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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 23 ottobre 2003. Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che all'art. 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
Considerato che esistono i presupposti per procedere all'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 10/2003, in attesa di successivo provvedimento assessoriale di determinazione delle modalità di tenuta del predetto registro;
Decreta:
Art. 1
E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Art. 2
Al sopra istituito registro possono accedere le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1° dell'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003.
Art. 3
L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare avviene con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Art. 4
Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro i termini di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003, saranno disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e la cancellazione dallo stesso.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2003.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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