REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2003 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 23 ottobre 2003.
Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che all'art. 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
Considerato che esistono i presupposti per procedere all'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 10/2003, in attesa di successivo provvedimento assessoriale di determinazione delle modalità di tenuta del predetto registro;

Decreta:


Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Art. 2

Al sopra istituito registro possono accedere le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1° dell'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003.

Art. 3

L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare avviene con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

Art. 4

Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro i termini di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003, saranno disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e la cancellazione dallo stesso.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2003.
  D'AQUINO 

(2003.49.3025)
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012

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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