REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2003 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 novembre 2003.
Approvazione di un programma costruttivo nel comune di Nizza di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 865/71;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n 71 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il foglio prot. n. 4877 del 20 maggio 2002, area tecnica, servizio urbanistica del comune di Nizza di Sicilia (ME), assunto al protocollo di questo Assessorato il 22 maggio 2002 col n. 30823, con cui il comune ha trasmesso il programma costruttivo della cooperativa edilizia Gli Amici, con tutti gli allegati, per l'esame di competenza assessoriale, richiedendo altresì la deroga alla lettera b, dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, prevista dall'art. 16 della medesima legge, il cui secondo comma è stato sostituito dal comma decimo dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 8 del 26 marzo 2002, con cui è stato adottato il detto programma costruttivo, ed è stato altresì deliberato di richiedere la deroga di cui sopra, in quanto la densità edilizia massima ammessa dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 nella fascia da 500 a 1.000 metri dalla battigia è di 1,5 mc./mq., mentre la densità edilizia del detto programma costruttivo risulta essere di 2,07 mc./mq.
Vista l'attestazione del 20 maggio 2002 del segretario comunale, che la predetta delibera di C.C. n. 8 del 26 marzo 2002, ai sensi della legge regionale n. 44/91, è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 31 marzo 2002 al 14 aprile 2002 e che contro la stessa non sono pervenuti reclami,
Visti gli atti ed elaborati trasmessi;
Visto il proprio decreto n. 873 del 14 luglio 2003, con cui, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Nizza di Sicilia, con la citata deliberazione n. 8/2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lettera c, dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al programma costruttivo in argomento;
Visto il parere n. 20 del 29 luglio 2003 dell'U.O. 4.1 di questo dipartimento, con condizioni, che di seguito integralmente si riporta:
"Con foglio prot. n. 4877 del 20 maggio 2002, area tecnica - servizio urbanistica, assunto al protocollo di questo Assessorato il 22 maggio 2002 col n. 30823, il comune di Nizza di Sicilia (ME) ha trasmesso il programma costruttivo della cooperativa edilizia Gli Amici con tutti gli allegati, per l'esame di competenza assessoriale, richiedendo altresì la deroga alla lettera b, dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, prevista dall'art. 16 della medesima legge regionale n. 78/76, il cui secondo comma è stato sostituito dal comma decimo dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.
Con la deliberazione del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 8 del 26 marzo 2002 è stato adottato il detto programma costruttivo ed è stato altresì deliberato di richiedere la deroga di cui sopra, in quanto la densità edilizia massima ammessa dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 nella fascia da 500 a 1.000 metri dalla battigia è di 1,5 mc./mq., mentre la densità edilizia del detto programma costruttivo risulta essere di 2,07 mc./mq.
E' stata allegata l'attestazione del 20 maggio 2002 del segretario comunale che la predetta delibera di C.C. n. 8 del 26 marzo 2002, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 31 marzo 2002 al 14 aprile 2002 e che contro la stessa non sono pervenuti reclami;
gli elaborati progettuali trasmessi sono costituiti da:
-  elab. 1: relazione tecnica;
-  elab. 2: stralci corografici;
-  elab. 3. piano particellare ed elenco ditte;
-  elab. 4: stato di fatto e profili;
-  elab. 5: zonizzazione e dati metrici;
-  elab. 6: planimetria di progetto;
-  elab. 7: computo planivolumetrico;
-  elab. 8: norme di attuazione;
Con decreto n. 873 del 14 luglio 2003, con cui ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 maggio 1976 come modificato dall'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Nizza di Sicilia con delibera n. 8 del 26 marzo 2002, è stata concessa la deroga a quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione del programma costruttivo approvato con la medesima deliberazione;
Rilevato che:
-  il comune di Nizza di Sicilia è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 197/D.R.U. del 26 maggio 1999;
-  il programma costruttivo in argomento ricade in zona di espansione C2;
-  come risulta dalla relazione tecnica di progetto del programma costruttivo in argomento, l'area interessata dal programma costruttivo è individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 7, partt. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 102, 216, 450;
-  l'area occupata dalle suddette particelle è estesa mq. 4.315, tuttavia a seguito della realizzazione di una strada comunale, la superficie, per una piccola parte, è stata interessata da un esproprio, per cui l'area effettiva si è ridotta a mq. 4.188,65 con un insediamento previsto di n. 109 abitanti su 16 alloggi;
-  è prevista la realizzazione di due parcheggi pubblici, con una superficie complessiva di mq. 212,19, e di aree a verde pubblico attrezzato per mq. 334,92;
-  è prevista la monetizzazione delle aree destinate ad urbanizzazioni secondarie di mq. 795,70, e la relativa quantificazione verrà riportata nello schema di convenzione;
-  con la precedente deliberazione del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 30 del 21 dicembre 2001, con cui si è proceduto alla localizzazione ed assegnazione alla suddetta cooperativa "Gli amici" dell'area sopradescritta;
-  ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 è stato rilasciato con prot. n. 33260 sez. U.O.B, del 13 febbraio 2002 dall'ufficio del Genio civile di Messina, parere favorevole "a condizione che vengano osservati i suggerimenti espressi dal geologo nella sua relazione ed eseguite, prima della realizzazione degli edifici, indagini geognostiche e geotecniche al fine di valutare la successione stratigrafica dei terreni", e con il "divieto inoltre di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che, immettendo acque nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni";
Considerato che:
-  le attrezzature garantiscono in misura soddisfacente il fabbisogno minimo di standard urbanistici previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  come anche evidenziato nella proposta di parere (favorevole) n. 25 del 4 luglio 2002 di questa U.O. 4.1 relativa alla richiesta di deroga alle prescrizioni dell'art. 15 lettera c, della legge regionale n. 78/76, l'area prescelta in atto risulta munita di tutte le infrastrutture e delle relative opere di urbanizzazione;
-  non risulta tra i conteggi di progetto il calcolo delle aree da destinare e vincolare a parcheggi privati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 765/67, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dal comma 2° dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989 (legge Tognoli), ma vi è un semplice riferimento nella relazione tecnica progettuale ad un'autorimessa di mq. 25,00 per ciascun appartamento e quindi si ritiene opportuno, considerata l'obbligatorietà di reperire dette aree nella misura di 1/10 della cubatura, che queste vengano specificamente individuate prima del rilascio della concessione edilizia, in base al calcolo esatto della cubatura che verrà eseguito dall'ufficio tecnico comunale nel procedimento concessorio, con destinazione vincolata a parcheggio delle aree stesse;
Per quanto precede, questa U.O. 4.1 è del parere che il programma costruttivo approvato dal consiglio comunale di Nizza di Sicilia con delibera n. 8 del 26 marzo 2002, relativo alla realizzazione di n. 16 alloggi sociali in edilizia convenzionata agevolata, proposto dalla cooperativa Gli Amici, sia meritevole di approvazione ferme restando le condizioni sopra riportate, e le prescrizioni dettate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina.";
Ritenuto di condividere il suddetto parere dell'U.O. 4.1 di questo dipartimento;
Vista la nota prot. n. 45406 dell'1 agosto 2003 dell'U.O. 4.1 di questo dipartimento, con cui, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2003, si è richiesta al comune di Nizza di Sicilia la preventiva necessaria verifica relativa ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica indicati al III comma dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del dirigente tecnico del servizio urbanistica del comune di Nizza di Sicilia, vistata dal sindaco, e trasmessa con foglio comunale prot. n. 8270 del 23 settembre 2003, che "le aree di cui al programma costruttivo del cooperativa Gli Amici approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2002, e di cui al decreto n. 873 del 14 luglio 2003 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, rientrano tra i limiti previsti dal III comma dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo della cooperativa edilizia Gli Amici, per la realizzazione di n. 16 alloggi sociali adottato dal comune di Nizza di Sicilia (ME), con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2002 con le condizioni contenute nel parere favorevole del Genio civile di Messina prot. n. 33260 sez. O.T.A. del 13 febbraio 2002, e con le condizioni enunciate nel suddetto parere dell'U.O. 4.1 di questo dipartimento.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono gli allegati, i seguenti atti ed elaborati:
1)  il parere n. 20 del 29 luglio 2003 dell'U.O. 4.1 di questo dipartimento regionale urbanistica;
2)  la deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2002;
3)  il parere prot. n. 33260 sez. O.T.A. del 13 febbraio 2002 del Genio civile di Messina;
4)  l'attestato di pubblicazione del 20 maggio 2002 a firma del segretario generale del comune di Nizza di Sicilia, che la suddetta deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2002, ai sensi della legge n. 44/91, è stata affissa all'albo pretorio e che contro la stessa non sono pervenuti reclami;
5)  il foglio prot. n. 8270 del 23 settembre 2003 del comune di Nizza di Sicilia, con l'allegata attestazione sopradescritta, a firma del dirigente tecnico del servizio urbanistica, vistata dal sindaco, relativa ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica;
6)  gli elaborati progettuali costituiti da:
-  elab.  1: relazione tecnica;
-  elab.  2: stralci corografici;
-  elab.  3: piano particellare ed elenco ditte;
-  elab.  4: stato di fatto e profili;
-  elab.  5: zonizzazione e dati metrici;
-  elab.  6: planimetria di progetto;
-  elab.  7: computo planivolumetrico;
-  elab.  8: norme di attuazione.

Art. 3

L'attuazione dell'intervento, nonché gli adempimenti relativi alle procedure espropriative, dovranno essere definiti nel termine di due anni.

Art. 4

Il comune di Nizza di Sicilia è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente, con esclusione degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.49.3048)
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048

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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