REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2003 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 novembre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prot. n. 4092 del 14 giugno 2002 e prot. n. 5562 del 23 agosto 2002, assunti al protocollo di questo Assessorato, rispettivamente, al n. 39764 del 26 giugno 2002 ed al n. 50760 del 26 agosto 2002, con i quali il comune di Caltagirone ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente, adottata con delibera consiliare n. 16 del 22 gennaio 2001, riguardante il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 16 del 22 gennaio 2001, con la quale il comune di Caltagirone ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente riguardante le aree interessate dal piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del dirigente del 1° settore, datata 19 luglio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 2 osservazioni/opposizioni;
Rilevato che avverso la deliberazione n. 16/01 è stato proposto ricorso al T.A.R. da parte della ditta Campria Saverio e che detto organo giurisdizionale, con ordinanza n. 2054/01, ha concesso la sospensiva dell'atto consiliare;
Vista la delibera n. 36 del 14 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale, nel formulare le proprie deduzioni in ordine alle due osservazioni presentate avverso alla variante adottata, ha determinato di dovere proseguire nell'iter di approvazione provvedendo a stralciare, in dipendenza di quanto disposto con l'ordinanza n. 2054/01 dal T.A.R. di Catania, la previsione relativa all'area di interesse della ditta Campria Saverio;
Visto il parere prot. n. 20349 del 23 agosto 2002 favorevole, espresso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 359 del 26 agosto 2002, con cui il servizio 4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 29 del 26 agosto 2002, formulata ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che il comune di Caltagirone è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984 e del nuovo piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 maggio 2000, dagli atti di progetto si rileva quanto segue:
-  il piano in esame, redatto dall'ufficio tecnico comunale, prevedeva l'eliminazione di n. 6 impianti poiché in contrasto con l'art. 6 della citata legge regionale n. 97/82 e l'individuazione di n. 25 siti di cui: n. 11 impianti esistenti e da mantenere e n. 14 nuovi impianti che vanno ad interessare il centro abitato e le aree extra urbane dell'intero territorio comunale (vedi planimetria vigente piano regolatore generale in scala 1:5.000 e stralci planimetrici in scala 1:25.000). In effetti i nuovi impianti sono stati ridotti a n. 10 essendo stati soppressi in sede consiliare (delibera consiglio comunale n. 16/01) i siti contrassegnati con i nn. 20, 21, 30, 31;
-  le norme di attuazione prevedono manufatti a n. 1 piano fuori terra per un'altezza massima di m. 4,50, densità edilizia fondiaria non superiore a 1.00 mc./mq. per le aree urbane ed a 0,50 mc./mq. per le aree extraurbane.
Detti impianti verranno posizionati nel rispetto delle distanze minime prescritte dalla stessa legge regionale n. 97/82:
-  mt. 300 per gli impianti ricadenti su strade urbane;
-  km. 20,00 per gli impianti ricadenti su strade extraurbane;
-  tale progetto agisce in variante al vigente piano regolatore generale prevedendo l'installazione degli impianti in aree in difformità rispetto alle previsioni dello stesso piano regolatore generale, ma che comunque non interferiscono significativamente con aree destinate, sia dal vigente piano regolatore generale sia dall'adottato piano regolatore generale, alla residenza pubblica e privata, insistendo per la quasi totalità in zone di verde agricolo";
-  con deliberazione n. 36 del 14 aprile 2002, il consiglio comunale si è determinato sulle opposizioni pervenute avverso il piano accogliendo, nel particolare, l'opposizione in ditta F.A.I.B. e Grasso Mario, titolare dell'impianto Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di via Stazione, isolamento n. 31 e contrassegnato con il n. 1 nello stato di fatto, e stralciando l'opposizione ditta Campria Saverio, segnata con il n. 14, in relazione all'ordinanza T.A.R. di Catania n. 2054/01 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione proposta dalla stessa ditta.
Ciò premesso, considerato che:
-  il piano è stato oggetto di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  il Genio civile di Catania, con nota n. 20349 del 23 agosto 2002, ha espresso parere favorevole sul progetto ex art. 13, legge n. 64/74;
-  il piano risponde sostanzialmente ai requisiti e criteri di cui alla legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;
-  le aree idonee a reperire gli impianti per la distribuzione dei carburanti non apportano, sotto il profilo urbanistico, modifiche sostanziali né al vigente piano regolatore generale né all'adottato piano regolatore generale;
-  sono da ritenere condivisibili le deduzioni adottate dal consiglio comunale sulle opposizioni presentate avverso il piano medesimo;
-  relativamente all'area contrassegnata con n. 23, ubicata in contrada Piano Chiesa-S. Pietro e ricadente in zona di preriserva della R.N.O. Santo Pietro istituita con decreto n. 116 del 23 marzo 1999, resta l'obbligo che prima della realizzazione dell'opera dovrà essere acquisito nulla osta da parte dell'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 14/88.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio è del parere che possano essere assentibili, ad eccezione delle aree contrassegnate con i nn. 20, 21, 30, 31 nella planimetria 1:5.000, gli interventi di cui al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distribuzione carburanti adottato con delibera consiliare n. 16 del 22 gennaio 2001.
Restano salvi i provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria in materia di razionalizzazione del settore rete distribuzione stradale dei carburanti in Sicilia";
Visto il voto n. 701 del 5 settembre 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del servizio 4/DRU sopracitata, ha espresso parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale riguardante le previsioni di cui al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;
Vista la nota prot. n. 70445/serv. 6 del 22 novembre 2002, con la quale questo Assessorato, al fine di proseguire nell'iter di approvazione della variante in argomento, ha richiesto al comune di Caltagirone, in considerazione delle modifiche apportate alla variante adottata con l'atto deliberativo n. 16/01, l'espletamento delle procedure di deposito e pubblicazione, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativamente alla deliberazione n. 36 del 14 aprile 2002;
Visto il foglio prot. n. 6902 del 21 agosto 2003, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 48778 del 21 agosto 2003, con cui il comune di Caltagirone ha trasmesso, con riferimento agli adempimenti richiesti con la nota di questo Assessorato sopracitata, l'ulteriore documentazione relativa alla variante riguardante il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 36 del 14 aprile 2002;
Vista la certificazione a firma del dirigente del 1° settore, datata 31 marzo 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 1 osser vazione/opposizione della ditta Pappalardo Sebastiano;
Vista la delibera n. 103 del 16 giugno 2003, con la quale il consiglio comunale ha accolto l'osservazione formulata dalla ditta Pappalardo Sebastiano avverso alla variante adottata con delibera n. 36 del 14 aprile 2002;
Vista la delibera n. 140 del 28 luglio 2003, con la quale il consiglio comunale, rilevato che la modifica alle previsioni di piano, richiesta con l'osservazione della ditta Pappalardo Sebastiano, risulta in contrasto con specifica norma di legge, ha revocato in autotutela la delibera n. 103 del 16 giugno 2003 rigettando, nel contempo, l'osservazione della stessa ditta sopracitata;
Vista la nota prot. n. 523 del 6 ottobre 2003, con cui il servizio 4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 52 del 6 ottobre 2003, formulata ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
... a seguito della pubblicazione e deposito del piano ex art. 3, legge regionale n. 71/78, con delibera n. 103 del 16 giugno 2003, il consiglio comunale si è determinato favorevolmente, sull'opposizione presentata dalla ditta Pappalardo Sebastiano. Con successiva delibera n. 140 del 28 luglio 2002, il consiglio, nel revocare in autotutela la delibera n. 103/03, si è determinato rigettando l'opposizione medesima, sulla scorta della proposta di adozione di variante avanzata dall'ufficio tecnico comunale secondo la quale l'area proposta, individuata nella stessa direttrice di marcia di quella individuata nel piano adottato con la delibera n. 36/02 (scheda n. 27) trovasi a distanza inferiore a 20,00 km. da quest'ultima e, quindi, in contrasto con la vigente normativa in materia. Quanto sopra premesso, questo servizio è dell'avviso di ritenere non accoglibile l'opposizione della ditta Pappalardo, come da delibera di consiglio comunale n. 140/03 e secondo le motivazioni esplicate nella nota dell'ufficio tecni co comunale prot. n. 5748 del 22 luglio 2003. Per il resto vengono richiamate le considerazioni rese sul piano medesimo con la precedente proposta di parere n. 29 del 26 marzo 2002";
Visto il voto n. 256 del 30 ottobre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta n. 52 del 6 ottobre 2003 del servizio 4/D.R.U. sopracitata, ha espresso parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico generale riguardante le previsioni di cui al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi, sulla scorta delle rispettive proposte del servizio 4/D.R.U., con i voti n. 701 del 5 settembre 2002 e n. 256 del 30 ottobre 2003;
Ritenuto, tuttavia, di non poter condividere, dei suddetti pareri, le considerazioni relative alla localizzazione dell'area contrassegnata con il n. 23, ricadente in zona di preriserva della R.N.O. "Santo Pietro, in quanto l'individuazione della stessa area resta assoggettata alle previsioni del piano di utilizzazione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 14/88;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voti n. 701 del 5 settembre 2002 e n. 256 del 30 ottobre 2003 ed a quanto sopra rilevato relativamente all'area ricadente nella zona di pre-riserva della R.N.O Santo Pietro, è approvata la variante al piano regolatore generale relativa al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione, adottata dal consiglio comunale di Caltagirone con delibere C.C. n. 16 del 22 gennaio 2001 e n. 36 del 14 aprile 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica espressi con voti n. 701 del 5 settembre 2002 e n. 256 del 30 ottobre 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 29 del 26 agosto 2002 reso dal servizio 4/D.R.U.;
2)  voto n. 701 del 5 settembre 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  parere n. 52 del 6 ottobre 2003 reso dal servizio 4/D.R.U.;
4)  voto n. 256 del 30 ottobre 2003;
5)  delibera consiliare n. 16 del 22 gennaio 2001;
6)  delibera consiliare n. 36 del 14 aprile 2002;
7)  delibera consiliare n. 140 del 28 luglio 2003;
Elaborati del piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione trasmesso con nota prot. n. 6902 del 21 agosto 2003
8)  relazione;
9)  stralcio R. 1:5000, progetto di piano zonizzazione;
10)  norme tecniche di attuazione;
11)  impianto n. 1  -  stato di fatto; 
12)  impianto n. 2  -  stato di fatto; 
13)  impianto n. 3  -  stato di fatto; 
14)  impianto n. 4  -  stato di fatto; 
15)  impianto n. 5  -  stato di fatto; 
16)  impianto n. 6  -  stato di fatto; 
17)  impianto n. 7  -  stato di fatto; 
18)  impianto n. 8  -  stato di fatto; 
19)  impianto n. 9  -  stato di fatto; 
20)  impianto n. 10  -  stato di fatto; 
21)  impianto n. 11  -  stato di fatto; 
22)  impianto n. 12  -  stato di fatto; 
23)  impianto n. 13  -  stato di fatto; 
24)  impianto n. 14  -  stato di fatto; 
25)  impianto n. 15  -  stato di fatto; 
26)  impianto n. 16  -  stato di fatto; 
27)  impianto n. 17  -  stato di fatto; 

28)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 18, scala 1:2.000;
29)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 19, scala 1:2.000;
30)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 20, scala 1:2.000;
31)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 21, scala 1:2.000;
32)  planimetria catastale, area n. 22, scala 1:2.000;
33)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 23, scala 1:2000;
34)  planimetria catastale, area n. 24, scala 1:2.000;
35)  planimetria catastale, area n. 25, scala 1:2.000;
36)  planimetria catastale, area n. 26, scala 1:2.000;
37)  planimetria catastale, area n. 27, scala 1:2.000;
38)  planimetria catastale, area n. 28, scala 1:2.000;
39)  planimetria catastale, area n. 29, scala 1:2.000;
40)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 30, scala 1:2000;
41)  stralcio piano regolatore generale, planimetria catastale, area n. 31, scala 1:2000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.48.3020)
Torna al Sommariohome


114


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 77 -  53 -  88 -  43 -  61 -  80 -