REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 10 dicembre 2003.
Disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale degli esercenti l'attività commerciale.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, con il quale si dispone che, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, possono essere istituiti centri di assistenza tecnica (C.A.T.) alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e che gli stessi sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento;
Visto, in particolare, il comma 2 del succitato art. 23 il quale dispone che i centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
Visto l'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, con il quale si dispone che l'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale per il commercio;
Visto, il decreto n. 32 del 14 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 2003, con il quale si è provveduto ad emanare le disposizioni relative ai criteri per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e per l'accesso ai previsti contributi in favore degli stessi, in attuazione del programma proposto dalla Regione siciliana a favore dei centri di assistenza tecnica, approvato dal Ministero delle attività produttive - direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - con decreto del 15 febbraio 2002;
Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto decreto dirigenziale, che prevede l'emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con il quale sono impartite le disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e di qualifi cazione professionale degli esercenti l'attività com merciale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato "Assessorato", procede al riconoscimento dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di:
a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela dell'ambiente;
f) igiene e sicurezza sul lavoro (ex decreto legislativo n. 155/97 e decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96);
g) marketing;
h) formazione del personale delle imprese commerciali.
Art. 2
Soggetti organizzatori

I corsi di cui all'art. 1 sono organizzati dai centri di assistenza tecnica (C.A.T.) autorizzati all'esercizio dall'Assessorato, ai sensi del decreto n. 32 del 14 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 2003.
Art. 3
Requisiti dei soggetti organizzatori

1)  I soggetti organizzatori devono dare dimostrazione che i corsi vengano svolti presso la sede operativa degli stessi e che i locali della sede medesima abbiano avuto l'attestazione di agibilità ad uso formativo dalle competenti autorità all'uopo preposte, comprensiva della verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza antinfortunistica, antincendio, igienico-sanitari e all'osservanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche previste dalle norme vigenti.
2)  L'accertamento della verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente è di volta in volta affidata dall'Assessorato direttamente agli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio. Qualora per i locali destinati all'attività formativa sia stata già ottenuta l'attestazione di agibilità per corsi professionali in convenzione con l'Assessorato, il possesso della stessa dovrà essere dichiarata dal legale rappresentante dell'ente organizzatore.
3)  A nessuno dei soggetti indicati nell'articolo precedente potrà essere consentito di delegare a terzi lo svolgimento dell'attività formativa.
Art. 4
Riconoscimento e modalità di svolgimento

1)  I corsi potranno essere tenuti, oltre che nel capoluogo ove ha sede il soggetto organizzatore, anche in sedi periferiche operative, facenti capo al soggetto medesimo, situate in località diverse dal capoluogo di provincia e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 3, comma 2.
2)  Ogni corso non potrà avere più di 30 partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.
3)  Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di 2 mesi effettivi e non meno di 50 ore di lezione da svolgersi non più di 3 volte la settimana e per non più di 4 ore al giorno. Le lezioni dovranno essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
4)  I corsi di cui all'art. 1 della medesima tipologia devono avere uno svolgimento sequenziale. Pertanto, potrà procedersi all'avvio di un nuovo corso allorché si sia concluso il precedente.
5)  I corsi si concludono con lo svolgimento di un colloquio finale con ogni partecipante che abbia frequentato almeno l'80% delle ore di lezione programmate. Il colloquio finale ha lo scopo di verificare il grado di conoscenza acquisita dal partecipante delle materie oggetto del corso, nonché l'efficacia dello stesso, e sarà espletato presso la sede di svolgimento dello stesso con le modalità di cui al successivo articolo.
6)  A ciascun partecipante in possesso del requisito minimo di frequenza al corso di cui al precedente art. 1, verrà rilasciato, da parte dell'Assessorato, un attestato di frequenza.
Art. 5
Requisiti dei docenti e del direttore responsabile

1)  Le lezioni dei corsi di cui al presente decreto debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.
2)  Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno 4 docenti, in modo che nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.
3)  Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore.
4)  Il legale rappresentante del soggetto organizzatore può nominare un sostituto del direttore responsabile del corso, che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni dandone preventiva comunicazione all'Assessorato.
Art. 6
Responsabilità del direttore responsabile e dei docenti

1)  Il direttore è responsabile del regolare e proficuo svolgimento del corso, coordina l'operato dei docenti in modo da garantire la continuità nello svolgimento delle lezioni, vigila affinché i docenti trattino tutti gli argomenti previsti dal piano di studio, si riunisce periodicamente con i docenti per esprimere il giudizio sulla preparazione raggiunta da ciascun partecipante e sull'andamento del corso.
2)  Il docente, responsabile del regolare e proficuo svolgimento delle lezioni nelle ore di sua pertinenza, deve assicurare una puntuale osservanza degli orari delle lezioni annotando sull'apposito registro le ore di effettiva presenza dei partecipanti e segnalare al direttore responsabile del corso le eventuali problematiche relative al regolare svolgimento dell'attività didattica.
3)  Ciascun partecipante iscritto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto può essere ammesso giornalmente a frequentare purché intervenga al corso entro e non oltre la prima ora di lezione; qualora entro detto termine il partecipante non sia intervenuto viene considerato assente per l'intera giornata corsuale. Pertanto, è fatto obbligo ai responsabili dell'ente organizzatore, alla scadenza della prima ora di lezione, di apporre immediatamente sul registro la dicitura "assente" a tutti i partecipanti non presenti. Qualora un partecipante richieda di anticipare l'uscita, non può essere riammesso a frequentare nello stesso giorno; al medesimo partecipante viene, pertanto, conteggiato il periodo di frequenza giornaliera maturato fino all'orario della sua uscita.
Art. 7
Norme comuni ai corsi

1)  I legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente art. 2 interessati al riconoscimento dei corsi, devono presentare apposita istanza opportunamente documentata in ordine al possesso dei requisiti soggettivi da parte del direttore responsabile del corso e del corpo docenti ed alla organizzazione logistica.
2)  Nell'istanza, oltre le generalità complete del legale rappresentante, devono essere indicati: la normativa statale, regionale e le direttive regionali, ai sensi delle quali viene formulata la richiesta, il numero e la tipologia dei corsi, il luogo ed il periodo di svolgimento di ciascun corso, il nominativo del direttore responsabile e le sue complete generalità, i testi didattici che vengono utilizzati per lo svolgimento dei corsi.
3)  I soggetti che per la prima volta richiedono il riconoscimento dei corsi di cui al precedente comma 1, devono allegare all'istanza la seguente documentazione:
-  piano di studio con l'indicazione puntuale delle materie comprese nello stesso ed il numero di ore dedicate a ciascuna materia; tale piano di studio dovrà essere firmato per ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto organizzatore e dal direttore responsabile dei corsi;
-  elenco dei docenti comprendente anche l'indicazione del direttore responsabile; di ciascuno deve essere indicato il titolo di studio e le materie oggetto delle sue lezioni; tale elenco deve essere firmato da tutti i docenti, dal direttore responsabile del corso e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore;
-  ciascuno dei docenti e il direttore responsabile dei corsi devono rendere una dichiarazione attestante la data ed il luogo di nascita, il titolo di studio posseduto, il curriculum vitae;
-  i legali rappresentanti dei soggetti di cui al precedente art. 2, devono rendere una dichiarazione che attesti il numero delle aule adibite per lo svolgimento dei corsi, il numero di posti dei partecipanti per aula nonché l'indicazione degli arredi e macchinari esistenti in ogni aula, conforme a quanto rilevato dall'ispettorato del lavoro competente in sede di accesso per il rilascio della dichiarazione di idoneità allo svolgimento della attività formativa;
-  pianta in scala dei locali sede di svolgimento dei corsi, vistata da un tecnico abilitato.
4)  Il riconoscimento dei corsi è effettuato con decreto del dirigente del servizio commercio, la cui esecutività rimane subordinata agli adempimenti di cui al successivo comma 6. Le lezioni di ciascun corso non possono comunque avere inizio prima che sia stato adottato il decreto di riconoscimento corsi da parte dell'Assessorato.
5)  Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto devono formulare istanza all'ente organizzatore prescelto, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato, nella medesima istanza devono essere evidenziati l'obbligo della presenza e la perdita del diritto a partecipare al colloquio finale ove non si sia raggiunto il numero minimo prescritto di ore di frequenza. Con la medesima istanza gli interessati devono espressamente prendere atto dell'ammontare dell'onere finanziario posto a loro carico.
6)  Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del corso il soggetto organizzatore, prima dell'inizio del corso stesso, deve far pervenire presso l'Assessorato la seguente documentazione:
-  elenco nominativo dei partecipanti iscritti a ciascun corso, utilizzando obbligatoriamente l'apposito fac-simile predisposto dall'Assessorato;
-  calendario di svolgimento delle lezioni, al fine di darne preventiva conoscenza ai partecipanti e di consentire all'Assessorato una adeguata vigilanza; per la compilazione del calendario deve essere utilizzato l'apposito fac-simile predisposto dall'Assessorato.
L'elenco nominativo degli allievi ed il calendario di svolgimento delle lezioni devono essere depositati in originale e devono recare la firma del direttore responsabile del corso; non sono presi in considerazione elenchi nominativi e calendari che pervengono in copia non originale. L'esecutività del corso è operante, previa comunicazione scritta dell'Assessorato, allorché l'ente organizzatore, ha adempiuto a quanto prescritto nel presente comma, ha provveduto a trasmettere l'elenco nominativo definitivo dei partecipanti comprensivo delle eventuali sostituzioni.
7)  A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al piano di studio, né al monte ore previsto per lo svolgimento dello stesso, né al calendario di svolgimento delle lezioni. Una eventuale ed eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere previamente autorizzata dall'Assessorato.
8)  Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza partecipanti con pagine corrispondenti al fac-simile fornito dall'Assessorato. Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e numerato in ogni foglio dall'Assessorato; il registro deve obbligatoriamente recare per ogni lezione, le firme di presenza in entrata e uscita dei partecipanti, la data e l'orario delle lezioni, la materia insegnata, una nota sintetica circa l'argomento della lezione, firma del docente che svolge la lezione; per i partecipanti che non sono presenti alla lezione deve essere chiaramente apposta la dicitura "assente". Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato l'orario di entrata e/o uscita per quei partecipanti che arrivino in ritardo o escano in anticipo rispetto all'orario di svolgimento delle lezioni.
9)  Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di svolgimento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile del corso e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla firma in entrata o in uscita dei partecipanti, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli stessi.
10)  L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico ed organizzativo del corso.
11)  Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30 e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette fasce orarie.
12)  E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno dei partecipanti iscritti ai corsi di cui al presente decreto, i testi didattici utilizzati.
13)  E' consentito, a corso iniziato, procedere a sostituzione di partecipanti, ad ammissione di nuovi partecipanti, purché non venga superato un numero massimo di 30 partecipanti, entro le prime 3 giornate di lezione. In tale evenienza il soggetto organizzatore ha l'obbligo di portarne previamente a conoscenza l'Assessorato.
14)  I corsi devono esaurirsi entro l'anno cui si riferisce il riconoscimento; i corsi non effettuati entro tale limite temporale si intendono automaticamente revocati.
15)  Il riconoscimento dei corsi viene revocato, quando in qualsiasi fase dello svolgimento vengano a mancare i requisiti, presupposti e condizioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dal presente decreto.
16)  L'ente che incorre nel provvedimento di revoca non può ottenere un nuovo riconoscimento per la durata di almeno un anno e sempreché ne sussistano le condizioni. Il direttore responsabile dei corsi e i docenti a carico dei quali sia stata accertata responsabilità in merito al corretto svolgimento dei corsi, non possono svolgere per un analogo periodo le loro funzioni anche presso altri enti.
17)  Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che non comportano la revoca del decreto di riconoscimento dei corsi, resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti sanzionatori che riterrà necessari ed opportuni. Tali provvedimenti consistono, per l'ente organizzatore nella inibizione, da 6 mesi ad 1 anno, ad ottenere il riconoscimento di corsi e per il direttore e i docenti nel divieto di svolgere, da 6 mesi ad 1 anno, le loro funzioni anche presso altri enti.
18)  I verbali di colloquio finale dei corsi devono essere redatti attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nel fac-simile di verbale predisposto dall'Assessorato, il quale deve obbligatoriamente essere adottato. Nel verbale non devono figurare nominativi di partecipanti che non siano stati ammessi a sostenere la prova finale. Nella compilazione del verbale si devono evitare correzioni o cancellature per non pregiudicare la validità dello stesso. Il verbale deve essere, infine, firmato in ogni foglio da tutti i componenti della commissione.
19)  In deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, concernenti la omogeneità di svolgimento dei corsi in relazione alla loro durata, può essere consentita l'interruzione estiva dei corsi in corrispondenza delle ferie e per un periodo non superiore a 30 giorni.
Art. 8
Materie di insegnamento corsi

1) I piani di studio relativi alle materie di insegnamento dei corsi di formazione ed aggiornamento, dovranno essere preventivamente posti a conoscenza del l'Assessorato.
2)  A discrezione del soggetto organizzatore possono essere aggiunte al piano di studio eventuali materie facoltative, ritenute utili ad un arricchimento culturale e professionale dei partecipanti.
3)  Tra le materie di insegnamento dovranno essere inserite le tematiche relative all'emersione del lavoro non regolare.
Art. 9
Istituzione schede di frequenza al corso

1)  Durante lo svolgimento dei corsi di cui al precedente art. 4, al fine di verificare il livello di conoscenza raggiunto, devono essere istituite delle schede, conformi al fac-simile fornito dall'Assessorato, da compilare per ogni partecipante a cura dei docenti e del direttore responsabile del corso.
2)  In ciascuna scheda, in particolare, devono essere annotati: gli argomenti trattati, la conoscenza raggiunta sulle materie di insegnamento, nonché un giudizio complessivo che tenga conto dell'interesse mostrato da ciascun partecipante nella discussione degli argomenti durante la fase corsuale.
Art. 10
Commissione di colloquio finale

1)  La commissione di cui al precedente art. 4, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento del colloquio finale è costituita direttamente dal soggetto organizzatore ed è così composta:
-  il direttore del corso;
-  due docenti del corso;
-  un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo in servizio presso il dipartimento cooperazione, commercio, artigianato, con funzioni di presidente.
2)  Per la validità delle sedute delle singole commissioni, che si insediano presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti, fra i quali il presidente.
3)  Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti al presidente, sono a carico del soggetto organizzatore. Il compenso da corrispondere al presidente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in E 150 lorde.
Art. 11
Adempimenti delle commissioni

1)  La data di svolgimento del colloquio finale deve essere stabilita, di concerto tra il direttore responsabile e il presidente della commissione, almeno 7 giorni prima della data di effettuazione dell'ultima lezione del corso; entro i successivi 5 giorni è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di comunicare per iscritto (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, foglio di notifica con firma dei partecipanti per presa visione) ai partecipanti la data e l'orario di effettuazione del colloquio finale. Il colloquio dovrà comunque svolgersi e concludersi entro e non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'ultima lezione del corso; oggettive ed eccezionali esigenze di proroghe devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato.
2)  La commissione, prima di procedere al colloquio finale dei singoli partecipanti, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
-  verificare se l'ente organizzatore abbia provveduto a convocare ufficialmente i partecipanti;
-  verificare la regolare tenuta del registro delle presenze;
-  verificare se il soggetto organizzatore abbia provveduto alla predisposizione e compilazione delle schede di frequenza per ciascun partecipante con le modalità previste dal precedente art. 9.
3) La sussistenza di tutte le condizioni specificate nel precedente comma 2 è indispensabile per procedere all'espletamento del colloquio finale; in caso contrario lo stesso non può avere luogo fino a quando l'ente organizzatore non avrà provveduto agli adempimenti di sua pertinenza.
4) La commissione, verificate le condizioni di cui al comma 2, procede ulteriormente a:
-  verificare, avvalendosi del registro delle presenze, il numero minimo di ore di frequenza necessario per essere ammessi a partecipare al colloquio finale, raggiunte da ciascun partecipante;
-  verificare l'identità personale di ciascun partecipante ammesso al colloquio finale.
5)  La commissione, espletati gli adempimenti prescritti dai precedenti commi del presente articolo, procede al colloquio finale di ogni partecipante.
6)  E' compito del presidente della commissione assicurare un sereno e regolare svolgimento del colloquio finale, accertare la completa e corretta compilazione del verbale, verificando, tra l'altro, l'esatta trascrizione nello stesso delle generalità del partecipante.
Art. 12
Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati

1)  Gli attestati di frequenza dei corsi di cui al presente decreto sono predisposti e rilasciati dall'Assessorato.
2)  Le modalità per la predisposizione ed il rilascio degli attestati sono le seguenti:
-  a conclusione del colloquio finale il soggetto organizzatore del corso provvede a consegnare al presidente della commissione l'originale del verbale munito di lettera accompagnatoria, che il medesimo funzionario provvede a depositare presso l'Assessorato; dal verbale devono evincersi con chiarezza i partecipanti dichiarati idonei;
-  l'Assessorato, verificati gli atti, procede alla predisposizione degli attestati;
-  gli attestati di frequenza recano la firma del direttore responsabile del corso e del presidente della commissione;
-  tali attestati, unitamente ad una copia conforme all'originale del verbale del colloquio finale, vengono infine trasmessi all'ente organizzatore del corso, che provvede alla loro consegna.
Art. 13
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2003.
  CIMINO 

(2003.50.3108)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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