REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 3 dicembre 2003.
Modalità applicative per gli interventi in materia di ristrutturazione delle cooperative di pesca ed acquacoltura.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale";
Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 e prorogato per l'esercizio 2003 dall'art. 69, comma 16, della legge n. 289/2002;
Vista la legge 17 febbraio n. 41 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11, punto 8-ter, della predetta legge, che prevede il finanziamento di "piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura, nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo";
Visto l'art. 20, primo comma, della medesima legge, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle iniziative di cui al predetto art. 11;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982, recante "Modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 10 febbraio 1998: "Ristrutturazione delle cooperative di pesca e acquacoltura", che disciplina la concessione degli interventi finanziari per l'attuazione dei piani di ristrutturazione aziendale delle cooperative di pesca e acquacoltura;
Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 283 del 19 settembre 1997 e i successivi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 288 del 9 ottobre 1999;
Viste le Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicate nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea n. 19 del 20 gennaio 2001 ed in particolare i punti 2.2.4 e 2.3;
Visto il regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, in particolare quanto previsto dagli allegati III e IV del regolamento CE n. 2792/99;
Considerato che, con decisione SG (99) D/1851 dell'11 marzo 1999, la Commissione europea si è espressa favorevolmente considerando il regime di aiuto in esame compatibile con il trattato CE;
Visto l'art. 23 della legge n. 41/82, il quale prescrive che la concessione dei contributi a fondo perduto è disposta sentito il parere di un apposito comitato la cui composizione è individuata nell'articolo medesimo;
Ritenuto necessario, al fine di attuare le funzioni trasferite e di attivare gli interventi finanziari in materia di ristrutturazione aziendale, recepire i citati decreti ministeriali 9 novembre 1982 e 10 febbraio 1998 e istituire il citato comitato mutuandone la composizione dalla normativa statale in quanto compatibile con l'ordinamento regionale;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le modalità applicative, allegate al presente decreto, per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di cooperative di pesca e acquacoltura e loro consorzi che adottino un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato al risanamento della gestione.

Art. 2

E' istituito, in sede regionale, il comitato previsto dall'art. 23 della legge n. 41/82, composto da:
a)  il dirigente generale del dipartimento pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, o suo delegato, che lo presiede;
b)  il dirigente responsabile del servizio competente all'erogazione degli interventi finanziari;
c)  due dirigenti del dipartimento pesca, di nomina assessoriale;
d)  un dirigente del dipartimento bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, di nomina assessoriale;
e)  quattro esperti in materia di pesca ed acquacoltura, scelti dall'Assessore;
f)  tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle associazioni stesse;
g)  un rappresentante degli armatori designato dalle associazioni nazionali di categoria;
h)  quattro rappresentanti dei lavoratori del settore designati dalle organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio regionale della pesca;
i)  un rappresentante delle industrie conserviere;
l)  un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre.
I componenti, nominati con successivo decreto, dureranno in carica 3 anni e non possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del dipartimento regionale della pesca, designato dal presidente, di qualifica non inferiore a funzionario direttivo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicherà la normativa nazionale vigente.
Gli oneri relativi al funzionamento del comitato saranno determinati con successivo provvedimento e graveranno sul cap. 746811.
Il presente decreto, inviato alla competente ragioneria centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 2003.
  CIMINO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 9 dicembre 2003 al n. 654.
Allegato
MODALITA' APPLICATIVE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PESCA ED ACQUACOLTURA


Art. 1
Oggetto e finalità

1)  Le disposizioni che seguono disciplinano, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, le modalità di attuazione degli interventi finanziari regionali in materia di ristrutturazione aziendale delle cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza che operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e molluschicolo, la cui sede legale e tutte le unità produttive ricadano nel territorio della Regione.

Art. 2
Definizioni

1)  Ai fini del presente provvedimento, si intendono:
a)  per "cooperative" le cooperative e loro consorzi che operino nel settore della pesca ed acquacoltura nonché della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschicolo;
b)  per "ente erogante" l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento pesca;
c)  per "piano triennale" il VI piano triennale della pesca ad acquicoltura 2000-2002, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 e prorogato sino al 31 dicembre 2003, ai sensi del comma 14 dell'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d)  per "Comitato" il Comitato regionale per i finanziamenti, istituito con decreto assessoriale, sulla scorta dell'art. 23 della legge n. 41/82;

Art. 3
Tipologia dell'intervento

1)  Alle cooperative che intendono adottare un piano di ristrutturazione aziendale, finalizzato al risanamento della gestione, può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile.
2)  Il beneficio di cui al comma 1, nel rispetto dei massimali e tassi di intervento di cui alla tabella 3 dell'allegato IV al regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, come modificato dal regolamento CE n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.

Art 4
Istanza

1)  Per la concessione dell' intervento previsto dall'art. 3, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, in duplice copia, al seguente indirizzo: Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - dipartimento della pesca - servizio programmazione e coordinamento interventi nel settore della pesca, via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo.
2)  Per informazioni e chiarimenti potrà essere contattato il servizio di cui al comma 1, ai seguenti numeri telefonici: 091/6969741 - 6969682 - 6969714.
3)  La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio e dovrà, inoltre, contenere:
-  ragione sociale e sede del richiedente;
-  indicazione della iniziativa per la quale è richiesto il contributo;
-  durata prevista per la sua realizzazione;
-  indicazione della spesa totale programmata;
-  dichiarazione di non avere richiesto e/o ricevuto da Unione europea, Stato, Regione ed altri enti pubblici contributi a fondo perduto per la medesima iniziativa;
-  dichiarazione di impegno a coprire con mezzi finanziari propri la parte di spesa non coperta dagli interventi regionali.
4)  Ad essa dovranno essere allegati:
-  il piano di ristrutturazione aziendale corredato di relazione illustrativa dalla quale si evincano gli obiettivi che si intendono raggiungere con il programma di investimento;
-  il piano economico-finanziario con il conto economico per il periodo di 4 anni di esercizio e la previsione di bilancio annuale;
-  riepilogo analitico delle spese ammissibili;
-  il certificato di iscrizione alle imprese di pesca o alla Camera di commercio;
-  il certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;
-  il certificato dal quale risulti che la cooperativa non è soggetta a procedure di commissariamento o liquidazione.
5) La stessa dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione della circolare, a mezzo raccomandata A/R.
A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art.5
Costi ammissibili

1)  Sono ritenuti ammissibili i seguenti costi:
a)  progettazione e avvio del piano di ristrutturazione;
b)  ammodernamento, ampliamento, riconversione produttiva di impianti, attrezzature ed immobili e conseguente ricostituzione di scorte, nell'ambito di programmi di rilancio e riqualificazione delle attività aziendali su basi di maggiore efficienza e competitività;
c)  copertura di eventuali minusvalenze patrimoniali derivanti da dismissioni di attività ed immobilizzazioni non interamente ammortizzate che producono perdite di gestione, ovvero per la copertura di oneri di ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali non più utilizzabili nel processo produttivo;
d)  attivazione di corsi di formazione per la riqualificazione del personale;
e)  oneri di costituzione ed avviamento di società, sostenuti per favorire l'acquisizione da parte del personale dipendente di attività o rami di azienda dimessi nel processo di ristrutturazione;
f)  indennità di licenziamento e prepensionamento, agevolazione di esodi volontari connessi alla gestione del piano;
g)  riequilibrio finanziario e patrimoniale della cooperativa conseguito mediante il ripianamento dei debiti derivanti da perdite accumulate negli anni precedenti l'adozione del piano e non adeguatamente coperte da fondi rischi e fondi di riserva, a qualsiasi titolo accantonati.

Art. 6
Procedure istruttorie

1)  Le istanze presentate sono inserite in ordine cronologico in apposito elenco, dal servizio preposto che ne verificherà la regolarità formale.
2)  Successivamente, provvederà a richiedere il prescritto parere del Comitato regionale per i finanziamenti.
3)  Le cooperative verranno ammesse ai benefici della presente circolare con decreti del dirigente generale del dipartimento della pesca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7
Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto

1)  Il contributo verrà erogato a favore del beneficiario in tre quote, in funzione dell'avanzamento del piano di ristrutturazione, con le seguenti modalità:
-  una anticipazione, di misura non superiore al 50% del finanziamento complessivo concesso, da erogare a seguito di prestazione delle garanzie di cui al successivo comma 3;
-  il 30% a seguito di dimostrazione dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% degli investimenti programmati;
-  il 20% a saldo, a seguito di trasmissione di relazione finale corredata di apposita rendicontazione contenente i documenti giustificativi delle spese ritenute ammissibili. L'erogazione finale è subordinata alla verifica amministrativo-contabile che il dipartimento pesca si riserva di compiere.
2)  L'erogazione dell'anticipazione sul contributo a fondo perduto è subordinata alla prestazione da parte del richiedente di idonea garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un consorzio di garanzia fidi, istituito ai sensi delle vigenti norme nazionali o comunitarie.
3)  Il progetto, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del dipartimento della pesca, dovrà essere iniziato entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completato nel termine stabilito dal provvedimento di concessione. Entro tale termine dovranno essere perfezionati gli eventuali acquisti.
4)  Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di assegnazione del contributo, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 8
Controlli e vigilanza

1)  L'attuazione e l'avanzamento del piano di ristrutturazione verranno monitorati dall'ente finanziatore attraverso l'esame di relazioni periodiche, semestrali, corredate da documentazione probante, che attesteranno lo stato di realizzazione del piano e gli effetti prodotti anche in termini di ripristino e/o aumento della redditività dell'impresa.
2)  Gli aiuti sono limitati al periodo necessario per la realizzazione della ristrutturazione e potranno essere erogati una sola volta ad ogni impresa selezionata.
3)  Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi, concessi per gli scopi stabiliti dalla legge n. 41/82, il dipartimento dispone ispezioni e verifiche. I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni.
(2003.50.3098)
Torna al Sommariohome


100*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 5 -  70 -  24 -  20 -  48 -  19 -