REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 novembre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R.n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 241 del 15 aprile 1993, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Riposto;
Visto il foglio prot. n. 12456 del 18 giugno 2002, nonché l'ulteriore foglio prot. n. 8300 dell'8 aprile 2003, con i quali il comune di Riposto ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale adottata con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 2002;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 1 del 3 gennaio 2002, divenuta esecutiva nei termini di legge, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata una variante al vigente piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 11 febbraio 2003, a firma del vice segretario generale e del funzionario responsabile attestante la presentazione di n. 11 osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata con la delibera del consiglio comunale n. 1 del 3 gennaio 2002;
Viste le osservazioni di cui alla citata certificazione nonché i relativi elaborati redatti dai progettisti a controdeduzione delle stesse osservazioni;
Vista la delibera consiliare n. 48 del 29 aprile 2002, con la quale sono state adottate le controdeduzioni alle n. 11 osservazioni ed opposizioni avanzate ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 1895/01 del 18 maggio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizione in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 297 del 13 giugno 2003, con la quale il servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 30 del 13 giugno 2003, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta, si evince che le parti del territorio comunale interessate dalla variante in argomento risultano le seguenti:
1)  area sita nella frazione di Torre Archirafi (parte I): da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C1 interessata da prescrizioni esecutive.
Per quanto non previsto sono richiamate le norme tecniche di attuazione della zona territoriale omogenea C2 del vigente piano regolatore generale.
In particolare, si prevede:
-  edilizia residenziale privata pari a mc. 108000 (Df = 1.36) rapportata ad un insediamento di 1080 abitanti, edilizia stagionale pari a mc. 100800 (Df = 1.42);
-  insediamento per campeggi e bungalow pari a mc. 7.200 con H max = m. 4.00;
-  edilizia alberghiera pari a mc. 72.000 (Df = 2.5 mc./mq.);
-  edilizia per infrastrutture di interesse generale pari a mc 72.000 (centro nautico, centro commerciale, servizi piscina, infrastrutture sportive di iniziativa privata, chioschi, botteghe e negozi).
L'insediamento proposto, nel complesso, prevede n. 2.880 abitanti (in rapporto alle edilizie residenziale, stagionale, alberghiera ed ai campeggi e bungalow) nel rispetto della Dt max prescritta dall'art. 15 legge regionale n. 78/76 e la dotazione di standard urbanistici pari a mq. 81.460, così distinti:
-  4.5 mq./ab. per l'istruzione;
-  5.00 mq./ab. per attrezzature di interesse generale;
-  3.31 mq./ab. per parcheggi;
-  mq. 15/ab. per verde attrezzato;
2)  area ad est dell'asilo nido di via Accursio Miraglia e del terreno destinato a sede del planetario (parte II, lett. A):
-  da zona territoriale omogenea ES-I (attrezzature di interesse comune ed edilizia scolastica) a zona territoriale omogenea C1.
Le norme tecniche di attuazione prevedono la normativa della zona territoriale omogenea C1 del vigente piano regolatore generale ad esclusione della norma relativa all'altezza massima che è stabilita, per detta area, pari a m. 7,50 con due piani fuori terra;
3)  area a sud della zona P.E.E.P. e ad ovest di via Piersanti Mattarella (parte II, lettera B): da zona territoriale omogenea F (attrezzature ed impianti di interesse generale) a zona territoriale omogenea C1. Le norme tecniche di attuazione prevedono la normativa della zona territoriale omogenea C1 del vigente piano regolatore generale ad esclusione della norma relativa all'altezza massima che è stabilita, per detta area, pari a m. 7.50 con due piani fuori terra. Inoltre, per l'area compresa tra la strada, parallela al fronte del fabbricato vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939 (casa Jungo o Sparti), ed il fabbricato stesso viene proposta la destinazione da "verde pubblico" a "verde privato";
4)  area a sud del torrente Jungo (parte II, lett. C): da zona territoriale omogenea V (verde pubblico) a zo na territoriale omogenea B, da attuare mediante piano di lottizzazione convenzionata relativo all'intera area nel rispetto della densità fondiaria massima pari a 2.00 mc./mq. e dell'altezza massima pari a m. 7.50 con due piani;
5)  area identificata catastalmente alle particelle 17 e 18 del foglio 7 (parte II, lett. D): zona territoriale omogenea E a "centro di rottamazione";
6)  area ubicata nella frazione di Altarello (parte II, lett. E): da zona territoriale omogenea E a zona ter ritoriale omogenea B2 del vigente piano regolatore generale;
7)  area sita a sud di via Piersanti Mattarella (parte II, lett. F): da zona territoriale omogenea "C4" a zona territoriale omogenea E a seguito di sentenza T.A..R. relativa all'area di proprietà della ditta Finocchiaro;
8) area ricadente nella frazione di Torre Archirafi destinata a sede del "Centro mediterraneo vacanze" (parte II, lett. G): da zona territoriale omogenea E a "centro vacanze" secondo quanto previsto nelle prescrizioni esecutive fatte salve, per quanto non previsto in detto piano particolareggiato, le norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale per la zona territoriale omogenea C1 ad esclusione della norma relativa all'altezza massima che è stabilita, per detta area, pari a m. 7.50 con due piani fuori terra;
9)  area a sud di viale Amendola (parte II, lett. H): da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea C2 del vigente piano regolatore generale;
10) aree ubicate nella frazione Carruba (parte II, lett. I) da zona territoriale omogenea E a zona ter ritoriale omogenea C3 del vigente piano regolatore generale;
11) area ricadente in contrada Gancia (parte II, lett. L): da zona territoriale omogenea E a zona ter ritoriale omogenea C3 del vigente piano regolatore generale;
12)  area sita lungo la S. n. 17 (parte III): da zona territoriale omogenea E a zona territoriale omogenea B2 del vigente piano regolatore generale;
-  la variante in argomento propone per il decennio 1997-2007, per le aree su riportate, previsioni edificatorie rientranti, in particolare, nelle zone territoriali omogenee B, C1, C2, C3 del vigente piano regolatore generale, approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993, che comportano la realizzazione di 2.000 vani per insediamenti residenziali (1.000 vani circa nella frazione di Torre Archirafi) oltre a centro di rottamazione, edilizia stagionale (mc. 100.800), insediamenti turistico-alberghieri (mc. 72.000), insediamento per campeggio e bungalow (mc. 7.200). L'area ubicata nella frazione di Torre Archirafi, comprendente previsioni per insediamenti turistico-alberghieri, edilizia residenziale e stabile, servizi ed infrastrutture di interesse generale, risulta interessata da prescrizioni esecutive, così come sopra specificato;
-  la variante urbanistica di che trattasi, costituita dalle localizzazioni di cui ai superiori punti, è stata recepita dallo schema di massima, adottato con delibera consiliare n. 106 del 12 novembre 2002, del nuovo piano regolatore generale;
-  il territorio comunale è gravato, per la maggior parte, dal vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 490/99, visualizzato, in particolare, nella tav. 3 "I vincoli attivi". Nelle aree interessate dalla suddetta variante urbanistica non sussistono situazioni di rischio idrogeologico, così come attestato dal sindaco e tecnico comunale in data 11 febbraio 2003;
-  l'ufficio del Genio civile, con provvedimento prot. n. 1895/01 pos. n. 511 del 18 maggio 2001, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio a condizione che:
"-  siano effettuate, in fase esecutiva, delle indagini geognostiche per definire l'esatta situazione litostratigrafica e, prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione;
-  siano realizzate opere di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche;
-  siano mantenute le fasce di rispetto dai corsi d'acqua esistenti (m. 10,00), ai sensi del testo unico di leggi del 25 luglio 1904, n. 523;
-  gli alvei dei corsi d'acqua vengano tenuti sgombri da eventuali rifiuti (R.S.U., speciali, ecc.)".
Considerato che:
1.0. - Procedura: il progetto di variante urbanistica, in relazione all'entità complessiva delle previsioni con proiezione decennale, si configura come ipotesi di revisione parziale del vigente piano regolatore generale, non contemplata secondo le disposizioni di cui all'art. 3, com ma 3, legge regionale n. 15/91.
Tuttavia, in merito alla suddetta variante urbanistica si osserva quanto di seguito specificato.
2.0. - Dimensionamento: con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 423 del 26 settembre 1990, in merito al dimensionamento del vigente piano regolatore generale calcolato per un periodo decennale, veniva considerato che, risultando sotto utilizzato il patrimonio edilizio esistente, poteva ritenersi soddisfatta la capacità insediativa del piano (incremento di 1.063 unità relativo ad una popolazione residente pari a 15.400 abitanti) per il ventennio di riferimento e che il comune avrebbe potuto predisporre, nel caso di esigenze diverse, le necessarie va rianti.
Dall'analisi dei dati Istat relativi al comune in oggetto, risulta:
-  un decremento relativo ai decenni 1951-1961 e 1961-1971 pari, rispettivamente, a 208 e 275 abitanti;
-  un incremento relativo ai decenni 1971-1981 e 1981-1991 pari, rispettivamente, a 988 e 987 abitanti;
-  un decremento, infine, relativo al periodo 1991-2000 pari a 426 abitanti;
-  totale stanze in abitazioni occupate e non occupate (censimento 1991) pari a 27.419 di cui 19.927 quelle in abitazioni occupate;
-  totale stanze in abitazioni non occupate pari a 7.492 (censimento 1991) con una percentuale del 47,3% di vani utilizzati per vacanze.
Per quanto sopra, l'incremento demografico ipotizza to per il decennio di riferimento della variante urbanistica non appare adeguatamente giustificato in relazione all'andamento della popolazione alla luce dei dati censimentali Istat. L'ipotesi demografica, sulla base della estrapolazione della tendenza demografica nei periodi 1951-2000, 1972-2000, 1980-2000, 1999-2000, porterebbe la popolazione ad un incremento demografico al 2007 di circa 900 abitanti senza tener conto, comunque, del patrimonio edilizio esistente. Infatti, la variante urbanistica non è supportata da un'analisi del patrimonio edilizio esistente in relazione ai suddetti fabbisogni ma, soltanto, è corredata da una relazione descrittiva da cui si evince che le aree previste per la residenza stabile nel centro abitato sono state utilizzate e che, in conseguenza degli interventi di restauro nell'edificato ricadente nelle zone territoriali omogenee A e B del centro, gli immobili sono stati, per la maggior parte, utilizzati per edilizia stagionale;
-  in conclusione, non si condivide, alla luce della su periore analisi, il dimensionamento del progetto di variante urbanistica con la precisazione che il soddisfacimento dei predetti fabbisogni va inquadrato nell'ambito della revisione del piano regolatore generale dimensionato per un ventennio, di cui il comune in oggetto è obbligato ad effettuare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge regionale n. 15/91, corredato dalle prescrizioni esecutive, rapportate ad un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere adottate anche non contestualmente al piano regolatore generale ai sensi del l'art. 102 della sopravvenuta legge regionale n. 4/03. Si evidenzia infine, che le attività commerciali devono essere riviste nell'ambito della programmazione urbanistica riferita al settore commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99 ed alle direttive contenute nel D.P.R.S. datato 11 luglio 2000.
3.0.  - Progetto: in merito alle localizzazioni facenti parte della variante urbanistica di che trattasi si propone quanto in appresso riportato:
a)  relativamente alle varianti (parte I e parte II, lettere A, B, G, H, I, L) di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11: non vengono condivise per quanto considerato in merito al dimensionamento di cui al punto 2.0. Si osserva, tra l'altro, che la variante di cui alla parte II, lett. B, così come localizzata, altera il rapporto esistente tra la casa padronale succitata, sottoposta a vincolo monumentale ai sensi della legge n. 1089/39, ed il contesto territoriale, nonché danneggia la prospettiva e la luce dell'edificio vincolato.
b)  relativamente alle varianti (parte II, lett. C e E, parte III) di cui ai punti nn. 4, 6, 12: non vengono condivise in quanto non corredate da un'analisi dimensionale che dimostri la rispondenza di dette aree ai parametri di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
c) relativamente alla variante (parte II, lett. D) di cui al punto n. 5: viene condivisa in quanto compatibile con il contesto territoriale.
d)  relativamente alla variante (parte II, lett. F) di cui al punto n. 7: viene condivisa in quanto trattasi di cambio di destinazione urbanistica, con riferimento alle note esplicative della relazione tecnica, da zona territoriale omogenea C4 a zona territoriale omogenea E.
4.0. - Osservazioni e/o opposizioni:
-  nn. 1, 3, 6, 11: non vengono prese in esame in conformità alle deduzioni comunali poiché dette osservazioni non ricadono nelle aree interessate dalla variante urbanistica di che trattasi;
-  nn. 2, 4, 5: sono superate per quanto considerato al punto 3.0, sub a);
-  nn. 7, 8, 9, 10: non vengono condivise per quanto considerato al punto 3.0, sub a).
Nel senso su esposto è la proposta di parere formulata da questo servizio fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 218 del 10 settembre 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta del servizio 4/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica adottata dal consiglio comunale di Riposto con delibera n. 1 del 3 gennaio 2002, "...limitatamente alla par te II, lett. D, di cui al punto n. 5, da zona territoriale omogenea E a "centro di rottamazione" ed alla parte II, lett. F, di cui al punto n. 7, da zona territoriale omogenea C/4 a zona territoriale omogenea E a seguito di sentenza T.A.R., mentre non sia condivisibile né meritevole di approvazione per tutte le rimanenti parti in conformità a quanto espresso nella proposta di parere n. 30 del 13 giugno 2003";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 218 del 10 settembre 2003, che richiama integralmente la proposta del servizio 4/DRU n. 30 del 13 giugno 2003;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni ed in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 218 del 10 settembre 2003 nonché alle condizioni contenute nel parere del l'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Riposto, adottata con delibera consiliare n. 1 del 3 gennaio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 30 del 13 giugno 2003 del servi zio 4/DRU;
2)  delibera consiliare n. 1 del 3 gennaio 2002;
3)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 218 del 10 settembre 2003;
4)  tav. 1A  -  relazione tecnica; 
5)  tav. 2A  -  norme tecniche di attuazione; 
6)  tav. 3A  -  piano finanziario delle prescrizioni esecutive dell'area di espansione di Torre Archirafi, nota integrativa delle tavole n. 12 e n. 21; 
7)  tav. 1  -  stato di fatto: aerofotogrammetria; 
8)  tav. 1A  -  corsi d'acqua esistenti; 
9)  tav. 2  -  sistema infrastrutturale viario; 
10)  tav. 3  -  i vincoli attivi; 
11)  tav. 4  -  aree del territorio oggetto della variante; 
12)  tav. 5  -  previsione; 
13)  tav. 6  -  zona centro; 
14)  tav. 7  -  zona Quartirello; 
15)  tav. 8  -  Torre Archirafi; 
16)  tav. 9  -  Altarello; 
17)  tav. 10  -  Carruba; 
18)  tav. 11  -  la struttura del piano, area situata nella fra zione di Torre Archirafi; 
19)  tav. 12  -  dati e standard urbanistici, area situata nella frazione di Torre Archirafi; 
20)  tav. 13  -  zonizzazione, area situata nella frazione di Torre Archirafi; 
21)  tav. 14  -  planimetria Torre Archirafi; 
22)  tav. 15  -  planivolumetrico; 
23)  tav. 16  -  oneri di urbanizzazione: espropriazione; 
24)  tav. 17  -  profili trasversali; 
25)  tav. 18  -  profilo longitudinale sud; 
26)  tav. 19  -  profilo longitudinale sud; 
27)  tav. 20  -  dettagli esecutivi; 
28)  tav. 21  -  oneri di urbanizzazione: Torre Archirafi; 

Studio geologico
29)  relazione geologica;
30)  tav. 1  -  carta geologica; 
31)  tav. 2  -  carta geomorfologica; 
32)  tav. 3  -  carta idrogeologica; 
33)  tav. 4  -  carta di sintesi; 
34)  tav. 5  -  carta litotecnica zona Quartirello; 
35)  tav. 6  -  carta litotecnica zona Torre; 
36)  tav. 7  -  carta litotecnica zona Altarello; 
37)  tav. 8  -  carta litotecnica zona Carruba; 
38)  tav. 8A  -  carta litotecniche; 
39)  tav. 9  -  carta geologica-geomorfologica, zona Quar tirello"; 
40)  tav. 10  -  carta geologica-geomorfologica, zona Tor re; 
41)  tav. 11  -  carta geologica-geomorfologica, zona Altarello; 
42)  tav. 12  -  carta geologica-geomorfologica, zona Carruba"; 
43)  tav. 13  -  carta di sintesi zona Quartirello; 
44)  tav. 14  -  carta di sintesi zona Torre; 
45)  tav. 15  -  carta di sintesi zona Altarello; 
46)  tav. 16  -  carta di sintesi zona Carruba; 

Studio agricolo-forestale
47)  relazione tecnica;
48)  tavola descrittiva dell'utilizzo del suolo.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Riposto resta onerato degli adempimen ti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.48.3016)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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