REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 dicembre 2003.
Disposizioni relative alla distribuzione delle specialità medicinali comprese nell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA' DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n.833/78;
Visto la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito, con modificazioni, con legge 16 novembre 2001, n.405, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.268 del 17 novembre 2001, avente per oggetto: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";
Visto l'art. 5 del decreto legge 18 settembre 2001 sopracitato, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare in ogni singola regione il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, S.O. n. 181, avente per oggetto: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" il quale, tra l'altro, conferma le disposizioni dell'art. 5 del decreto legge n. 347/2001 sopracitato e dispone uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai medicinali a distribuzione diretta, a quelli per l'assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto legge, il quale prevede che le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, per la erogazione dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione ed aggiornamento delle "note CUF" relative ai medicinali dispensabili con oneri a carico del servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l'allegato 2 al citato decreto ministeriale nel quale sono specificati i medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura;
Visto il decreto n. 1262 del 3 luglio 2003, avente per oggetto "Individuazione dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, per la diagnosi e piano terapeutico inerenti a farmaci soggetti e non a note CUF", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siicliana n. 36 del 14 agosto 2003 e successive modificazioni;
Considerato che il tetto per la spesa farmaceutica del 13% della spesa sanitaria complessiva, fissato dall'art. 5 del più volte citato decreto legge 18 settembre 2001, sarà superato con ragionevole certezza, e si attesterà, nel corrente anno 2003 a un valore non inferiore al 18 per cento;
Considerato che la distribuzione diretta dei medicinali compresi nell'allegato 2 del già citato D.M. 22 dicembre 2000 non viene effettuata con metodologie standardizzate e uniformi su tutto il territorio re gionale;
Ritenuto di dover regolamentare, nell'ambito dei provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del tetto per la spesa farmaceutica, i criteri e i metodi cui fare riferimento per la distribuzione dei farmaci compresi nell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Decreta:


Art.1

I medicinali compresi nell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati e aggiudicati con apposite gare d'appalto indette ed espletate dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende policlinico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 2

I medicinali di cui all'articolo 1 sono soggetti alla duplice via di dispensazione.
La distribuzione attraverso la rete delle farmacie private è effettuata mediante la cessione dei contratti a seguito dell'aggiudicazione della gara d'acquisto dei farmaci esperite dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.
Alle farmacie private competono gli oneri contrattuali della fornitura, per soddisfare criteri di economicità e per assicurare una capillare distribuzione sul territorio.
Il rimborso degli oneri sostenuti dalle farmacie private per l'acquisto dei medicinali avverrà entro la fine del mese successivo a quello di consegna delle ricette e delle relative distinte riepilogative, che per i farmaci di cui all'allegato 1 devono essere separate.
Le farmacie private, dovranno contestualmente fornire alle aziende unità sanitarie locali, mediante un separato "file Federfarma" tutti i dati relativi alle ricette spedite, ivi compresi, il codice assistito, l'azienda sanitaria locale assistito, la provincia assistito, il codice ricettario e il codice regione Azienda sanitaria locale.

Art. 3

I medicinali di cui all'art. 1 sono prescrivibili solo su diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati individuati con decreto n. 1262 del 3 luglio 2003.
La durata del piano terapeutico, che in ogni caso non dovrà essere superiore a tre mesi, nel rispetto di tutte le norme regionali in materia, è stabilita dal medico del centro specializzato sulla base delle condizioni patologiche, della compliance attesa, delle caratteristiche del farmaco e della data fissata per i successivi controlli.
Nelle aziende unità sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende policlinico, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i medicinali prescritti nel piano terapeutico possono essere dispensati direttamente dall'unità operativa farmaceutica della struttura sanitaria alla quale appartiene il centro specializzato prescrittore.
In tale ipotesi, i piani terapeutici sono redatti sulla scheda in triplice copia riportata nell'allegato A, costituente parte integrale e sostanziale del presente decreto.
Il farmacista che eroga la prestazione, dopo aver inserito i dati di competenza su piattaforma informatica, trattiene una delle tre copie della scheda, trasmette una copia al dipartimento del farmaco dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza del cittadino, consegna la restante copia al cittadino per l'inoltro al proprio medico di medicina generale.

Art. 4

I piani terapeutici relativi ai medicinali di cui all'art. 1, distribuiti in forma diretta dalle aziende sanitarie, sono gestiti, ai fini della compensazione sanitaria e dei flussi informativi previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, in conformità alle direttive che saranno impartite in materia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art.5

I direttori generali, qualora ricorrano alla distribuzione diretta, al fine di garantire la qualità e l'efficienza delle attività connesse alla distribuzione dei medicinali di cui all'art. 1, adeguano le risorse umane e strutturali dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, coerentemente con il numero di prestazioni farmaceutiche da erogare direttamente ai cittadini, applicando in via prioritaria le forme di incentivazione previste dai CCNNLL, ivi compresa la libera professione intra-moenia di cui agli artt. 54 e seguenti del CCNL.
Ove tali istituti contrattuali siano insufficienti a far fronte alle esigenze di servizio, i direttori generali incrementano, nell'ambito della massa finanziaria destinata alle risorse umane aziendali, la dotazione di personale farmacista e di personale di supporto privilegiando il ricorso ad incarichi a tempo determinato part-time per un impegno orario commisurato al numero di prestazioni richieste.

Art. 6

Per i medicinali di cui all'art. 1, l'erogazione potrà avvenire per il tramite della rete delle farmacie private, fermo restando che gli eventuali accordi delle singole aziende unità sanitarie locali sono subordinati alla stipula di convenzione quadro in sede di contrattazione regionale con le organizzazioni di categoria, ai sensi dell'art. 8, lettera a), decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge del 16 novembre 2001, n. 405 e dovranno essere sottoscritti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione regionale.

Art. 7

L'attuazione del presente provvedimento da parte delle aziende sanitarie è posto come obiettivo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, nonché sulla loro valutazione periodica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico.
A tale scopo i direttori generali devono far pervenire alla Cabina di regia del farmaco dell'Assessorato la seguente documentazione:
a) entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i programmi e i provvedimenti adottati;
b) con cadenza trimestrale, entro e non oltre il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre, una relazione sulle attività di distribuzione dei medicinali in forma diretta o attraverso la rete delle farmacie private, precisando il costo comprensivo di I.V.A. sostenuto direttamente dall'azienda perl'acquisto dei medicinali e quello rimborsato alla rete di farmacie;
c) entro il trentesimo giorno del mese successivo al periodo di sperimentazione, la cui validità si esaurirà con la decorrenza del nono mese, una relazione corredata dai relativi documenti probatori, sui costi sostenuti per le assunzioni a tempo determinato di personale farmacista ove fosse stato necessario, per la retribuzione della libera professione intra-moenia.

Art.8

I direttori generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dotano i medici di timbro personale recante il nome, il cognome, l'unità operativa di appartenenza, il ruolo ricoperto e il codice ENPAM.

Art.9

I direttori generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dotano i farmacisti di timbro personale recante il nome, il cognome, l'unità operativa di appartenenza, il ruolo ricoperto e il numero di iscrizione all'albo dell'ordine professionale accompagnato dalla sigla della provincia di appartenenza.

Art. 10

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Regione definirà un protocollo tipo di convenzione con la rete delle farmacie private, sulla scorta del quale saranno individuate le condizioni generali per procedere alla stipula di accordi provinciali per le fattispecie previste dall'art. 8 del presente decreto, ai sensi dell'art. 8, lettera a, decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge del 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 11

Per effetto delle superiori disposizioni, sono revocati i commi quartultimo e quintultimo della premessa del decreto n. 1262 del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.42/2003, nonché il decreto n. 2022 del 4 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49/2003.

Art. 12

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore l'1 gennaio 2004.
Palermo, 10 dicembre 2003.
  CITTADINI PAGANO 

Allegato A


PIANO TERAPEUTICO DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDICINALI ALLEGATO 2 D.M.S. 22 DICEMBRE 2000
Sezione riservata al medico

Codice fiscale utente......................................................... [M]        [F]
Cognome e nome ......................................................... Indirizzo......................................................... Comune di residenza ................................................................................. prov. ......................................................... A.S.L. ......................................................... Diagnosi ......................................................... Principio attivo ......................................................... nota CUF n. ...................... Dosaggio ......................................................... posologia ................................. Durata della terapia ......................................................... numero di unità posologiche ............ Annotazioni ......................................................... Data successivo controllo ......................................................... data emissione ................
Timbro e firma del medico
.........................................................
(Nome, cognome, specializzazione o abilitazione, se prevista)
Sezione riservata al farmacista

Specialità medicinale consegnata ......................................................... dosaggio ............... Numero di unità posologiche consegnate (fiale, compresse, .....)......................................................... ......................................................... Ritira i medicinali il sig.......................................................... Documento di riconoscimento......................................................... N. .................................. del.........................................................
Firma per ricevuta .........................................................
Data .................................................
Timbro e firma del farmacista
.........................................................

(2003.50.3120)
Torna al Sommariohome


102


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 5 -  70 -  24 -  20 -  48 -  19 -