REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 dicembre 2003.
Revoca della circolare 14 febbraio 2002, n. 1063 e nuove disposizioni relative alla prescrizione di medicinali a brevetto scaduto.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge n. 323/96, convertito in legge n. 425/96;
Vista la legge finanziaria 2001 (art. 85, c. 26, legge n. 388/2000);
Visto il decreto legge n. 347/2001, convertito in legge il 16 novembre 2001 (legge n. 405/2001);
Vista la direttiva presidenziale 8 ottobre 2003 "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004" del Presidente della Regione siciliana;
Considerato che l'uso dei medicinali a brevetto scaduto non ha raggiunto i livelli di consumo attesi;
Considerato il grave stato di disavanzo determinato dalla spesa farmaceutica, nonostante la compartecipazione dei cittadini alla spesa e l'introduzione in commercio dei medicinali a brevetto scaduto;
Ritenuto di dovere facilitare l'accesso dei cittadini ai medicinali a brevetto scaduto o della specialità medicinale di riferimento che avesse prezzo più basso, attraverso una maggiore compliance dei medici prescrittori;

Decreta:


Art. 1

E' revocata la circolare n. 1063 del 14 febbraio 2002.
I medici prescrittori potranno, pertanto, indicare per i medicinali a brevetto scaduto, oltre il principio attivo, anche il nome dell'industria farmaceutica produttrice, che comunque non è vincolante per il farmacista che potrà sostituirlo, in caso di mancata disponibilità del medicinale prescritto sul circuito regionale e per motivi di comprovata necessità ed urgenza del cittadino.

Art. 2

Nei casi di urgenza e necessità, i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale nel prescrivere i farmaci sul ricettario regionale di cui al D.M. n. 350/88, considerato che tali prescrizioni sono, il più delle volte, destinate a ripetersi nel tempo, per i medicinali per i quali non fosse regolamentata la distribuzione diretta, devono tenere in considerazione anche l'aspetto economico delle stesse e, in particolare, laddove esiste la possibilità di prescrivere un medicinale corrispondente, non protetto da brevetto e da certificato complementare di cui alla legge n. 349/91, avente il prezzo al pubblico più basso, devono orientare la prescrizione stessa verso quest'ultimo medicinale.

Art. 3

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente ed i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale intendano proporre una terapia al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, per i medicinali per i quali non fosse regolamentata la distribuzione diretta, devono attenersi allo stesso principio di cui all'art. 2 o, in alternativa, si devono astenere dall'indicare il nome commerciale della specialità medicinale riportando nella "proposta terapeutica" il gruppo terapeutico o il nome del principio attivo, il dosaggio e la forma farmaceutica.

Art. 4

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono tenere in considerazione anche l'aspetto economico delle prescrizioni e, in particolare, laddove esiste la possibilità di prescrivere un medicinale corrispondente, non protetto da brevetto e da certificato complementare di cui alla legge n. 349/91, avente il prezzo al pubblico più basso, devono orientare la prescrizione stessa verso quest'ultimo medicinale e devono informare il paziente, ove ritenesse appropriato prescriverlo, sulle caratteristiche del prodotto.

Art. 5

Il farmacista, qualora fosse stata prescritta la specialità medicinale di un principio attivo a brevetto scaduto della quale esistono in commercio alternative più economiche, deve informare il paziente della possibilità di utilizzarlo e deve informarlo sulle caratteristiche del prodotto. Nel caso l'assistito non accettasse la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3 del decreto legge n. 347/2001 convertito, con modificazioni, con legge 16 novembre 2001, n. 405, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

Art. 6

Il farmacista, qualora fosse stato prescritto un medicinale a brevetto scaduto la cui specialità medicinale corrispondente avesse un prezzo più basso, deve informare il paziente della possibilità di utilizzarlo e deve informarlo sulle caratteristiche del prodotto. Nel caso l'assistito non accettasse la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3 del decreto legge n. 347/2001 convertito, con modificazioni, con legge 16 novembre 2001, n. 405, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

Art. 7

L'Assessorato della sanità della Regione siciliana per tramite dell'ufficio competente provvederà, con cadenza trimestrale o comunque ogni qual volta si verificassero variazioni dei prezzi o si modificasse l'elenco dei principi attivi a brevetto scaduto, ad informare le aziende sanitarie e le organizzazioni di categoria interessate, su tutte le variazioni, che saranno inoltre consultabili sul sito web dell'Assessorato della sanità della Regione siciliana alla pagina dedicata ai medicinali.

Art. 8

I direttori generali delle aziende sanitarie della Regione siciliana sono tenuti a fornire a tutti i medici dipendenti e convenzionati del servizio sanitario nazionale materiale idoneo al fine di individuare i farmaci di cui al punto 2.

Art. 9

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali provvedono a mettere in atto iniziative tese a monitorare il fenomeno e devono far pervenire alla cabina di regia del farmaco una relazione trimestrale dettagliata in merito.

Art. 10

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Palermo, 4 dicembre 2003.
  CITTADINI 

(2003.50.3120)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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