REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 dicembre 2003.
Disposizioni relative alla prescrizione di farmaci sottoposti a note CUF.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva presidenziale 8 ottobre 2003 "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004" del Presidente della Regione siciliana;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
Considerato l'accordo del 22 novembre 2001, recante "Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 14 della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002;
Viste le note CUF previste dal Ministero della salute per promuovere un uso appropriato dei medicinali, in linea con la prassi di autorità regolatorie europee e di altri paesi e che rivestono il significato di un indispensabile sostegno per una corretta attività professionale;
Visto l'art. 1, comma 4, legge n. 425 dell'8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 1996;
Visto il D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000, avente per oggetto "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale";
Visto il D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000, avente per oggetto "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta";
Visto l'art. 15 - decies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, avente per oggetto l'obbligo di appropriatezza prescrittiva da parte dei medici ospedalieri e da parte degli specialisti;
Considerato che il criterio ispiratore delle note CUF è stato quello di creare un clima di condivisione scientifica e culturale del sistema "note", capace di favorire una ragionata flessibilità d'uso delle note stesse e di evitare contrasti e rigidità applicative che potrebbero tradursi in disagi e inconvenienti per i pazienti;
Considerato che le "note" sono state mantenute per i farmaci autorizzati per diverse indicazioni di cui solo alcune rilevanti, oppure quando un farmaco si presta, non solo agli usi di efficacia documentata, ma anche ad usi impropri;
Considerato lo spirito delle note e della opportunità di dovere uniformare il comportamento prescrittivo in ambiente ospedaliero e territoriale per una migliore continuità terapeutica ospedale territorio ed una maggiore appropriatezza delle prescrizioni;
Considerato che le "note" autorizzano solo le prescrizioni per le indicazioni coerenti con il criterio di appropriatezza;
Accettato che la prescrizione di un farmaco è appropriata quando per una diagnosi corretta essa è coerente con le indicazioni per le quali nelle sperimentazioni cliniche controllate è stata dimostrata la sua efficacia, nel rispetto delle condizioni di dose, posologia, via di somministrazione, tipo di paziente, e i benefici per il paziente superano i rischi;
Ritenuto che le "note" in alcuni casi tendono a orientare le scelte terapeutiche a favore di molecole più sperimentate, rispetto a medicinali con profilo di efficacia e di sicurezza meno definito;
Considerato che le "note" si caratterizzano come strumento d'indirizzo volto a favorire, quando opportuno, gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione, e che solo l'impatto determinato dai medici di medicina generale è sottoposto a programmi di verifica;
Considerato che è auspicabile che ci sia uniformità di comportamenti appropriati fra i diversi settori del servizio sanitario nazionale, per le ripercussioni che possono derivare dalle diverse interpretazioni e applicazioni delle norme;

Decreta:


Art. 1

Le note CUF devono essere applicate e rispettate anche dai medici degli ospedali pubblici, convenzionati accreditati e dai medici specialisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Art. 2

L'assoluto rispetto delle "note" per le prescrizioni alla dimissione, sia in regime di convenzione con il SSN che nel caso di trasmissione di consiglio terapeutico indirizzato al MMG.

Art. 3

Le prescrizioni dei medicinali sottoposti alle "note" rilasciate al paziente all'atto della dimissione dagli ospedali o in occasione delle visite ambulatoriali, per i medicinali per i quali non fosse regolamentata la distribuzione diretta, anche se redatte su "ricetta bianca", devono recare l'iscrizione del numero della "nota" controfirmata dal medico e devono riportare il timbro personale.

Art. 4

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta devono considerare non concedibili i medicinali sottoposti a "nota" prescritti in maniera difforme da quanto previsto negli articoli precedenti.

Art. 5

Entro trenta giorni, tutti i medici degli ospedali pubblici e privati accreditati e gli specialistici convenzionati con il servizio sanitario nazionale dovranno essere dotati di timbro personale indicante il nome, il cognome, l'unità ospedaliera di appartenenza, il ruolo ricoperto e il codice Enpam.

Art. 6

Per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta che non osservano le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, le Aziende unità sanitarie locali applicano il procedimento stabilito dall. 1, comma 4, legge n. 425 dell'8 agosto 1996, tenuto conto rispettivamente delle previsioni dell'art. 15-bis, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 270 del 28 luglio 2000 e di quelle dell'art. 14-quater, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000.

Art. 7

Per medici ospedalieri e per i medici specialisti che nelle prescrizioni farmaceutiche in regime di servizio sanitario nazionale non osservano le condizioni e le limitazioni previste da provvedimenti della Commissione unica del farmaco, le Aziende unità sanitarie locali applicano il procedimento stabilito dall'art. 1, comma 4, legge n. 425 dell'8 agosto 1996, istituendo un'apposita Commissione per la valutazione delle motivazioni addotte.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Palermo, 4 dicembre 2003.
  CITTADINI 

(2003.50.3120)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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