REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 17 novembre 2003.
Determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo delle autonomie in favore delle province, esercizio finanziario 2003.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, secondo cui l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali, ai sensi del predetto art. 13, comma 1, della legge regionale n. 8/2000;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 17 aprile 2003, n. 316, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si č provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unitā previsionali di base in capitoli;
Accertato che nei capitoli 183304 e 582408, relativi al fondo ex richiamato art. 45 della legge regionale n. 6/97 in favore delle province, per l'esercizio 2003 si sono previsti, rispettivamente, gli stanziamenti di E 137.402.000,00 ed E 7.232.000,00;
Che, inoltre, a norma dell'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 4/2003, il fondo delle autonomie in favore delle province č da incrementare di E 60.000.000,00, quale gettito stimato definitivamente dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilitā civile;
Che, pertanto, l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore delle province, di cui all'art. 45 della legge regionale n. 6/97, ammonta, per l'esercizio finanziario 2003, ad E 204.634.000,00;
Visto il decreto interassessoriale n. 3511 del 17 novembre 2003, relativo alla determinazione della variazione percentuale prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore delle province per l'anno 2003;
Sentito il parere reso nelle sedute del 17 settembre e del 5 novembre 2003 dalla Conferenza Regione - autonomie locali, la quale ha proposto l'adozione dei seguenti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse in favore delle province per l'anno 2003:
-  E  7.747.000,00 per la gestione dei licei linguistici e musicali per l'anno 2003, a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 15/93;
-  E  7.747.000,00 per la gestione dei licei linguistici e musicali per l'anno 1997, ex art. 64, comma 15, della legge regionale n. 4/2003;
-  E  1.891.400,00 per la variazione percentuale, ex art. 76, comma 2, legge regionale n. 2/2002;
-  E  1.891.400,00 in favore delle province delle zone interne (Caltanissetta ed Enna);
-  č riservata, nella disponibilitā dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, la somma di E 2.500.000,00 per oneri pregressi connessi ad adempimenti obbligatori e per l'esecuzione di giudicati;
-  effettuate le predette riduzioni ex lege (E 15.494.000,00 per i licei linguistici e musicali; E 1.891.400,00 per variazione percentuale) e dedotti l'importo nella disponibilitā dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali (E 2.500.000,00 per oneri pregressi ed esecuzione di giudicati) e quello in favore delle province delle zone interne (E 1.891.400,00), il residuo ammontare del fondo č da ripartire per il 50 per cento sulla base del territorio e per il 50 per cento sulla base della popolazione;
Ritenuto di potere applicare per l'esercizio finanziario 2003 i criteri ed i parametri sopra riportati, unanimemente proposti dalla Conferenza Regione - autonomie locali;

Decreta:


Art. 1

Sul fondo per le autonomie in favore delle province per l'anno 2003, di cui ai capitoli 183304 e 582408 del bilancio di previsione dell'esercizio 2003 ed all'incremento ex art. 64, comma 2, legge regionale n. 4/2003, pari complessivamente ad E 204.634.000,00, sono operate le seguenti riduzioni:
a)  E  7.747.000,00, in favore delle province che gestiscono licei linguistici e musicali, a norma dell'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
b)  E  7.747.000,00, in favore delle province che gestivano licei linguistici e musicali nell'anno 1997, ex art. 64, comma 15, legge regionale n. 4/2003;
c)  E  1.891.400,00 per la variazione percentuale ex art. 76, comma 2, legge regionale n. 2/2002, giusta i criteri ed i parametri determinati con il decreto interassessoriale n. 3511 del 17 novembre 2003;
d)  E  1.891.400,00, in favore delle province delle zone interne (Caltanissetta ed Enna);
e)  E  2.500.000,00, per oneri pregressi connessi ad adempimenti obbligatori e per l'esecuzione di giudicati.

Art. 2

Le risorse residue del fondo, pari ad E 182.857.200,00, sono da ripartire per il 50 per cento sulla base del territorio e per il 50 per cento sulla base della popolazione al 31 dicembre 2001.

Art. 3

Tenuto conto che, relativamente al gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione sono tenuti, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, a comunicare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze i versamenti eseguiti in favore delle province regionali e che, quindi, gli importi riscossi dai singoli enti nel 2003 potranno essere noti solo successivamente, saranno erogati congrui acconti in attuazione del riparto di cui sub art. 2, con riserva di provvedere, non appena saranno accertati gli importi riscossi nel 2003, alla determinazione del saldo spettante a ciascuna provincia sulla base del riparto della somma di E 60.000.000,00, di cui all'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 4/2003, effettuato con i predetti parametri, e della somma effettivamente riscossa da ciascuna provincia.

Art. 4

Le somme accantonate in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1 e non corrisposte entro la chiusura dell'esercizio saranno ripartite dall'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali alle province in conformitā ai parametri sopra determinati.

Art. 5

Il presente decreto sarā trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2003.
  D'AQUINO PAGANO 

(2003.49.3045)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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