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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 17 novembre 2003. Determinazione dei criteri e dei parametri della variazione percentuale in favore dei comuni, esercizio finanziario 2003.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in data 17 aprile 2003, n. 316, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come sostituito dall'art. 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nello stato di previsione delle entrate ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che nei capitoli 183303, 582407 e 182519, relativi al fondo ex richiamato art. 45 della legge regionale n. 6/97, in favore dei comuni, si sono previsti gli stanziamenti, rispettivamente, di E 692.256.000,00, di E 37.250.000,00 e di E 15.494.000,00;
Che, pertanto, l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni, per l'esercizio finanziario 2003, è di E 745.000.000,00;
Considerato che, secondo il comma 2 del richiamato art. 76, legge regionale n. 2/2002, antecedentemente alla ripartizione delle risorse, occorre determinare con decreto dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze e sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione delle risorse medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei propri dipendenti e l'ammontare delle spese correnti;
Rilevato che, per i comuni, gli indicatori per la determinazione della variazione percentuale sono da individuare secondo il procedimento seguente e con riferimento alla gestione del bilancio dell'anno 2002:
- sforzo tariffario: rapporto tra proventi servizi ed accertamento entrate correnti;
- sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate titolo I ed accertamento entrate correnti;
- capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni entrate titoli I e III ed accertamenti entrate titoli I e III;
- propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese titolo I finanziate con entrate proprie ed impegni spese correnti.
I singoli valori ottenuti, poi, sono da ponderare con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente ai fini della determinazione dei singoli indicatori.
Risultano positivamente valutabili gli indicatori con valori superiori a quelli medi regionali, analogamente determinati.
Per ciascun indicatore, la quota del fondo riservato viene determinata nella misura del 25 per cento, da ripartire fra tutti i comuni che presentano il relativo valore superiore a quello medio regionale;
Sentito il parere espresso il 5 novembre 2003 dalla Conferenza Regione - autonomie locali, con proposta che la variazione percentuale trovi applicazione solamente in aumento e che i singoli valori siano ponderati con il rapporto tra dipendenti e spesa corrente, dividendosi i valori degli indicatori con il quoziente ottenuto dal predetto rapporto;
Considerato, altresì, che, nella predetta seduta, è stato espresso parere che la variazione, da ripartire proporzionalmente per ciascuno dei quattro indicatori, sia commisurata al 4 per cento del complessivo fondo spettante ai comuni, dedotte le riserve ex lege complessivamente quantificate in E 59.997.787,00;
Ritenuto di condividere la predetta proposta;
Decreta:
Art. 1
La variazione percentuale per l'esercizio finanziario 2003, prevista dall'art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e da applicare sul fondo delle autonomie in favore dei comuni, è determinata nel 4 per cento delle risorse da ripartire, al netto dell'importo di E 59.997.787,00, ed è, pertanto, pari ad E 27.400.088,00.
Art. 2
L'applicazione della variazione è disciplinata secondo le modalità ed i criteri indicati in premessa.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2003.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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