REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2003 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 novembre 2003.
Approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di n. 24 alloggi sociali nel comune di Ragalna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il piano regolatore generale del comune di Ragalna, approvato da questo Assessorato con decreto n. 345/D.R.U. del 21 maggio 1983;
Viste le note comunali prot. n. 6090 del 4 giugno 2003 e prot. n. 9756 del 19 settembre 2003, con le quali il comune di Ragalna ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla realizzazione di un programma costruttivo sito in traversa di via Canfarella - ditta Bordonaro Giuseppe, per la realizzazione di n. 24 alloggi sociali;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Ragalna n. 30 del 24 aprile 2003, avente per oggetto: approvazione piano costruttivo Bordonaro, ai sensi dell'ex art. 2, legge regionale n. 86 del 6 maggio 1998, n. 24 alloggi;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 3551 del 28 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la dichiarazione a firma del responsabile del servizio urbanistica sulla non sussistenza di vincoli ad eccezione di quello sismico;
Vista la dichiarazione a firma del segretario comunale attestante l'avvenuta pubblicazione nonché la mancanza di opposizioni e/o osservazioni presentate contro la suddetta deliberazione consiliare n. 30/2003;
Vista la nota prot. n. 9756 del 19 settembre 2003, a firma del responsabile del servizio urbanistica relativa al rispetto del programma costruttivo ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica di cui al 3° comma, dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
Visti gli elaborati progettuali a firma dell'arch. Riccardo Di Stefano e dell'ing. Salvatore Bordonaro;
Visto il parere favorevole n. 63 del 30 ottobre 2003, reso dal servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 40/95 che così recita:
"...Omissis...
Considerato che:
-  come si evince dalla succitata delibera di C.C. n. 30 del 24 aprile 2003, il programma costruttivo è incluso nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 457 del 4 agosto 1979 e dalla legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975;
-  la localizzazione in zona E1 agricola del programma costruttivo in oggetto si è resa necessaria in quanto, come risulta nell'atto deliberativo di CC. n. 30/03, non essendo disponibile per l'attuazione del programma né zone 167, né zone "C residenziali", il programma è stato ubicato in zona agricola del vigente piano, così come previsto dall'art. della legge regionale n. 22/96;
-  il sito su cui si realizzerà l'intervento, ricade in un'area già urbanizzata;
-  la dotazione di spazi pubblici è stata prevista nel rispetto degli standards di cui al D.M. 1444 del 2 aprile 1968;
-  risulta osservata la disposizione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 7/2003;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di compatibilità tra il progetto in parola e il locale assetto geomorfologico del territorio con nota prot. n. 3551 del 28 febbraio 2003;
-  l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun tipo di vincolo eccetto che il vincolo sismico;
-  l'intervento è compatibile con l'assetto del territorio ed è conforme alle procedure di cui all'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  non è ammissibile l'elevazione dell'indice massimo di cubatura così come deliberato dal comune in sede di approvazione del programma costruttivo, in quanto lo stesso risulta dal rapporto tra il volume di progetto e la superficie effettiva dell'intervento di che trattasi.
Per tutto quanto sopra detto questo servizio 4/D.R.U. è del parere che il programma costruttivo di cui al progetto di edilizia convenzionata-agevolata da realizzarsi nel comune di Ragalna, in contrada Canfarella, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 24 aprile 2003, ai sensi dell'ex art. 2 della legge regionale n. 86/81 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla costruzione di n. 24 alloggi sociali, sia meritevole di approvazione con la seguente prescrizione: che non venga elevato l'indice massimo di cubatura come deliberato dal comune in sede di approvazione del programma costruttivo.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 63 del 30 ottobre 2003, reso dal servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge re-gionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 63 del 30 ottobre 2003 del servizio 4 del dipartimento regionale urbanistica, è approvato il programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Ragalna n. 30 del 24 aprile 2003.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 63 del 30 ottobre 2003, espresso dal servizio 4/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 30 del 24 aprile 2003;
 3)  relazione tecnico-illustrativa;
 4)  relazione geologica;
 5)  planimetrie generali, stralcio piano regolatore generale;
 6)  planimetrie generali, stralcio aerofotogrammetria;
 7)  planimetrie generali, stralcio catastale;
 8)  progetto su catastale alla scala 1:2.000;
 9)  progetto su aerofotogrammetria alla scala 1:2.000;
10)  planimetria di progetto alla scala 1:200;
11)  schemi unità tipologica "A" alla scala 1:100;
12)  schemi unità tipologica "B" alla scala 1:100;
13)  copia conforme preliminare di vendita;
14)  copia conforme schema di convenzione;
15)  parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 3551 del 28 febbraio 2003;
16)  dichiarazione a firma del segretario comunale attestante l'avvenuta pubblicazione nonchè la mancanza di opposizioni e/o osservazioni presentate contro la D.C. n. 30/2003;
17)  dichiarazione a firma del responsabile del servizio urbanistica sulla mancanza di vincoli ad eccezione di quello sismico;
18)  dichiarazione a firma del responsabile del servizio urbanistica prot. n. 9661 del 18 settembre 2003, allegata alla nota comunale prot. n. 9756 del 19 settembre 2003, relativa al rispetto del programma costruttivo ai limiti del fabbisogno dell'edilizia residenziale pubblica di cui al 3° comma, dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
19)  relazione tecnica istruttoria n. 9/14 del 3 aprile 2003, redatta dal responsabile del servizio urbanistica;
20)  verbale C.E.C., n. 228/3 del 23 gennaio 2003.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81 le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Ragalna, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 4 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.46.2821)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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