GURS Parte I n. 53 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 DICEMBRE 2003 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 7 novembre 2003, n. 23.
Articolo 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4: "Nuove disposizioni in materia di tesoreria unica regionale" (art. 21, legge regionale n. 6/97 e successive modificazioni ed integrazioni).

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALL'AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE E POLICLINICI
A TUTTI GLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO REGIONALE
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
AL BANCO DI SICILIA - UFFICIO DI CASSA REGIONALE DI PALERMO
L'articolo 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (legge finanziaria 2003) apporta una radicale modifica al "sistema di tesoreria unica regionale" introdotto dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per gli "enti ed aziende del settore pubblico regionale".
Prima di illustrare gli aspetti applicativi della normativa, appare utile evidenziare, sotto un profilo generale, che le disposizioni previste dall'art. 93 della legge finanziaria 2003, si prefiggono l'obiettivo di limitare l'incremento dei debiti di tesoreria già esistenti e di individuare alcuni meccanismi al fine di diminuirne l'ammontare totale.
Preliminarmente, si ritiene utile definire l'ambito di applicazione della normativa in questione, evidenziando che i soggetti da sottoporre al "regime di tesoreria unica regionale", così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, sono gli "enti ed aziende del settore pubblico regionale".
L'art. 6 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, nell'interpretare la locuzione "enti ed aziende del settore pubblico regionale" ha limitato il campo applicativo della norma de quo soltanto agli enti pubblici strutturalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica.
Inoltre, in merito al meccanismo di individuazione degli enti da assoggettare al sistema di tesoreria unica regionale, gli stessi saranno individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Al riguardo, al fine di conferire certezza e pubblicità all'elenco dei predetti soggetti, si invitano le amministrazioni in indirizzo a verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l'allegato elenco, ed a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, la conferma o l'eventuale proposta di modifica all'elenco stesso a firma del dirigente generale.
L'entrata in funzione del "regime di tesoreria unica regionale" per i nuovi enti inseriti nel predetto elenco decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; dalla stessa data avranno ovviamente effetto anche le esclusioni dallo stesso elenco.
Con riferimento alla tipologia di spesa da assoggettare al regime di tesoreria unica regionale, il citato art. 21 della legge regionale n. 6/97 prevede che siano da includere tutte la somme trasferite o assegnate "a qualunque titolo".
Al riguardo, si ricorda che sono da escludere soltanto le somme trasferite dall'Amministrazione regionale a titolo di entrate proprie degli enti (come ad. esempio l'I.R.A.P.), di conseguenza ogni precedente interpretazione sul significato della locuzione qualunque titolo" è da ritenersi superata, proprio al fine di evitare ogni dubbio ed inevitabili incongruenze già riscontrate nel corso della gestione del sistema in argomento.
In merito alle innovazioni apportate dall'art. 93 della legge regionale n. 4/03, giova evidenziare che l'emissione di titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, può avvenire soltanto dopo aver richiesto al servizio tesoro la situazione dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe, dal quale risulti che le disponibilità siano diminuite del 70% rispetto al 1° gennaio di ogni anno. Detta richiesta dovrà essere inviata per conoscenza alle competenti ragionerie centrali.
Si rende utile evidenziare, in proposito, che le richieste previste dal comma 1-bis dell'art. 93 della citata legge regionale n. 4/03, non saranno più necessarie allorquando le predette disponibilità al 1° gennaio di ogni anno siano già state utilizzate nell'anno successivo oltre il 70%.
Al riguardo, si rileva che i dipartimenti interessati dovranno segnalare al servizio tesoro eventuali esigenze in deroga al predetto limite, avendo cura di presentare un'apposita richiesta accompagnata da una sintetica motivazione giustificativa del pagamento. La richiesta motivata sarà opportunamente valutata dal dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e, se del caso, autorizzata. A tal proposito si ritengono a priori autorizzate le richieste riguardanti finanziamenti, la cui disponibilità dei sottoconti anche se non utilizzata oltre il 70%, tuttavia risulti inferiore ad E 25.000.
Altra importante innovazione introdotta dall'articolo in oggetto riguarda l'eliminazione dai sottoconti di tesoreria unica regionale, istituiti sia per spese di parte corrente che in conto capitale, delle somme non utilizzate da oltre tre anni dalla data dell'accredito o comunque dall'ultimo prelevamento effettuato dal titolare del sottoconto.
Tale meccanismo tende ad evitare che le somme messe a disposizione dalla Regione per diverse finalità restino inutilizzate per diversi anni, comportando l'accumularsi di situazioni debitorie da parte della Regione.
In attuazione del comma 1-ter dell'art. 93 della legge n. 4/03, il dipartimento bilancio e tesoro, decorso il termine previsto, provvederà ad incamerare dette disponibilità con apposito decreto del dirigente generale. Successivamente questo dipartimento provvederà a trasmettere agli enti interessati il decreto relativo alle somme eliminate, corredato dall'elenco dei sottoconti interessati, affinché gli stessi provvedano ad apportare alle proprie scritture contabili le consequenziali modifiche. Copia di detti decreti sarà allegata anche al rendiconto generale del consuntivo della Regione.
Le disponibilità di detti sottoconti confluiranno ad un Fondo appositamente costituito, dal quale si potrà attingere qualora gli enti interessati presentino istanza motivata, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di eliminazione delle somme in questione, per far fronte ad obbligazioni che risultino giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto in argomento.
Gli enti interessati potranno presentare istanza documentata, entro il suddetto termine perentorio di 12 mesi, al competente dipartimento regionale che a suo tempo ha effettuato il finanziamento, il quale avrà cura di provvedere, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti da effettuarsi con decreto del dirigente generale di questo dipartimento mediante prelevamento dall'apposito Fon do.
In ordine alle modalità operative di detto Fondo, si fa rinvio ad una successiva circolare che sarà predisposta congiuntamente dal servizio bilancio e dal servizio tesoro.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, a prestare particolare cura in ordine all'esatta individuazione del codice fiscale da apporre sul titolo di spesa, rappresentando che lo stesso, di fatto, individua il conto di tesoreria unica regionale di ogni singolo ente. Infatti l'inesatta indicazione di detto codice, ha comportato nel passato discrasie contabili ed inutili duplicazioni di conti di tesoreria unica regionale intestati agli enti medesimi.
Si confida nella puntuale osservanza delle superiori istruzioni, invitando gli uffici in indirizzo a darne ampia diffusione nell'ambito degli stessi.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana e potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

Allegato
ENTI ED AZIENDE ASSOGGETTATI ALLE NORME SULLA TESORERIA UNICA REGIONALE

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Palermo.
A.M.A.M. - Messina.
A.MA.T. - Palermo.
A.M.F.M. - Fiera Emaia - Vittoria (RG).
A.M.T. - Catania.
A.T.M. - Messina.
A.S.M. - Taormina (ME).
A.S.T. - Palermo.
Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese - Roma.
Associazione allevatori della Sicilia - Palermo.
Azienda autoparco di Pantelleria (TP).
Azienda municipalizzata acquedotto di Paternò (CT).
Azienda municipalizzata - S.A.U. - Trapani.
Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.) - Modica (RG).
Azienda autonoma Terme di Acireale (CT).
Azienda autonoma Terme di Sciacca (AG).
Azienda autonoma stazione di cura di Acireale (CT).
Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) - Palermo.
Aziende autonome di soggiorno e turismo.
Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
Aziende ospedaliere.
Aziende silvo-pastorali.
Aziende unità sanitarie locali.
Banca Nuova - Palermo.
Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) - Catania.
Centro interaziendale addestramento professionale industria (C.I.A.P.I.) di Palermo.
Centro interaziendale addestramento professionale industria (C.I.A.P.I.) di Siracusa - Priolo Gargallo (SR).
Centro per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) - Caltanissetta.
Comuni e loro aziende municipalizzate e speciali.
Consorzi di bonifica.
Consorzi fra enti locali.
Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Consorzio acquedotto etneo - Catania.
Consorzio acquedotto promiscuo Tre Sorgenti di Canicattì (AG).
Consorzio di ricerca bioevoluzione - Palermo.
Consorzio di ricerca CO.RI.S.S.I.A. - Palermo.
Consorzio di ricerca filiera carni - Messina.
Consorzio intercomunale servizi pubblici di Patti (ME).
Consorzio intercomunale trasporti isola di Salina - Malfa (ME).
Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) tra Sicilia e Sardegna (Sardegna).
Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna della Sicilia - Castelbuono (PA).
Consorzio per il disinquinamento e il riequilibrio dell'area del partinicese.
Consorzio per la ricerca applicata e la sperimentazione CORERAS - Palermo.
Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia.
Consorzio regionale CO.RI.BI.A. - Palermo.
Consorzio regionale per le autostrade siciliane - Messina.
Consorzio regionale per l'innovazione tecnologica della serricoltura c/o E.S.A. - Palermo.
Consorzio rete fognante di Taormina (ME).
Consorzio ripopolamento ittico Golfo di Catania - Catania.
Consorzio ripopolamento ittico Golfo di Castellammare (TP).
Consorzio ripopolamento ittico Golfo di Patti (ME).
Ente acquedotti siciliani (E.A.S) - Palermo.
Ente autodromo di Pergusa - Enna.
Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) - Palermo.
Ente minerario siciliano (E.M.S.) - Palermo.
Ente parco minerario Floristella-Grottacalda - Enna.
Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI.) - Palermo.
Enti autonomi portuali.
Enti fiera.
Enti parco.
Enti teatrali e musicali (con esclusione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo).
Fondazioni operanti nel settore musicale (con esclusione del l'E.A.O.S.S.).
Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati c/o Assessorato lavoro.
I.R.R.E. Sicilia - Palermo.
I.R.F.I.S. mediocredito della Sicilia S.p.A - Palermo.
Istituti autonomi per le case popolari.
Istituto dei ciechi T. Ardizzone Gioeni di Catania.
Istituto dei ciechi opere riunite Florio e Salamone di Palermo.
Istituto incremento ippico - Catania.
Istituto mutilati ed invalidi di guerra - Palermo.
Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) - Palermo.
Istituto regionale vite e vino - Palermo.
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (CT).
Istituto sperimentale zootecnico - Palermo.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Opere universitarie delle Università degli studi.
Policlinici universitari.
Province e loro aziende.
Società italiana d'igiene - Palermo.
Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagiro ne (CT).
Unione italiana ciechi.
Università degli studi.
(2003.46.2847)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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