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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Legge regionale n. 47/80 - Ripartizione di somma in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici rende noto che dovrà procedere, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, art. 23, all'erogazione in favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini ed assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributo dello Stato e della Regione che svolgono attività di patronato in favore degli associati e che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, della somma di E 40.000,00 prevista dalla legge regionale 16 aprile 2003, n. 5.
Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 23 della legge regionale n. 47/80 costituisce elemento essenziale e indispensabile per l'accesso al contributo.
Al fine di ottenere i contributi, i richiedenti dovranno avere ottemperato agli obblighi di cui all'art. 23 della legge regionale n. 23/2002.
Le rappresentanze regionali interessate, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il predetto importo di E 40.000,00 sarà ripartito, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, art. 23, tra gli aventi diritto secondo le seguenti modalità:
- 40% in parti uguali;
- 30% in proporzione diretta al numero degli iscritti;
- 30% in proporzione diretta al numero delle sedi nelle quali è articolata la struttura dell'associazione (sedi nel territorio del l'Isola).
Il numero degli iscritti sarà comprovato con ogni idonea documentazione, ivi compresa dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle debite forme di legge.
L'indicazione delle sedi dovrà riportare l'esatto recapito delle stesse, i numeri telefonici ed il titolo di conduzione dei locali utilizzati.
Per le somme attribuite, le associazioni destinatarie, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 23/02, sono tenute a:
- presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60% delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
- presentare entro 60 giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
La mancata presentazione del rendiconto comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo (art. 23, comma 2, legge regionale n. 23/02).
(2003.49.3028)
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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