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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 31 ottobre 2003. Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Licata.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 38405 del 24 ottobre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 65813 del 5 novembre 2002, con cui il comune di Licata ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale, adottata con delibera consiliare n. 33 del 13 giugno 2002, relativa alla localizzazione di aree per l'installazione di antenne emittenti onde elettromagnetiche;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 22 dell'8 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento per l'installazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare e per le antenne radiotelevisive;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 33 del 13 giugno 2002, con la quale, in variante al vigente strumento urbanistico generale, sono state individuate le aree in cui localizzare gli impianti di antenne emittenti onde elettromagnetiche, prevedendone la destinazione a zona "G" ed, inoltre, relativamente alle stesse zone, è stata prevista l'integrazione dell'art. 51 delle norme di attuazione del piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 2 ottobre 2002 a firma del segretario generale, dalla quale si evince che avverso il progetto di variante adottato con delibera consiliare n. 33 del 13 giugno 2002 sono state presentate n. 2 ricorsi a firma del sig. Gioacchino Giancone;
Vista la delibera consiliare n. 61 del 26 settembre 2002, con la quale il comune di Licata ha formulato le deduzioni alle osservazioni/opposizioni alla variante in oggetto presentate dalla ditta Gioacchino Giancone;
Vista la nota prot. n. 290 del 28 luglio 2003, con la quale l'unità operativa n. 3.1/D.R.U. di questo Assessora to ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale del l'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 49 del 28 luglio 2003 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
- il comune di Licata in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 150/D.R.U. del 29 giugno 2000;
- dagli elaborati dello studio tecnico, effettuato per conto dell'amministrazione comunale dall'ing. G. Manzone, risulta che la variante riguarda la localizzazione di 7 aree di forma circolare ove al centro viene posta l'antenna. I sette siti sono così denominati: Lemmo, Acquedotto, Safarello, Cotronebbo, Cuti, Isca Monacelli, Vallatazza ed il raggio della circonferenza attorno a ciascuna antenna varia da sito a sito da un minimo di 10 m. ad un'estensione di 30 m. secondo la disponibilità del sito stesso;
- il tecnico ing. Manzone, nella propria relazione, ha esposto la metodologia seguita per lo svolgimento del proprio incarico per l'individuazione e delle aree e per la loro delimitazione evidenziando in particolare che gli impianti sono stati localizzati tutti a distanze superiori a m. 300 dal perimetro esterno del centro abitato ed altrettanti da ospedali, scuole, asili, case di cura e di riposo e destinate ad edilizia residenziale, ecc. In particolare, poi, il progettista ha preceduto pure a verificare che quegli edifici eventualmente presenti entro un raggio di 300 m. da ogni singolo impianto non fosse un edificio adibito a residenza e quindi con permanenza superiore alle 4 ore continuative;
Considerato che:
- tutte le aree interessano zone agricole del piano regolatore generale;
- che il territorio del comune di Licata non è assoggettato a vincolo sismico e pertanto per la variante in argomento non occorre acquisire preventivo parere da parte del Genio civile;
- con riferimento allo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dall'intervento pur acquisendo nuove previsioni possono conservare quasi interamente gli scopi originari, e gli interventi non stravolgono la originaria vocazione delle porzioni di territorio interessate dalla localizzazione in argomento;
- la variante proposta può risultare nel suo complesso un utile strumento per agevolare e velocizzare le richieste di autorizzazione, sin qui formulate secondo gli iter burocratici dettati dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni, pianificandone anzitempo la loro ideale localizzazione senza che questa possa in altro modo giungere impropriamente o inopportunamente alla sua approvazione;
- per quanto premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, finalizzata alla localizzazione delle aree per antenne emittenti onde elettromagnetiche, sia meritevole d'approvazione sotto il profilo urbanistico";
Visto il voto n. 236 del 9 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che tutte le aree su cui è possibile l'installazione delle antenne di che trattasi interessano zone agricole del piano regolatore generale;
Considerato che l'installazione delle antenne sopra dette può essere compatibile con la destinazione agricola e realizzabile nelle aree localizzate con delibera consiliare n. 33/2002, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta di parere n. 49 del 28 luglio 2003 dell'unità operativa n. 3.1 del D.R.U. di cui sopra è del parere che la variante al piano regolatore generale finalizzata alla localizzazione delle aree per antenne emittenti onde elettromagnetiche sia meritevole di approvazione sotto il profilo urbanistico, in conformità con quanto espresso dall'unità operativa n. 3.1 con parere n. 49 del 28 luglio 2003, fermo restando che prima dell'esecuzione delle opere dovrà essere richiesto il pare re dell'ufficio del Genio civile.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 236 del 9 ottobre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al citato voto del C.R.U. n. 236 del 9 ottobre 2003 è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Licata, adottata con delibera consiliare n. 33 dell'8 marzo 2001, relativa alla localizzazione di aree per antenne emittenti onde elettromagnetiche.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta dell'unità operativa n. 3.1/D.R.U. n. 49 del 28 luglio 2003;
2) voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 236 del 9 ottobre 2003;
3) relazione generale;
5) planimetria generale a scala 1:10.000.
Art. 3
Il comune di Licata resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2003.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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