GURS Parte I n. 53 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 DICEMBRE 2003 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 ottobre 2003.
Modifica del decreto 22 settembre 2003, concernente direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Vista la legge regionale n. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il recupero ambientale, inteso come operazione R10 dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97, rientra tra le attività autorizzabili ai sensi degli artt. 31 e 33 del citato decreto legislativo;
Visto l'art. 20, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 22/97, che individua nelle Province regionali le autorità competenti alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 31 del decreto legislativo n. 22/97, di determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate;
Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 sulle operazioni di recupero;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto n. 1053 del 22 settembre 2003, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha individuato nelle Province regionali l'autorità competente all'approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
Visto l'allegato A al citato decreto n. 1053, ai sensi del quale "i progetti di cui all'art. 1 dovranno essere redatti da ingegnere, architetto o geologo abilitati...";
Vista la nota n. 240 del 6 ottobre 2003, con la quale il presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Sicilia fa presente che dette figure professionali sono abilitate alla stesura di progetti di cui trattasi;
Considerato che, alla luce dei nuovi corsi di laurea istituiti ed in corso di istituzione presso gli atenei, non è possibile stilare un elenco completo ed esaustivo delle figure professionali abilitate alla redazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
Considerato l'attuale evolversi della normativa nazionale relativa alla regolamentazione degli ordini professionali;
Ritenuto pertanto di dover riformulare i contenuti dell'allegato A del decreto n. 1053;

Decreta:


Art. 1

L'allegato A del decreto n. 1053 del 22 settembre 2003, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha individuato nelle Province regionali l'auto rità competente all'approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, è soppresso.

Art. 2

Per le modalità di gestione dell'attività di recupero e gli elaborati progettuali da allegare all'istanza per l'attività di recupero ambientale di aree degradate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, si rimanda all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

E' facoltà delle Province regionali verificare la compatibilità professionale del redattore dell'opera di recupero ambientale con il progetto presentato.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 2003.
  PARLAVECCHIO 

Allegato 1
MODALITA' DI GESTIONE ED ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI

Per il recupero possono essere utilizzati solo i rifiuti indicati dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e con le modalità in esso previste. In particolare possono essere recuperati esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
-  rifiuti di rocce da cave autorizzate;
-  sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
-  pietrisco tolto d'opera;
-  detriti di perforazione;
-  fanghi di perforazione;
-  calci di defecazione, previa eventuale disidratazione;
-  rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare, previa eventuale disidratazione;
-  scarti da vagliatura latte di calce;
-  terre da coltivo, derivanti dalla pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia;
-  terre e rocce da scavo.
Per tutte le tipologie sopra indicate il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (per le terre da coltivo, le terre e rocce da scavo e le calci di defecazione viene escluso il parametro COD).
Per qualunque fase lavorativa prevista dal progetto con potenziali refluenze negative sull'ambiente, deve essere prevista l'adozione di adeguati sistemi di contenimento (esempio abbattimento delle polveri mediante umidificazione).
La fase finale di recupero deve prevedere il distendimento di una coltre di terra e la successiva seminagione e piantumazione.
Costituiscono fattori penalizzanti ai fini dell'approvazione del progetto:
-  aree soggette a frane o movimenti gravitativi;
-  aree soggette a rischi di inondazione;
-  aree che ricadono negli ambiti fluviali.
I terreni su cui insiste un recupero ambientale devono possedere caratteristiche geologiche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo dell'impianto; i rifiuti dovranno essere compattati per evitare successivi fenomeni di instabilità.
I progetti, di cui all'art. 2 del decreto n. 1053 del 22 settembre 2003, dovranno essere redatti da diplomati o laureati in discipline scientifiche, inscritti al proprio albo professionale che prevede specifiche competenze per norma in materia, dovranno essere esecutivi e comprendere almeno i seguenti allegati:
-  relazione tecnica illustrante i lavori di recupero ambientale previsti con relativa indicazione delle fasi temporali di esecuzione;
-  relazione geologica;
-  planimetria e sezioni illustranti lo stato iniziale dei luoghi antecedenti l'attività di recupero;
-  planimetria e sezioni illustranti le opere in progetto, ivi comprese quelle relative alla regimentazione delle acque meteoriche;
-  planimetria d'insieme;
-  particolari, in pianta e sezione, della ricostituzione del manto vegetale;
-  computo metrico estimativo delle opere da eseguire;
-  esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto del recupero ambientale, con apposita planimetria su cui siano riportati i relativi punti di presa dei fotogrammi;
-  certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attestante l'iscrizione della ditta all'albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di gestione di rifiuti;
-  certificato casellario giudiziale vigente del titolare, del diret tore tecnico, dei soci ed amministratori rappresentanti o dichiarazioni individuali;
-  certificato tribunale vigente di non fallimento;
-  certificato antimafia del titolare, del direttore tecnico, dei soci ed amministratori rappresentanti o dichiarazioni individuali.
La configurazione dei siti degradati a recupero ultimato dovrà essere tale da favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante.
Il progetto di recupero dovrà comprendere le manutenzioni delle opere di difesa idrogeologica e di quanto altro realizzato per un periodo congruo dopo la fine dei lavori; in particolare dovrà riguardare le irrigazioni, il ripristino delle conche, il rincalzo delle piante, il ripristino dell'efficienza dei tutori, gli sfalci, i diserbi, le sarchiature, la sostituzione delle piante morte, la sistemazione del terreno e degli eventuali danni derivati da eventi meteorici di particolare intensità, la verifica dell'efficienza del drenaggio e di smaltimento delle acque e le potature.
Il progetto dovrà prevedere piani di sicurezza e periodici controlli tecnico-ambientali, nonché un'ipotesi di gestione per almeno un anno successivo al completamento dei lavori di recupero ed, in ogni caso, fino a quando vi siano effetti ambientali da controllare.
Deve essere previsto un controllo periodico dell'assestamento dei materiali utilizzati per il recupero, procedendo anche ad una verifica degli assestamenti per mezzo di periodiche livellazioni topografiche di una rete di capisaldi opportunamente predisposti.
(2003.45.2736)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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