GURS Parte I n. 53 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 DICEMBRE 2003 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 6 novembre 2003.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Pietraperzia al 31 dicembre 1999.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 59436 del 31 dicembre 1986, con il quale è stata rideterminata, tra l'altro, al 31 dicembre 1985 la pianta organica delle farmacie del comune di Pietraperzia;
Visto il decreto n. 24534 del 12 febbraio 1998, con il quale è stata confermata, al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie della provincia di Enna;
Vista la nota n. 3023 del 23 marzo 2000, con la quale il comune di Pietraperzia manifesta l'esigenza di decentrare almeno due delle esistenti farmacie in zone di nuova espansione urbanistica, al fine di migliorare il servizio farmaceutico e ricondurre la distanza tra gli esercizi farmaceutici entro i limiti di legge;
Vista la nota assessoriale n. 1114 del 7 aprile 2000, con la quale vengono indicate al comune le linee guida da seguire per realizzare il decentramento delle sedi farmaceutiche;
Vista la determina sindacale n. 28 del 9 giugno 2000, nella quale viene indicata come carente di servizio la zona posta a sud dell'abitato, proponendo di insediarvi un esercizio farmaceutico per decentramento;
Vista la nota n. 3044 del 20 ottobre 2000, con la quale è stato comunicato ai farmacisti titolari del predetto comune l'avvio dell'iter procedurale finalizzato alla revisione della p.o. delle farmacie al 31 dicembre 1999, richiedendo, al contempo, agli stessi di manifestare eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio farmaceutico nella zona come sopra individuata, carente di servizio, entro il termine di giorni trenta dalla notifica;
Vista la nota assessoriale n. 1057 del 14 marzo 2001, con la quale si comunicava ai farmacisti titolari ed agli organi competenti che, in applicazione dei criteri di cui al decreto n. 25235/98, l'avente diritto al decentramento risultava la farmacia Quartararo e Cannata s.n.c.;
Vista la nota del 21 maggio 2001, con la quale, il dott. Quartararo Francesco, nella qualità di legale rappresentante della predetta farmacia Quartararo & Cannata, comunica di accertare formalmente l'assegnazione della nuova circoscrizione suindicata per il decentramento del proprio esercizio;
Vista la nota assessoriale n. 3261 del 14 novembre 2002, con la quale, in esito alle osservazioni pervenute da parte della titolare della 1ª sede farmaceutica, veniva ridimensionata la zona di nuova espansione già individuata per il decentramento, limitatamente al quartiere Madunnuzza posto a sud-est del territorio comunale e, pertanto, venivano nuovamente invitati i farmacisti titolari a manifestare la propria disponibilità al decentramento in tale zona;
Vista la nota del comune di Pietraperzia n. 13630 pervenuta in data 9 dicembre 2002, con la quale il sindaco rappresentava che la ridelimitazione della zona di cui sopra risultava incongrua, stante la ridotta consistenza demografica e, pertanto, insisteva nel reiterare l'originaria proposta;
Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. di Catania dai dott.ri Quartararo e Cannata contro l'Assessorato regionale della Sanità per l'annullamento delle note n. 3261 del 14 novembre 2002 e n. 3649 dell'11 dicembre 2002 di questo Assessorato;
Considerato che nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 5 febbraio 2003 per la definizione dell'istruttoria del procedimento in argomento, il sindaco, pur ribadendo la volontà dell'amministrazione comunale di volere assicurare il servizio nelle zone di nuova espansione poste a sud del territorio comunale, esprime l'intendimento di voler subordinare all'esito del ricorso stesso, la definizione dell'istruttoria in parola;
Vista la sentenza n. 948/03 del 22 maggio 2003, resa dal T.A.R. di Catania sul predetto ricorso, con la quale, in accoglimento dello stesso, vengono annullati per carenza d'istruttoria gli atti impugnati, emessi da questo Assessorato;
Vista la nota assessoriale n. 1408 del 10 luglio 2003, con la quale, in ottemperanza alla surrichiamata sentenza T.A.R., sono stati richiesti al comune di Pietraperzia le planimetrie e la relazione tecnica, necessari per una più adeguata istruttoria;
Vista la nota del comune di Pietraperzia n. 8380 del 28 luglio 2003, con la quale sono stati inviati gli atti richiesti con la predetta nota n. 1408/03;
Visti i verbali delle conferenze di servizi tenutesi rispettivamente in data 1 e 14 ottobre 2003, nel corso delle quali i rappresentanti del comune di Pietraperzia ribadivano l'interesse pubblico primario al decentramento di una farmacia nella zona a sud dell'abitato in quanto, l'attuale anomala allocazione delle stesse, a distanze notevolmente infe riori ai limiti di legge, produce notevoli disagi all'utenza;
Preso atto che dagli atti allegati prodotti dal comune riportanti la distribuzione della popolazione residente nelle sedi attuali, si rileva che l'ammontare del bacino d'utenza della 1ª sede è pari a 5.115 abitanti, della 2ª sede a 1.235 abitanti e della 3ª sede a 1.405 abitanti;
Rilevato che occorre ridistribuire in maniera più equilibrata la popolazione residente nel comune tra le tre sedi farmaceutiche esistenti al fine di garantire un'equa distribuzione dei bacini d'utenza;
Visto il combinato disposto degli artt.1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Considerato che in sede di conferenza dei servizi del 14 ottobre 2003, gli organi ed enti istituzionalmente interessati, Azienda unità sanitaria locale e ordine prov.le dei farmacisti hanno espresso parere favorevole al nuovo riassetto della pianta organica;
Preso atto, altresì, che nel corso della predetta conferenza è stato confermato il sub-procedimento già espletato per l'individuazione dell'avente diritto al decentramento, di cui alla nota n. 1057 del 14 marzo 2001;
Considerato che la ripartizione territoriale proposta è stata effettuata con criterio di equità e conseguentemente la consistenza demografica viene riequilibrata, nel modo seguente: 1ª sede n. 2.802 abitanti, 2ª sede n. 2.719 abitanti, 3ª sede n. 2.236 abitanti;
Visti i dati Istat sulla popolazione residente nel comune di Pietraperzia al 31 dicembre 1999, pari a 7.764 abitanti;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Pietraperzia al 31 dicembre 1999, autorizzando, al contempo, il decentramento della farmacia Quartararo & Cannata s.n.c. nella zona indicata come sopra individuata, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Pietraperzia (EN):
a)  popolazione: abitanti n. 7.764;
b)  sedi farmaceutiche spettanti n. 2;
c)  sedi farmaceutiche esistenti in pianta organica n. 3 urbane;
d)  sedi farmaceutiche funzionanti n. 3;
e)  sedi farmaceutiche soprannumerarie n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
-  1ª sede urbana: titolare dr.ssa Mendola Cristina, via La Masa n. 13.
E' delimitata: a nord dalla via San Francesco, esclusa, prosegue per via Umberto I, esclusa, incrocia via Barone Tortorici, prosegue per via Riva, esclusa, continua per via San Domenico, esclusa, fino all'incrocio con via Verdi.
A sud è delimitata dall'estremità ovest S.P. 96 prosegue per via della Pace, inclusa, fino all'incrocio tra via S. Croce e via Stefano Di Blasi, percorre tratto di via Marconi, incluso, fino all'incrocio con via Verdi, continua per via Verdi, inclusa, fino all'incrocio con via San Domenico.
-  2ª sede urbana: titolare dr. Morgana Francesco, via B. Tortorici n. 4.
E' così delimitata: a nord dai limiti estremi dell'abitato; dall'altro lato a sud partendo dalla via San Francesco inclusa, prosegue per via Umberto, inclusa, incrocia via Barone Tortorici prosegue per via Riva, inclusa, continua per via S. Domenico, inclusa, proseguendo per via Enna, inclusa.
-  3ª sede urbana: titolari dr. Cannata M.R. & Quartararo F. s.n.c. (nuova zona di decentramento).
E' così delimitata: a nord dall'estremità ovest della S.P. 96 prosegue per via della Pace, esclusa, fino all'incrocio tra via S.Croce e via Stefano Di Blasi, percorre tratto di via Marconi, escluso, fino all'incrocio con via Verdi, continua per via Verdi, esclusa, proseguendo per via Enna, esclusa.
A sud è delimitata dai limiti estremi dell'abitato.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Pietraperzia per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, all'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, all'ordine provinciale dei farmacisti di Enna ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 novembre 2003.
  CITTADINI 

(2003.46.2810)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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