GURS Parte I n. 53 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 DICEMBRE 2003 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 19 novembre 2003.
Criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività, ed agli istituti ed enti che prestano assistenza a ciechi e sordomuti indigenti - Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 4 del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 6 marzo 1999 per quanto attiene il capitolo 19002 ed il capitolo 19003 per i quali vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 4 del 15 gennaio 1999, per quanto attiene il capitolo 19002 ed il capitolo 19003, vengono così modificati:
-  ex capitolo 19002: "Sussidi straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività" - (Legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i sussidi saranno concessi alle istituzioni che operano per finalità di assistenza e beneficenza in qualsiasi campo dove è richiesta l'umana solidarietà.
Particolare attenzione sarà riservata alle seguenti aree di attività nelle quali operano le istituzioni private di assistenza e beneficenza:
-  istituzioni che, per proprio statuto, operano in tutti i campi dove è richiesta l'umana solidarietà, prestando opera volontaria di assistenza nei confronti di chi versa in stato di bisogno;
-  istituzioni pro portatori di handicap e tossicodipendenti;
-  istituzioni che espletano servizi assistenziali in favore della fascia minorile e per i minori a rischio in particolare;
-  istituzioni pro anziani soli o in difficoltà;
-  istituzioni pro ammalati cronici o terminali.
Le richieste di sussidio possono riguardare: l'acquisto di attrezzature, o l'esecuzione lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'installazione di impianti fissi nonché tecnologici nei termini di legge.
Documentazione preventiva:
Gli enti che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla sopracitata legge dovranno produrre la sottoelencata documentazione in originale e copia:
1)  istanza su carta intestata a firma del legale rappresentante;
2)  preventivo di spesa, in originale, analitico rilasciato da ditta idonea, vistato da organo competente per la conformità o per la congruità dei prezzi (camera di commercio e/o ufficio tecnico comunale territorialmente competente);
3)  atto costitutivo e/o riconoscimento giuridico;
4)  copia legale dello statuto dal quale risulti che l'ente svolge attività assistenziale e di beneficenza;
5)  dettagliata relazione sull'iniziativa da svolgere;
6)  fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Inoltre le associazioni o gli istituti che svolgono attività di volontariato dovranno produrre documento di iscrizione al registro del volontariato ai sensi della legge regionale n. 22/94.
Gli istituti religiosi dovranno far pervenire l'attestato di affiliazione specificando chiaramente chi è il delegato alla riscossione del titolo di spesa.
L'ufficio competente potrà istruire una sola richiesta di sussidio. Le istanze pervenute prive di documentazione (preventivo, ecc.) non saranno prese in considerazione.
Il termine di presentazione delle istanze decorre dal l'1 ottobre fino al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di riferimento dell'istanza. Limitatamente al l'eser cizio finanziario 2004 i termini per la presentazione delle istanze di sussidio sono prorogati al 15 gennaio 2004.
Procedure per l'erogazione del sussidio
Le istanze ritenute in regola con le disposizioni di legge e con quelle del presente decreto saranno sottoposte al parere obbligatorio della commissione consultiva; la documentazione prodotta dall'ente deve pervenire all'Assessorato regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Effettuato l'esame delle istanze da parte dell'unità operativa competente dell'Assessorato, verrà richiesto all'autorità comunale, ove l'ente ha sede, l'accertamento del possesso dei requisiti di legge, su richiesta dell'ufficio preposto all'istruttoria delle istanze, ferma restando l'esclusione di istanze aventi per oggetto richieste complessive eccedenti E 51.645,68 (lire cento milioni). La concessione del sussidio è subordinata alle risultanze favorevoli di detti accertamenti che perverranno a questa unità opera tiva entro e non oltre il 30 settembre. A tale scopo farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (bollo d'entrata).
Il sussidio sarà determinato dall'Assessore, sentita la competente commissione consultiva che dovrà esprimere parere in ordine alle iniziative preposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di sussidio ammesse a finanziamento e, comunque, non può essere superiore ad E 25.822,85 (lire cinquanta milioni). L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi, verrà ridistribuita, in proporzione, a tutte le richieste finanziate per un importo inferiore.
La concessione del sussidio dovrà intendersi a destinazione vincolata.
Entro 60 giorni dalla liquidazione del sussidio, l'ente dovrà produrre a questo Assessorato:
-  dettagliata relazione in ordine alla iniziativa svolta, accompagnata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
-  dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che l'acquisto del materiale è avvenuto attraverso un confronto delle offerte da parte di più ditte (specificando quali);
-  dichiarazione che l'oggetto della spesa per il quale si chiede il sussidio non sia stato finanziato in tutto o in parte da altri enti pubblici.
L'ente che non avrà compiutamente rendicontato, fatte salve le responsabilità di legge, non sarà ammesso a finanziamenti nei successivi esercizi finanziari.
Ex capitolo 19003: "Sussidi straordinari ad istituti e ad enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti" - Legge regionale n. 65/53.
Si applica la procedura prevista per l'erogazione del sussidio agli enti privati di assistenza e beneficenza finan ziabili con l'ex capitolo 19002.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2003.
  D'AQUINO 

(2003.47.2912)
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012

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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