GURS Parte I n. 53 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 DICEMBRE 2003 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 3 dicembre 2003, n. 20.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI
Art.  1.
Riduzione di spese

1.  Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 4 (UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702) 258 migliaia di euro;
b)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 2.2.2.6.1, capitolo 542802)  500 migliaia di euro;
c)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 106 (UPB 2.3.1.3.1 capitolo 147301)  1.000 migliaia di euro;
d)  legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 2.3.2.6.4, capitolo 546005)  28.120 migliaia di euro;
e)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 4.2.2.6.1, capitolo 615603) 817 migliaia di euro;
f)  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 88, comma 1 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613924) 3.850 migliaia di euro;
g)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 244102) 5.000 migliaia di euro;
h)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642802) 4.000 migliaia di euro;
i)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642821) 374 migliaia di euro;
j)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321701) 300 migliaia di euro;
k)  legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672407) 9.629 migliaia di euro;
l)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 6.2.2.6.2, capitolo 672419) 1.800 migliaia di euro;
m)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 128 (UPB 6.2.2.6.4, capitolo 672092) 500 migliaia di euro;
n)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301) 10.000 migliaia di euro;
o)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322101) 566 migliaia di euro;
p)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 5 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322102) 566 migliaia di euro;
q)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 8 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322103) 275 migliaia di euro;
r)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 10 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) 1.524 migliaia di euro;
s)  legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 2 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322110) 3.099 migliaia di euro;
t)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322112) 14.800 migliaia di euro;
u)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322113) 1.000 migliaia di euro;
v)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322120) 13.000 migliaia di euro;
w)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321702) 100 migliaia di euro;
x)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.2.6.1, capitolo 720801) 550 migliaia di euro;
y)  legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, articolo 6 (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742812) 517 migliaia di euro;
z)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348105) 22.000 migliaia di euro;
aa)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348106) 35.000 migliaia di euro;
bb)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377320) 600 migliaia di euro;
cc)  legge regionale 28 marzo 1996, n. 11, articoli 2, 7 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776801) 534 migliaia di euro;
dd)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 10.3.1.3.1, capitolo 417701) 250 migliaia di euro;
ee)  legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 36, comma 1, lettera C (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478109) 14.000 migliaia di euro;
ff)  legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, articolo 6 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110) 2.000 migliaia di euro.
Art. 2.
Incrementi di spesa

1.  Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono incrementate degli importi indicati a fianco delle medesime:
a)  legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 196 (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100328) 1.000 migliaia di euro;
b)  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41 (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) 50 migliaia di euro;
c)  legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, articolo 16 (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 142533) 200 migliaia di euro;
d)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 64 (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303) 15.000 migliaia di euro;
e)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 243701) 15.000 migliaia di euro;
f)  legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, articolo 18 (UPB 7.2.1.1.2, capitolo 312517) 500 migliaia di euro;
g)  legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 (UPB 7.3.1.3.2, capitolo 317708) 126 migliaia di euro;
h)  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 67 (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116) 500 migliaia di euro;
i)  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 64 (UPB 9.3.1.3.3., capitolo 376546) 4.000 migliaia di euro;
j)  legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articoli 1, 2 e 27 (UPB 10.3.1.3.1, capitolo 417303) 250 migliaia di euro;
k)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 12.2.1.3.3, capitolo 473712) 115 migliaia di euro;
l)  legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, articolo 55 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776016) 1.200 migliaia di euro;
m)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742406) 486 migliaia di euro;
n)  legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343308) 34 migliaia di euro;
o)  legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, articolo 9 (UPB 12.2.2.6.3, capitolo 872026) 50 migliaia di euro;
p)  legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, articoli 8, 12 e 14 (UPB 9.3.1.3.5, capitolo 377319) 75 migliaia di euro;
q)  legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, articolo 19 (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 474101) 500 migliaia di euro;
r)  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 88 (UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413722) 90 migliaia di euro.
Art. 3.
Contributi ad enti

1.  Ai contributi ad enti ed associazioni di cui all'articolo 140, comma 7, tabella H, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2003, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:
a)  CERISDI spese di funzionamento, UPB 1.3.1.3.2, capitolo 105703, +250;
b)  Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento e per le spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143701, +293;
c)  Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento con esclusione delle spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143704, +400;
d)  Istituto sperimentale zootecnico per funzionamento e finalità istituzionali, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143708, +408;
e)  Associazioni venatorie e ambientaliste, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143706, -70;
f)  Associazione italiana per la ricerca sul cancro per manifestazione "Arancia della salute", UPB 2.2.1.3.99, capitolo 143702, -179;
g)  Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111, +252;
h)  contributo ad integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303, +1.350;
i)  ESA, UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401, +200;
j)  Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183704, +139;
k)  Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, Unione nazionale invalidi civili e Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC), UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, +150;
l)  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oneri derivanti da accordi nazionali di lavoro, UPB 3.2.1.3.3, capitolo 183307, +800;
m)  Centro studi Don Calabria per interventi rivolti agli adolescenti devianti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183729, +100;
n)  patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313701, +7;
o)  associazione di lavoratori facenti capo ad organizzazioni a cui sono collegati i patronati giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313702, +5;
p)  patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, assistenza tecnica, legale e tributaria, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313703, +18;
q)  Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, +663;
r)  enti per la diffusione del teatro, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377712, +450;
s)  Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti; da destinare all'Istituto per sordi di Sicilia con sede in Palermo, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +258;
t)  Associazione Ente Teatro Stabile di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314, +700;
u)  Ente Autonomo Teatro V. Bellini di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316, +500;
v)  Associazioni concertistiche, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722, +300;
w)  Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali, UPB 9.2.1.3.1, capitolo 373701, +3.000;
x)  Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +1.316;
y)  ARCES, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377725, +150;
z)  Centro per lo studio dei neurolesi lungodegenti di Messina, UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413718, +284;
aa)  enti parco spese di gestione, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443301, +1.000;
bb)  enti gestori delle riserve naturali, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443302, +994;
cc)  enti parco ed enti gestori delle riserve naturali spese per il personale, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443305, +2.692;
dd)  Centro di coordinamento per i problemi inerenti alle informazioni territoriali, UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447701, +7;
ee)  Comune di Agrigento, piano particolareggiato centro storico, UPB 11.3.2.6.1, capitolo 846401, -516;
ff)  aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303, +3.532;
gg)  Ente orchestra sinfonica siciliana, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473707, +2.000;
hh)  Fondazione Teatro Massimo di Palermo, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473708, +1.500;
ii)  Azienda autonoma delle terme di Sciacca, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473301, +990;
jj) associazioni per la tutela della lingua albanese, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377730, +80;
kk)  Associazione OIKOS di Barcellona, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729, +36;
ll)  musei non regionali, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377701, +330;
mm)  Fondazione Federico II, UPB 1.3.2.7.1, capitolo 507601, +500;
nn)  Organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle A.C.L.I., organismi dipendenti organizzazione degli artigiani, quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale ed organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313709, +53;
oo)  contributo al COPPEM, UPB 1.3.1.3.1, capitolo 104523, +50;
pp)  Orestiadi di Gibellina e Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi, UPB 12.2.1.3.2, capitolo 473703, +84;
Art. 4.
Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto

1.  Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2.  Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3.  L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4.  Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5.  Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza.
6.  La gestione di competenza per l'esercizio finanzia rio 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - Parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.  Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.
Art. 5.
Obbligazioni pregresse

1.  Per il completamento del programma di investimento previsto dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 150 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642839).
2.  Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215716).
3.  Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei canoni di locazione dei locali delle scuole materne regionali, non forniti dai comuni, nonché per la liquidazione dei contenziosi antecedenti e successivi all'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.033 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.1, capitolo 373321).
4.  Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei contributi di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 12 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413332).
5.  Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n.55 e all'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, per l'attività svolta dal Centro orientamento emigrati siciliani (COES) di Palermo negli anni pregressi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 43 migliaia di euro (UPB 7.2.1.3.1, capitolo 313710).
Art. 6.
Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione

1.  Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 95 migliaia di euro (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 812404) e la spesa di 1 migliaio di euro (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 812403).
2.  Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 25 migliaia di euro (UPB 7.2.2.7.1, capitolo 713302).
Art. 7.
Compensi per l'attività di riscossione

1.  In conformità a quanto disposto in ambito statale con l'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, nell'anno 2003 è corrisposto al concessionario regionale della riscossione, in luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un importo pari ad 54.628 migliaia di euro, quale remunerazione per il servizio svolto. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.  Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
3.  Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recepito con il citato articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, considerati fino alla corrispondenza dell'aggio calcolato sull'obiettivo determinato per l'anno 2002 dal citato articolo 22, comma 1, lettera d), decurtato dell'importo variabile già erogato ai sensi del citato articolo 22, comma 1, lettera b), sono erogati nella misura di 3.364 migliaia di euro.
4.  Al maggiore onere determinato in 914 migliaia di euro (UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516), derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati

1.  Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, i mutuatari e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentite le amministrazioni regionali concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto degli stessi mutuatari e anche in forma cumulativa, possono avanzare la richiesta di estinzione anticipata dei mutui per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'accensione di un nuovo finanziamento a tassi di mercato, con la medesima banca, ovvero con qualsiasi altra.
2.  Il contributo regionale in conto interessi sui nuovi mutui, nella stessa misura di partecipazione prevista sui mutui oggetto di estinzione, è calcolato su un capitale comprendente il capitale residuo ed eventuali oneri accessori, diminuito del contributo regionale in conto interessi attualizzato e maggiorato degli oneri di estinzione anticipata, nonché di quelli per l'accensione del nuovo mutuo. Le nuove operazioni di credito possono avere durata non superiore a quella dei mutui da estinguere, ovvero la durata minima consentita per l'accensione del nuovo mutuo.
Art. 9.
Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane

1.  L'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane - 1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane.".

Art. 10.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo II
PRESIDENZA
Art. 11.
Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale

1.  Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2.  L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
3.  L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4.  L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5.  L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7.  Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 20 per cento.
8.  I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.
Art. 12.
Integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1.  Dopo l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
"Art. 2 bis. - Direttive del Presidente e degli Assessori. 1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che costituiscono la base programmatoria per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Gli Assessori regionali forniscono tempestivamente gli elementi per l'elaborazione della direttiva di indirizzo.
2.  Con la medesima procedura il Presidente della Regione provvede a integrare o modificare gli obiettivi strategici già individuati, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.
3.  Le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali costituiscono i documenti base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. In coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, le direttive identificano i principali risultati da realizzare, in relazione alle risorse assegnate con la legge di bilancio ai centri di responsabilità ed alle funzioni-obiettivo e determinano gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Con le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione sono assegnati ai dirigenti responsabili di centri di responsabilità amministrativa i conseguenti obiettivi operativi, ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati.
4.  Ai dirigenti di cui al comma 3 è affidata una attività propositiva che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, con le procedure stabilite nella direttiva annuale di indirizzo del Presidente della Regione.
5.  Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e, ove vi si faccia ricorso, della legge che autorizza l'esercizio provvisorio, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con le direttive di cui al comma 3.
6.  Nelle more del provvedimento di assegnazione di cui al comma 5, i dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa possono provvedere alla gestione dei residui ed assumere impegni di spesa a carico degli stanziamenti dell'anno esclusivamente per spese fisse e obbligatorie, spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, spese relative a somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione ed i relativi cofinanziamenti regionali, spese per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, nonché provvedere alla gestione dei residui.".
2.  Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro" aggiungere "e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito".
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 13.
Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20

1.  Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "con il provvedimento di costituzione dell'ufficio di cui al comma 1, posto alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione"sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale"; le parole "da destinare a supporto del predetto ufficio" sono soppresse; dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le parole "con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione".
2.  All'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2bis.  Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.";
b)  al comma 3, le parole "del Presidente della Regione e" sono soppresse.
3.  Dopo l'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 4 bis.  Strumenti del controllo interno - 1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.
Art. 4 ter.  Osservatorio delle politiche pubbliche - 1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.".
4.  L'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"Art. 8. - 1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 212.".
5.  All'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, le parole "della Regione" sono sostituite dalle seguenti "regionale o comunque da essi donati alla Regione stessa".
Art. 14.
Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali

1.  Alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 38bis.  - Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali - 1. Per l'anno 2002, alla stregua dei criteri individuati nel corso dell'anno medesimo ed in applicazione di metodologie oggettive, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti apicali è demandata al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali, con il supporto dei relativi servizi di valutazione e controllo strategico, la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai sensi dell'articolo 38 e con direttive emanate nel corso dell'anno; ai dirigenti apicali è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, di cui alla presente legge, assegnati alla dirigenza inquadrata negli uffici di rispettiva pertinenza.".
Art.  15.
Agenzia per le politiche mediterranee

1.  E' istituita l'Agenzia per le politiche mediterranee.
2.  L'Agenzia, operando in raccordo con gli uffici istituiti presso la Presidenza della Regione in materia di partenariato euromediterraneo ed insularità, di cooperazione decentrata allo sviluppo e di relazioni diplomatiche ed internazionali, svolge i seguenti compiti:
a)  divulgazione delle opportunità offerte dalle politiche dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali nei paesi del Mediterraneo e sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale regionale in relazione all'accesso alle forme di finanziamento ed alle opportunità economiche ad esse connesse;
b)  prestazione di consulenza ad enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti da finanziare da parte dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali;
c)  gestione della programmazione per i progetti formulati da imprese operanti in Sicilia;
d)  realizzazione di iniziative per il rafforzamento, nell'area euromediterranea, del dialogo tra le culture e le civiltà, la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali, dei diritti umani e di cittadinanza, in cooperazione con altre istituzioni similari anche private, incluse le Case Sicilia istituite con l'articolo 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2.  A tal fine viene costituito, in seno all'Agenzia, un apposito dipartimento, che presenta al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione semestrale sull'attività svolta e sulle eventuali iniziative da realizzare;
e)  prestazione di attività di consulenza in favore della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;
f)  svolgimento di attività di ricerca sulle questioni giuridiche, economiche e sociali rilevanti per le politiche mediterranee.
3.  Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati.
4.  L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
5.  L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Presidente della Regione.  Il consiglio di amministrazione predispone, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e formula, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale e, entro il 30 aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.  I programmi e la relazione sono approvati dal Presidente della Regione.
6.  Gli enti sottoposti a controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai fini della realizzazione di iniziative di rilevanza mediterranea.
7.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il direttore;
d)  il collegio dei revisori.
8.  Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione e resta in carica tre anni.  Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.  Il presidente è scelto tra:
a)  gli appartenenti alla carriera diplomatica, anche in quiescenza, che ricoprano o abbiano ricoperto un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata;
b)  i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le università italiane statali e non statali, nelle discipline del diritto internazionale, diritto comunitario, diritto commerciale, statistica, economia internazionale, organizzazione internazionale e discipline affini;
c)  le personalità che hanno maturato consolidata esperienza nell'area mediterranea, con specifico riferimento alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali, economiche e politico-sociali.  Nella suddetta categoria vanno compresi coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di deputato nazionale, regionale o di senatore della Repubblica.
9.  Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Agenzia, può delegare funzioni a taluno dei suoi componenti e può nominare consulenti fissandone il compenso.  Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui tre nominati dal Presidente della Regione e tre dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.  Del consiglio di amministrazione fanno parte, altresì, quali componenti di diritto, il direttore dell'Agenzia e il direttore del dipartimento di cui al comma 13.  Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.  Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o incarichi di amministrazione attiva presso enti regionali o enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
10.  Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione fra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel campo giuridico ed economico.  Il direttore dell'Agenzia sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici.  Cura ldelle deliberazioni del consiglio di amministrazione; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio.  Il direttore resta in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile.
11.  Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da tre supplenti.  Il presidente del collegio è nominato dal Presidente della Regione; i componenti, compresi quelli supplenti, sono nominati dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.  Sia il presidente che i componenti sono scelti tra gli iscritti all'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  88.  Il collegio dei revisori verifica la contabilità e trasmette ogni anno al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea, allegata al conto consuntivo, una relazione concernente la gestione contabile dell'Agenzia.
12.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore dell'Agenzia ed ai revisori dei conti.
13.  La dotazione organica del personale dipendente dell'Agenzia è fissata con decreto del Presidente della Regione ed è individuata tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale.  Alla nomina del direttore responsabile del dipartimento per il dialogo delle culture e la salvaguardia dei diritti umani, di cui al comma 2, lettera d), provvede il consiglio di amministrazione, che lo sceglie tra i dirigenti della Regione aventi i requisiti per la nomina a dirigente generale regionale.  Con proprio provvedimento il Presidente della Regione determina il trattamento economico spettante al direttore del dipartimento ed al personale con qualifica dirigenziale assegnato al dipartimento medesimo e alla Agenzia.
14.  L'Agenzia si avvale dei locali individuati ed assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.
15.  L'Agenzia stabilisce con propri provvedimenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.  Tali provvedimenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Presidente della Regione, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi.  I poteri generali di vigilanza sull'Agenzia sono riservati al Presidente della Regione.
16.  Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100341).
17.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, gli oneri di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della lettera g), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  16.
Iniziative promozionali in campo civile, economico, sociale e culturale

1.  A valere sulle disponibilità dell'UPB 1.1.1.1.2, capitolo 100317, la Presidenza della Regione promuove interventi diretti e di sostegno per la ricerca, la diffusione, la pubblicizzazione e la promozione concernenti temi ed iniziative di interesse civile, economico, sociale e culturale di interesse istituzionale della Regione.  Tali interventi, in ragione della particolare natura che li caratterizza, si realizzano, nel rispetto delle soglie di spesa comunitaria, anche mediante affidamento (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di appositi incarichi a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore connesso all'intervento medesimo.

Titolo III
AGRICOLTURA E FORESTE
Art.  17.
Indennità compensative

1.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate nell'esercizio 2003 alla corresponsione delle indennità compensative pregresse di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32 (UPB 2.2.2.6.4, capitolo 542924)  secondo le disposizioni che seguono:
a)  quanto a 7.000 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n.  352;
b)  quanto a 10.500 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.  984.
Art.  18.
Manutenzione di viali parafuoco e stipula di polizze assicurative

1.  L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a provvedere alla manutenzione di viali parafuoco, nonché a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi per l'espletamento delle attività istituzionali dellmedesima.
2.  Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2003.
Art.  19.
Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia

1.  Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n.  5, le sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia sono determinate nel modo seguente:
a)  Enoteca regionale della Sicilia, sede occidentale, presso il Castello dei Conti di Modica sito in Alcamo;
b)  Enoteca regionale della Sicilia, sede orientale, presso il comune di Castiglione di Sicilia.
Art.  20.
Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico

1.  Al fine di assicurare un sostegno agli imprenditori del settore zootecnico interessati dal divieto di movimentazione degli animali imposto, in osservanza delle disposizioni del Ministero della salute, per fronteggiare il diffondersi dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di 1.000 migliaia di euro per la concessione di aiuti alle singole imprese a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l'alimentazione del bestiame e le perdite subite in conseguenza dello stesso divieto (UPB 2.2.1.3.2., capitolo 144121).
2.  L'entità e le modalità di erogazione degli aiuti sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.  L'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art.  21.
Norme in materia di cooperative cantine sociali

1.  Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n.  198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n.  51, è abrogato.
2.  Resta comunque l'obbligo per le aziende agricole singole o associate e per le cooperative cantine sociali di presentare, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola prevista dal Regolamento comunitario 17 maggio 1999, n.  1493 e comunque entro il 10 dicembre di ogni anno, solo presso l'Ufficio regionale repressione frodi vinicole, i modelli B e C allegati al decreto 5 luglio 2002, n.  616 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
3.  Il punto 4)  del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n.  198, è abrogato.
4.  L'articolo 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è abrogato.
Titolo IV
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
Art.  22.
Interventi in materia di solidarietà sociale

1.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a cofinanziare, per l'esercizio finanziario 2003, gli interventi previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, nella misura di 350 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183733), mediante utilizzo del fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all'articolo 88, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613924).
Art.  23.
Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura

1.  Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n.  20 è autorizzato il limite poliennale di impegno di 100 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 184102).
2.  L'onere di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  24.
Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello

1.  Ai familiari del sindaco di Acicastello e delle altre vittime della strage verificatasi in data 2 maggio 2003 si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n.  20.
2.  Gli oneri di cui al comma 1 determinati per l'esercizio finanziario 2004 in 80 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  25.
Applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n.  289

1.  Gli enti locali della Sicilia possono procedere all'applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, per gli anni 2003 e 2004, nell'ambito della disponibilità della dotazione organica e finanziaria relativamente alle categorie, ex qualifiche, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
Art.  26.
Ulteriori assegnazioni ai comuni per l'anno 2003

1.  Per l'esercizio finanziario 2003 l'assegnazione in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative è incrementata della ulteriore somma di 11.000 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303)  da ripartire interamente secondo i parametri ed i criteri determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2.  Sulla predetta somma non si applica nessuna delle riserve previste dalla normativa vigente.
Art.  27.
Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne

1.  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nell'ambito del riparto delle risorse destinate agli enti locali, individua criteri compensativi stabili al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle province che sono costituite esclusivamente da aree interne.
Art.  28.
Modifiche dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali

1.  Alla fine del primo comma dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.  16, sostituito con il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  30, sono aggiunte le parole "o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza".
2.  Alla fine del primo comma dell'articolo 145 del l'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.  16, sostituito con il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  30, sono aggiunte le parole "o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza".
Art.  29.
Trasporto alunni

1.  Per l'anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n.  8.


Titolo V
INDUSTRIA
Art.  30.
Manutenzione ed esercizio impianti termici

1.  Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.  551, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, si applicano in Sicilia secondo la disciplina recata dal decreto medesimo.
2.  Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 20 per cento degli impianti.
3.  Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, possono essere effettuate anche da soggetti fornitori di energia per riscaldamento (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.

Art.  31.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  32.
Norme in materia di consorzi fidi

1.  Le disposizioni di cui alla lettera c)  del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, in conformità a quanto previsto dalla lettera a)  del comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine.  Il contributo regionale in conto interessi, corrisposto per il tramite dei consorzi fidi, è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di tre punti per i crediti a breve termine e di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore.  In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste.  Il contributo corrisposto dai consorzi fidi è concesso anche nel caso in cui le operazioni di credito siano assistite da garanzie poste a carico di altri fondi, costituiti presso i consorzi fidi medesimi, alimentati da sovvenzioni pubbliche.
2.  All'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";
b)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis.  In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".
3.  Il comma 5 dell'articolo 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, è sostituito con il seguente:
"5.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia.  La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata.  Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia".
4.  All'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera a)  del comma 2 aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";
b)  alla lettera d)  del comma 2 dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";
c)  sono aggiunti i seguenti commi:
"5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati.  Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso.  Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
5.  Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n.  16 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
6.  I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, sono autorizzati a concedere garanzie fino all'importo di 1.549.370 E, purchè siano in possesso, anche in seguito ad accorpamenti, dei seguenti requisiti:
a)  attività finanziaria minima pari a 51.000.000 E;
b)  patrimonio netto minimo, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari a 5.000.000 di E;
c)  minimo cinque convenzioni bancarie.
Le garanzie possono essere concesse anche senza l'intervento dei consorzi fidi di secondo grado e i consorzi possono essere beneficiari di tutte le agevolazioni di settore previste a favore dei consorzi fidi e delle piccole e medie imprese associate.
Art.  33.
Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti

1.  Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.
2.  Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L.  o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.
3.  E' consentito il potenziamento con G.P.L.  e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L.  o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:
a)  l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L.  o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km.  3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq.  2.000;
b)  l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L.  o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km.  10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km.  5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km.  5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq.  4.000.  Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.
4.  Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n.  97 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art.  34.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Titolo VI
LAVORI PUBBLICI
Art.  35.
Ripianamento delle passività dell'EAS

1.  L'Ente acquedotti siciliani (EAS)  è autorizzato a contrarre, nell'anno 2003, per il ripianamento delle proprie passività, limitatamente al pagamento degli oneri retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei reattivi chimici, un mutuo decennale di 34.000 migliaia di euro da rimborsare in dieci annualità costanti posticipate a decorrere dal 2004.  Il rimborso delle quote capitali è a carico del bilancio dell'EAS.
2.  Il mutuo di cui al comma 1 deve essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al "prime rate ABI" maggiorato di un punto.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  Il mutuo è assistito da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in favore degli istituti di credito mutuanti.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  36.
Servizio idrico integrato

1.  Il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio idrico integrato, per essere utilizzato nei relativi ambiti di appartenenza, è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti pubblici o soggetti privati, adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n.  36.
2.  Il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1, eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e, comunque, non oltre la data di approvazione dei piani d'ambito di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, può essere trasferito presso i gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo territoriale ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'autorità d'ambito e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.  (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) .
3.  Il personale dipendente dagli enti locali, in presenza di disponibilità dell'ente, da definire in sede di contrattazione decentrata, ha facoltà di optare per rimanere in servizio presso la stessa amministrazione con l'attribuzione di compiti inerenti la propria categoria.
4.  In sede di prima applicazione, il soggetto gestore, ove esistano motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'ente locale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente, il comando e/o il distacco dei dipendenti con competenze professionali ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio con le modalità da stabilirsi con le organizzazioni sindacali territoriali competenti.
5.  Non è soggetto a trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n.  36.  Al termine del periodo di salvaguardia al personale interessato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 6, 7 e 8.
6.  La ricognizione del personale, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certificata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all'autorità d'ambito di competenza.
7.  Il Presidente della Regione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma 6, al soggetto gestore.  Il personale mantiene ad personam il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento.
8.  Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale unico del settore gas-acqua.
Art.  37.
Attività degli uffici del Genio civile

1.  Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:
a)  per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.  64 (legge antisismica), da rilasciare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:
1)  cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., E 50,00;
2)  cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc.  e fino a 700 mc., E 100,00;
3)  cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc.  e fino a 1.500 mc., E 200,00;
4)  cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc.  in un unico organismo strutturale, E 300,00;
5)  per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc.  ed eccedente i 700 mc., E 150,00.  Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;
b)  per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, E 10,00;
c)  per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, E 15,00.
2.  Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

Art.  38.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Titolo VII
LAVORO
Art.  39.
Lavori socialmente utili

1.  Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2004, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n.  17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.
2.  I contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.  85 e successive modifiche ed integrazioni possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo di competenza.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 187.000 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2004, nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1005.
4.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, prioritariamente, con le risorse della misura 5.03 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, alle aziende unità sanitarie locali e agli enti locali progetti volti alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in possesso di specifica qualificazione professionale ed utilizzati nell'ambito dei servizi di salute mentale e socio-assistenziali.
5.  Gli enti locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e successive modifiche ed integrazioni.  Per le predette finalità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 migliaia di euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.
6.  Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321309).
Art.  40.
Interventi in favore di soggetti svantaggiati

1.  Al fine di favorire l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, per l'esercizio finanziario 2003, iniziative formative in favore dei predetti soggetti, a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.3.2.6.1, capitolo 717910.
Art.  41.
Saldo contributo in favore del CIAPI

1.  Al fine di consentire l'erogazione del saldo del contributo afferente all'anno 2002, previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n.  6, in favore del Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato (CIAPI) di Palermo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 473 migliaia di euro (UPB  7.4.1.3.2, capitolo 321703).
Art.  42.
Fondo emergenza Argentina

1.  Al comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "familiare" sono aggiunte le parole "nonché a provvedere al pagamento delle spese di gestione del medesimo Fondo".
2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"2bis.  Al fine di favorire l'assistenza in favore dei siciliani residenti in Argentina colpiti dalla grave crisi economica del paese, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli ospedali italiani aventi sede in Argentina.".
Titolo VIII
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Art.  43.
Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane

1.  Le misure di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, si applicano anche ai consorzi e associazioni tra piccole e medie imprese costituiti per svolgere attività finalizzata ad incentivare e rendere maggiormente competitiva sul mercato nazionale la presenza delle imprese siciliane.
2.  I contributi di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, sono erogati nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344120).
Art.  44.
Oneri per cause geologiche

1.  Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n.  37 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, il limite ventennale di impegno di 50 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742805), il cui onere trova riscontro per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001 per l'esercizio finanziario 2004 e accantonamento 1005 per l'esercizio finanziario 2005.
Art.  45.
Associazioni di assistenza del movimento cooperativistico

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB  8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 163 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2001 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n.  36.
Art.  46.
Consorzi di ripopolamento ittico

1.  Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n.  31, e successive modifiche ed integrazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo pari a 250 migliaia di euro (UPB 8.3.2.6.1, capitolo 746401), così ripartito:
a) 150 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;
b) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo;
c) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.
Art.  47.
Botteghe scuola

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi alle scuole dell'obbligo della Regione finalizzati alla stipula di convenzioni con le organizzazioni degli artigiani firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per la realizzazione di progetti integrati per la pro mozione della cultura del lavoro nella scuola dell'obbligo.
2.  Con apposito decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono impartite le direttive concernenti le modalità di presentazione dei progetti, lo schema di convenzione tipo e le istruzioni ai dirigenti scolastici per gli adempimenti di competenza.
3.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343703).
Art.  48.
Contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza

1.  Al fine di aderire al programma di cofinanziamento relativo all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n.  289 "Programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali", l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito dei massimali fissati dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" un contributo a fondo perduto per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno.
2.  Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta ed è erogato con la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 742841), cui si provvede mediante utilizzo del fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all'articolo 88, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 (UPB  4.2.2.8.3, capitolo 613924).
Art.  49.
Contributi per la ripresa delle attività commerciali in piazza Generale Cascino

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a seguito dell'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza generale Cascino a Palermo, al fine di garantire la ripresa delle attività commerciali e artigianali nonchè il mantenimento dei livelli occupazionali alla data del sinistro, è autorizzato ad erogare un contributo una tantum in base al danno ricevuto e stimato tramite perizia giurata e fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo risultante dalla perizia medesima.
2.  Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi i soggetti coinvolti nel caso in cui sia accertata l'origine dolosa dell'incendio.  L'importo dell'indennizzo non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
3.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 380 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  50.
Norme in materia di commercio

1.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n.  28, le parole "a) dal secondo sabato del mese di gennaio" sono sostituite con le parole "a) dal secondo sabato di febbraio".
2.  Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n.  9, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n.  28, le parole "dal secondo sabato del mese di luglio" sono sostituite con le parole "dal primo giorno di agosto".
3.  Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.  28, dopo le parole "fatto salvo quanto disposto al comma 4", aggiungere le parole "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".
4.  Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.  28, dopo le parole "quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori" la parola "otto" è sostituita con la parola "nove".

Titolo IX
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Art.  51.
Conferimenti patrimoniali

1.  In attuazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, successivamente alla trasformazione in fondazione prevista dall'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 e successive modifiche ed integrazioni, con il conferimento di beni immobili, da individuare con apposito decreto del Presidente della Regione, di valore non inferiore rispettivamente a 3.000 migliaia di euro e a 1.500 migliaia di euro.
Art.  52.
Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia

1.  Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, dopo le parole "ivi previste" sono aggiunte le parole "nonché all'associazione Centro Paolo Borsellino di Palermo nella misura di 185 migliaia di euro".
2.  Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 645 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377751).
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, l'onere di cui al comma 2 viene determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  53.
Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere un contributo annuo al comitato regionale siciliano della Lega italiana dei diritti dell'uomo (LIDU) aderente alla Federation internationale des droits de l'homme, con sede in Catania, al comitato regionale di Amnesty International con sede in Palermo ed all'Associazione METER Onlus con sede in Avola per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377752).
3.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  54.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  55.
Contributo per la Targa Florio

1.  Al fine di consentire il regolare svolgimento della celebrazione del centenario della "Targa Florio" che si terrà nel 2006, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Automobile Club di Palermo, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo di 320 migliaia di euro per la realizzazione, secondo le finalità del disposto dell'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n.  9 rispettivamente della 88^, 89^ e 90^ (centenario) Targa Florio nonchè delle eventuali rievocazioni storiche (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 378103).
2.  Con successivi decreti assessoriali sono stabilite le modalità di erogazione del contributo in favore dell'Automobile Club di Palermo per la realizzazione di detti eventi.
3.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo X
SANITÀ
Art.  56.
Ripiano disavanzi aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere

1.  Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2002 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 380.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333)
2.  Il limite di impegno di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 4.500 migliaia di euro al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 2 del predetto articolo (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 813901).
3.  L'onere di cui al comma 2, pari a 4.500 migliaia di euro, trova riscontro per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  57.
Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria

1.  Il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n.  25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n.  30, è destinato in via prioritaria e fino all'importo di 66.082 migliaia di euro al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n.  448.
Art.  58.
Programmazione finanziaria delle assegnazioni alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere

1.  Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione, il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la sanità, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere concordano la programmazione finanziaria delle risorse da assegnare alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere con riferimento sia alle assegnazioni ordinarie che a quelle relative al ripiano di disavanzi degli esercizi pregressi, definendo tempi e modalità per le relative erogazioni.

Art.  59.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  60.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  61.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  62.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo XI
TERRITORIO E AMBIENTE
Art.  63.
Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

1.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, la somma di 2.162 migliaia di euro relativa alle assegnazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.  67, non impegnata alla data del 31 dicembre 1998 e non utilizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinata alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n.  180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n.  267 (UPB 11.2.1.3.2, capitolo 442530).
Art.  64.
Sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici

1.  Al fine di ottenere una razionalizzazione economica che eviti sprechi e disservizi e per il rispetto dell'ambiente la collocazione, l'uso e la gestione dei servizi che si trovano nel sottosuolo devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 "Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".
Art.  65.
Contenimento del consumo di nuovo territorio

1.  Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, è prorogato fino alla data di approvazione della presente legge.
Art.  66.
Insediamenti produttivi

1.  Gli insediamenti produttivi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 87 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, possono essere destinati alle attività previste dal comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.  447 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per attività di pubblico servizio e/o pubblica utilità.  L'autorizzazione o concessione edilizia viene rilasciata previo conguaglio del contributo concessorio ove dovuto.
2.  E', in ogni caso, escluso il cambio della destinazione per uso abitativo.
Titolo XII
TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Art.  67.
Contributo ordinario all'IRSSAT

1.  Al fine di promuovere iniziative nel campo della ricerca, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare all'Istituto ricerca, sviluppo, sperimentazione, ambiente e territorio (IRSSAT), con sede a Catania, un contributo, per l'esercizio finanziario 2003, di 100 migliaia di euro per il conseguimento delle finalità statutarie (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 473716).
2.  Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  68.
Contributo a pareggio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 2001

1.  Per consentire l'erogazione all'Azienda autonoma delle terme di Acireale della seconda semestralità del contributo a pareggio del bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2001, non interamente impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.422 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473302).
Art.  69.
Contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca

1.  Per consentire l'esecuzione del progetto esecutivo di intercettazione e separazione dei reflui civili da quelli termali, nonché per l'esecuzione del progetto esecutivo di rifacimento del viale del parco termale e  del relativo impianto di illuminazione è concesso, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca pari a 410 migliaia di euro (UPB 12.2.2.6.1, capitolo 872040).
Art.  70.
Trasporto pubblico locale

1.  I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
2.  La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n.  68 e successive modifiche ed integrazioni, determinata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n.  68 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita rispettivamente in 159.285 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478104) ed in 177.088 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
3.  Fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006 è fatto divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n.  1822 e sono fatti salvi gli atti emanati in conformità all'indirizzo adottato dall'Assemblea regionale siciliana con la mozione n.  154 del 23 febbraio 1998.
4.  Le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti.
5.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende concessionarie del servizio pubblico locale in Sicilia adottano la Carta dei servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.  481, dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286 e dal Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e, entro centottanta giorni, adottano un piano per procedere alla certificazione di qualità secondo le norme ISO.
Art.  71.
Recepimento di norme in materia di trasporti

1.  La legge 11 agosto 2003, n.  218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" si applica nel territorio della Regione siciliana.
2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, istituisce il registro delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e, sentita la Giunta regionale, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni professionali di categoria, stabilisce:
a) le modalità e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni con particolare riferimento alla capacità tecnico-economica delle aziende anche in funzione della sicurezza dei viaggiatori;
b) le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;
c) l'importo da corrispondere alla Regione per la iscrizione al registro ed il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;
d) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n.  218.
3.  Sono abrogate tutte le norme in contrasto con i contenuti di cui ai commi 1 e 2.
Art.  72.
Provvedimenti per favorire la ristrutturazione del settore trasporto merci in Sicilia

1.  Al fine di migliorare il sistema di raccolta e di distribuzione delle merci la Regione individua nella realizzazione degli autoporti le infrastrutture logistiche di secondo livello da porre al servizio dell'autotrasporto; ciò per consentire la modernizzazione e lo sviluppo di tale settore nel territorio siciliano.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, sentiti in Conferenza di servizi, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, le ASI ed i comuni interessati, adotta il Piano degli autoporti siciliani, tenendo conto di un apposito studio di fattibilità che dovrà valutare prioritariamente la possibilità di allocare gli autoporti all'interno delle aree industriali già esistenti ed individua il procedimento di erogazione dei relativi finanziamenti.
2.  L'adozione del Piano degli autoporti siciliani comporta la variazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché l'inserimento dei correlati interventi nel programma triennale delle opere pubbliche.
3.  Al fine di migliorare l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, nonché per rendere disponibile la modalità o la combinazione di modi più adeguati al trasporto di ogni tipo di merce, la Regione promuove la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese.
4.  Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 61.889 migliaia di euro a valere rispettivamente quanto a 30.901 migliaia di euro sull'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e quanto a 30.988 migliaia di euro sull'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n.  448.
5.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a trasferire la somma di 30.988 migliaia di euro alla Società Interporto di Catania S.p.A, che si trasformerà in Società degli Interporti siciliani, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione societaria dei soggetti pubblici istituzionali territorialmente interessati, per la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, con il vincolo della destinazione delle somme di 15.000 migliaia di euro per la realizzazione della struttura di Termini Imerese.  I procedimenti per la realizzazione delle suddette opere osservano le regole di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.
Art.  73.
Trasporto non di linea in servizio di piazza

1.  Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n.  29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.100 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 550 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2002.
Art.  74.
Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche

1.  I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2.  Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
2bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli articoli 76 e seguenti.
2ter.  In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli articoli 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1.".
Art.  75.
Imprese ed associazioni turistiche senza scopo di lucro

1.  La rubrica e il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, sono così sostituiti:
"Art.  42.  - Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche - 1.  Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n.  135, in materia di turismo.".
2.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche.
Titolo XIII
NORME FINALI
Art.  76.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.  28 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze" sostituire le parole "da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole amministrazioni"con le parole "dalle Ragionerie centrali".
2.  Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.  41, la parola "due" è sostituita con la parola "cinque".
3.  All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n.  24, è aggiunto il seguente comma:
"2.  Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2002, n.  20".
4.  All'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n.  7, le parole "sino a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "sino a 3.000 abitanti".
5.  All'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n.  25 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"5 quater.  I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n.  25 e successive modifiche ed integrazioni possono essere concessi alle imprese che abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazione salariale sino alla data di attivazione delle medesime procedure.".
6.  All'articolo 25 della legge regionale 25 maggio 1995, n.  45, aggiungere le parole "nonché per le assunzioni dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.  68".
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n.  33, dopo le parole "province regionali" aggiungere le parole "e dai comuni".
9.  All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato dall'articolo 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n.  15 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "riconosciuta" aggiungere le parole "Il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport".
10.  All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 è aggiunta la seguente lettera:
"l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione del-l'anno di decorrenza e dell'anno terminale;".
11.  Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10.
12.  All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 quinquies è aggiunto il seguente periodo:
"Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.";
b) dopo il comma 2 sexies è aggiunto il seguente comma:
"2 septies.  Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n.  36.".
13.  All'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 7, dopo la parola "internet" aggiungere le parole "e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni";
b) la lettera d) del comma 7 è così sostituita: "d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali.";
c) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: "f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati".
14.  All'articolo 62, lettera a), della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la parola "coesistenti".
15.  Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2000, n.  20, è aggiunta la seguente lettera:
"e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 13, progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11".
16.  All'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n.  25, le parole "tra 5.000" sono sostituite con le parole "tra 3.000".
17.  All'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "e della legge regionale 12 giugno 1976, n.  78" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2.  Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla legge 12 giugno 1976, n.  78, è ridotto di 2,5 punti percentuali per i mutui definitivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32.".
18.  Il comma 6 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, è sostituito dal seguente:
"6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modificazioni, distinte per spese di funzionamento dei consorzi e spese per le finalità di cui al comma 5 e sono ripartite a favore dei consorzi di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo di Patti e del Golfo di Catania.".
19.  Al comma 4 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, come modificato dal comma 74 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, le parole "al comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)" sono sostituite dalle parole "alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE".
20.  Al comma 1 dell'articolo  26 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6, dopo le parole "midollo osseo" sono aggiunte le parole "per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale".
21.  Al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6, sostituire "2003" con "2004".
22.  Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n.  6 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "e" è sostituita con la parola "o".
23.  All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  20, dopo le parole "un dirigente dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "ancorché in quiescenza".
24.  Al comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, le parole "fino all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti "per i tre anni successivi".
25.  A decorrere dal primo gennaio 2004 l'articolo 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, è abrogato.
26.  All'articolo 43, comma 4, lettera b), della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, dopo le parole "numero di abitanti" aggiungere le parole "e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro".
27.  All'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, è aggiunto il seguente comma:
"2.  Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, utilizzato per il cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.  8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006."
28.  All'articolo 101, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, dopo le parole "personale" sono aggiunte le parole "dei ruoli dell'amministrazione regionale".
29.  Al comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2, le parole "5 unità" sono sostituite dalle parole "30 unità".
30.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n.  10 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole "20 per cento" con le parole "90 per cento".
31.  Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4 e di cui all'articolo 17, commi da 2 ter a 2 sexies, della legge regionale 17 marzo 2000, n.  8, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.
32.  Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.  23 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3.  Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10 e successive modifiche ed integrazioni."
33.  All'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.  23, dopo le parole "vigilanza venatoria" sono aggiunte le parole "e che daranno esecuzione al servizio stesso entro l'anno 2003".
34.  Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.  23, è soppresso.
35.  All'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis.  Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.".
36.  All'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, è aggiunto il seguente comma:
"3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401.".
37.  Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, le parole "per l'anno 2003" sono soppresse.
38.  All'articolo 120 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, sostituire "40" con "30".
39.  All'articolo 125 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, dopo le parole "(ex istituti magistrali)" aggiungere le parole "e scuole magistrali paritarie sperimentali - progetto Egeria".
40.  All'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, le parole "nel termine previsto" sono sostituite con le parole "a partire dall'1 gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006".
41.  All'articolo 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, dopo le parole "del 27 luglio 1980" aggiungere le parole "e di Punta Raisi del 23 dicembre 1978".
42.  Alla tabella I di cui al comma 8 dell'articolo 140 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, è aggiunta la seguente voce:
"Legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32, articolo 37, 200 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99, capitolo 244110)".
43.  Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n.  7, è aggiunta la seguente lettera:
"a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.  109 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis.  Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche".
44.  Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.  7, dopo le parole "ferma restando la possibilità del progettista, del direttore dei lavori" aggiungere le parole "del geologo" e dopo le parole "presentazione del progetto" aggiungere le parole "e della relazione geologica".
45.  L'articolo 41 della legge regionale 19 maggio 2003, n.  7, è abrogato.
46.  Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 140 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4, è aggiunta la seguente voce:
"Casa del sorriso Onlus con sede a Monreale, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745, 30 migliaia di euro".
Art.  77.
Variazioni di cassa

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni in termini di cassa al bilancio della Regione per l'attuazione della presente legge.
Art.  78.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art.  79.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art.  80.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.
Art.  81.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella D.

Art.  82.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 dicembre 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  GRANATA 
Assessore regionale per il bilancio e finanze  PAGANO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  CIMINO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  D'AQUINO 
Assessore regionale per l'industria  NOÈ 
Assessore regionale per i lavori pubblici  SCAMACCA DELLA BRUCA 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  STANCANELLI 
Assessore regionale per la sanità  CITTADINI 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  CASCIO 


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NOTE





Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 4, comma 2:
Gli articoli 8 e 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 8 - Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
"Art. 18 - Mutui, prestiti e anticipazioni. - 1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
2. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'eser cizio precedente.
3. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
5. L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
6. Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
7. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
8. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
9. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
10. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
11. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
12. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
13. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.".
Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
L'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." così dispone:
"Disposizioni varie per le regioni. - 1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 è abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. L'art. 6 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite. - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di E 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'ero gazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all''assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli-Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli-Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.".
Nota all'art. 4, comma 7:
Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", così dispone:
"3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.".
Nota all'art. 5, comma 1:
La legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, recante "Norme regio nali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.". È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 agosto 1978, n. 36.
Nota all'art. 5, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salvadeficit", così dispone:
"1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.".
Nota all'art. 5, comma 3:
La legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana 29 febbraio 2000, n. 9 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2000.
Nota all'art. 5, comma 4:
La legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, reca "Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 agosto 1984, n. 36.
Note all'art. 5, comma 5:
-  L'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.", così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonché agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione.
I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:
a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri;
b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50% da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;
c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;
d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico-culturali;
e) l'organizzazione di attività culturali e di formazione linguistica a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
Le domande per ottenere i contributi, corredate degli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative.
Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70% del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.
Al saldo si provvede su presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi.".
-  Per l'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, recante "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, recante provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.", si trascrive solo il secondo comma, in quanto il primo comma dello stesso articolo 11, richiamato dall'articolo che si annota, contiene esclusivamente modifiche all'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 già trascritte nel testo dello stesso art. 9 soprariportato.
"Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Note all'art. 6, comma 1:
La lett. b) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;".
Nota all'art. 6, comma 2:
Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 recante "Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità.", così dispone:
"1.  Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.".
Note all'art. 7, comma 1:
-  L'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1 agosto 2003, n. 212, così dispone:
"Compensi per l'attività di riscossione. - 1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a E 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96%, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.
4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "32 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33,6 per cento".
5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4, è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
-  L'art. 22 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Recepimento norme statali in materia di riscossione. - 1. L'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, si applica nel territorio della Regione con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di cui al comma 4, lettera a) è fissata nella misura pari a 36.168 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 32.747 migliaia di euro per l'anno 2003;
b) l'importo variabile di cui al comma 4, lettera b), è costituito da un aggio di percentuale pari a quella vigente, per la Regione siciliana, al 31 dicembre 2001 sulle somme effettivamente riscosse da erogare entro l'anno successivo a quello di riferimento;
c) l'indennità di cui alla lettera a), è ripartita con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ed entro il 31 luglio dell'anno 2003, tra i concessionari operanti nella Regione, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia;
d) gli obiettivi di cui al comma 6, sono fissati in misura pari a 24.534 migliaia di euro, per l'anno 2002 e a 49.068 migliaia di euro, per l'anno 2003;
e) l'anticipazione di cui al comma 7, da corrispondersi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in misura pari a 12.267 migliaia di euro e in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002, entro i successivi venti giorni dalla prima anticipazione.
2. Per i ruoli emessi da uffici operanti nel territorio della Regione siciliana non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216516; per l'esercizio finanziario 2003 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.3.1.5.3.
4. Il maggior onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutato in 10.781 migliaia di euro per l'esercizio finan ziario 2003 e in 13.016 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, U.P.B. 4.3.1.5.3.".
-  Il comma 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80% delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4%.".
-  Il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.", così dispone:
"3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65% della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.".
Note all'art. 7, comma 3:
-  Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'eco nomia anche nelle aree svantaggiate.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178, così dispone:
"7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a E 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.".
-  Per l'art. 22 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 vedi nota all'art. 7, comma 1.
Note all'art. 11, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tipologia delle strutture operative. - 1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai princìpi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4. (abrogato)
5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.".
-  L'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. - 1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (abrogato)".
Nota all'art. 11, comma 3:
Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così dispone:
"5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento.".
Nota all'art. 11, commi 4, 7 ed 8:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così dispone:
"Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.
3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.
4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.
5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.
7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.
7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.
8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.".
Nota all'art. 12, comma 2:
L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. -  1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2. La Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans e degli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della presente legge, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti alla medesima.
5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6. A' termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al com ma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto dalle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Personale addetto alla guida delle vetture di servizio.
1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale, vengono, altresì, individuate le unità di personale, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1 con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione.".
Nota all'art. 13, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controlli interni. - 1.  Il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.".
2.  Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:
"4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.";
2bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale";
3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.".
4. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti "dal sistema complessivo dei controlli interni".
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.".
Nota all'art. 13, comma 5:
L'art. 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Immobili e strutture insistenti sui fondi di congregazioni ed enti religiosi. -  1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina di ricognizione e riordino del regime giuridico di immobili e strutture insistenti su fondi di congregazioni ed enti religiosi operanti nel territorio regionale o comunque da essi donati alla Regione stessa e realizzati con il contributo e/o il finanziamento della stessa, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere in comodato gratuito i predetti immobili per le finalità di carattere sociale e/o educativo delle congregazioni e degli enti medesimi.".
Nota all'art. 15, comma 2, lett. d):
L'art. 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:
"Casa e premio Sicilia. - 1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio".
9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.".
Nota all'art. 17, comma 1:
Il comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo." così dispone:
"14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.".
Nota all'art. 17, comma 1, lett. a):
La legge 10 maggio 1976, n. 352, reca "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1976, n. 146.
Nota all'art. 17, comma 1, lett. b):
La legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1978, n. 8.
Nota all'art. 19, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo." così dispone:
"Enoteca regionale della Sicilia. - 1. E' istituita l'Enoteca regionale della Sicilia alla cui realizzazione si provvede con i fondi e le modalità previste dalla corrispondente misura del POR Sicilia 2000-2006. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico.
2. L'attività dell'Enoteca regionale è disciplinata dallo statuto, secondo le disposizioni del codice civile. All'Enoteca regionale possono aderire associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute, enti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo.
3. Gli oneri connessi alla costituzione e gestione dell'Enoteca regionale sono a carico degli enti pubblici e privati che ne fanno parte, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
4. L'Enoteca regionale ha due sedi, una nella Sicilia occidentale e l'altra nella Sicilia orientale, e ha compiti di:
a) presentare una selezione dei vini regionali, in sede idonea e ampia che possieda adeguati requisiti storici e architettonici;
b) svolgere un'azione tendente a valorizzare i vini siciliani e a promuoverne la conoscenza e il consumo, anche mediante attività di degustazione e di vendita;
c) organizzare corsi e stage formativi;
d) promuovere la cultura vitivinicola anche mediante la produzione e la divulgazione di materiale informativo ed editoriale.
5. Ai fini della realizzazione dell'Enoteca regionale, possono essere utilizzati immobili facenti parte del patrimonio della Regione o messi a disposizione gratuitamente dagli enti locali.
6. L'Enoteca regionale per il perseguimento delle proprie finalità può aderire ad Enoteche nazionali.
7. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive volte a coordinare l'attività dell'Enoteca regionale con quella dell'Istituto regionale della vite e del vino.".
Nota all'art. 20, comma 3:
I paragrafi 2 e 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea così, rispettivamente, dispongono:
"2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
Nota all'art. 21, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, recante "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi." Per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per un'efficace programmazione nel settore vitivinicolo e predisporre mezzi e strumenti più idonei per salvaguardare e valorizzare la produzione, nonché tutelare i redditi di lavoro dei viticoltori, è istituito il catasto viticolo delle cantine sociali.
(abrogato)
Il catastino è elaborato e sottoscritto da un tecnico agricolo munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, ed è trasmesso entro il 31 luglio di ogni anno direttamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'IRCAC.
I catastini anzidetti debbono risultare corredati di apposita delibera di approvazione degli stessi ad opera del consiglio di amministrazione delle cooperative e devono riportare gli estremi della medesima.
Lo schema di catastino e l'indicazione degli elementi che devono essere contenuti dallo stesso è approvato, sentito il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dcon l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 21, comma 2:
Il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 concerne l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 179 del 14 luglio 1999.
Nota all'art. 21, comma 3:
L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, recante "Disciplina degli interventi e delle agevolazioni riguardanti le attività e le iniziative delle cantine sociali e loro consorzi" per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sono definite "cooperative cantine sociali" le cooperative tra produttori vitivinicoli che abbiano o acquisiscano le seguenti carat teristiche:
1) siano costituite o si trasformino in società cooperative a responsabilità limitata ed iscritte nell'apposito registro prefettizio, nonché nello schedario regionale delle cooperative;
2) siano costituite da produttori vitivinicoli;
3) dispongano di un unico stabilimento presso il quale vengono svolte tutte le operazioni di conferimento dell'uva, ammostamento, vinificazione e conservazione ai fini della trasformazione e vendita collettiva dei prodotti vitivinicoli che risulti idoneo e dotato di macchinari e attrezzature, ivi comprese le pese automatiche e le stazioni rifrattometriche, rispondenti a razionali tecniche enologiche. La dotazione di pese automatiche e di stazioni rifrattometriche non è obbligatoria fino al 15 giugno 1982;
4) (abrogato)
5) adottino entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno statuto sociale, ovvero modifichino quello esistente in modo che esso preveda:
a) l'impegno del socio al conferimento delle uve prodotte nei fondi vitati posseduti e le previsioni delle misure da adottare in caso di eventuale inadempimento;
b) l'elezione annuale in sede di assemblea ordinaria di una commissione consultiva di soci, che deve preventivamente essere sentita dal consiglio di amministrazione sulle più significative attività ed iniziative della cooperativa stessa, ed in particolare sulle campagne di conferimento e vendita dei prodotti, nonché sulle eventuali assunzioni di personale;
6) provvedano ogni anno alla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili previste dalle norme vigenti;
7) affidino la responsabilità tecnica delle operazioni di conferimento, lavorazione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché quella della tenuta del registro di carico e scarico, ad un enologo fornito di apposito diploma di specializzazione.
Il requisito di unicità di stabilimento, così come disposto dal precedente n. 3, è attribuito anche ad impianti finanziati dalla pubblica amministrazione che possono avere dislocazione diversa da quella dell'impianto principale della cooperativa e che costituiscono, nel loro complesso, una ben definita entità ed unità operativa.
Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo a favore delle cooperative cantine sociali e loro consorzi.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca procede alle verifiche ed agli accertamenti delle caratteristiche di cui al presente articolo e riconosce, con proprio decreto, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, alle cooperative interessate, la qualifica di "cooperativa cantina sociale".
Possono essere ammesse alle agevolazioni medesime, limitatamente alla campagna 1979, quelle cooperative che, fermo restando quanto indicato ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del primo comma del presente articolo, dispongano di stabilimenti per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, lavori di completamento, ampliamento o ammodernamento approvati e finanziati dalla pubblica amministrazione e finalizzati al raggiungimento dei requisiti di cui al n. 3 del primo comma del presente articolo e che si impegnino a realizzare detti lavori entro l'annata agraria 1979-1980.
Per le finalità previste dalla presente legge è consentito, limitatamente alle vendemmie degli anni 1979, 1980 e 1981, alle cooperative cantine sociali nonché alle cooperative di cui al precedente comma, che hanno uno stabilimento finanziato dalla pubblica amministrazione, stipulare accordi con altre cooperative cantine sociali o loro consorzi, le cui strutture siano state realizzate con pubblici finanziamenti, al fine di trasferire in temporaneo deposito prodotti vinicoli in quantità non superiore ad un terzo della propria capacità ricettiva. La cooperativa interessata è tenuta a dare comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, all'IRCAC ed al servizio repressione frodi, sia della stipula della convenzione sia dei movimenti dei prodotti vinicoli.
Le richieste per il rilascio degli attestati previsti dal n. 4 del precedente primo comma, debbono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 15 agosto dell'anno di presentazione della prima richiesta o delldi scadenza degli attestati in precedenza ottenuti.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a rilasciare, entro i successivi 45 giorni, gli attestati medesimi ed a trasmetterne contestualmente copia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché ai competenti comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, all'IRCAC ed al servizio repressione frodi.
Ciascun produttore vitivinicolo non può essere socio in più di una cooperativa per il conferimento del prodotto conseguito in uno stesso fondo.
A tal fine, il produttore vitivinicolo, socio di cooperativa, è tenuto a rilasciare alla cooperativa cui aderisce apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Interventi in materia di solidarietà sociale - 1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".".
Nota all'art. 23, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", così dispone:
"4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.".
Note all'art. 24, comma 1:
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 2 - Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa. - 1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:
a)  coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c)  genitori;
d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
"Art. 3 - Sostegno agli orfani. - 1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a)  sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
c)  sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.
3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5.  All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma del l'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
"Art. 4 - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50% o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Note all'art. 25, comma 1:
-  Il comma 5 dell'art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così dispone:
"5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.".
-  L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.", così dispone:
"Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici. - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, com ma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. (abrogato)".
Nota all'art. 26, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'an no 2002.", così dispone:
"1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto zona l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.".
Nota all'art. 28, comma 1:
L'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Commissario straordinario. - Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta del l'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dal l'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.".
Nota all'art. 28, comma 2:
L'art. 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Commissario straordinario. - Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dal l'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.".
Nota all'art. 29, comma 1:
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'an no 2000.", così dispone:
"7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.".
Note all'art. 30, commi 1, 2 e 3:
-  L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.", così dispone:
"Competenza delle regioni. - 1. Le disposizioni di cui ai com mi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'àmbito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.".
-  L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" così dispone:
"Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi. - 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'àmbito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamen to, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti del l'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
4.  Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione del l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte del l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" prescritto dal com ma 9.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:
-  al rispetto del periodo annuale di esercizio;
-  all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
-  al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
11-bis. La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13.  Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14.  Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
a)  per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
b)  per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
c)  per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
d)  per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E.
15.  Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

Potenza nominale      Termini 
350 kW e oltre      entro il 30 settembre 1994 
Inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F      entro il 30 settembre 1995 
Inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche      entro il 30 settembre 1996 


I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16.  I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9.
17.  Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento.
18.  Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.
19.  In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'àmbito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.
20.  Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'àmbito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'àmbito della propria autonomia.".
Note all'art. 32, comma 1:
-  La lett. c) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"c)  contributo in conto interessi corrisposto per il tramite dei consorzi fidi alle imprese associate, previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e successive modifiche e integrazioni. Per i crediti a breve termine la misura del contributo è pari al 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito liberamente determinato tra consorzi fidi e banche. Lo stesso tasso non può superare in ogni caso quello di riferimento determinato per il settore dalla Commissione europea maggiorato di tre punti. Le stesse disposizioni si applicano ai crediti a breve termine per i consorzi fidi delle imprese artigiane e commerciali;".
-  La lett. a) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispone:
"a)  il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.".
Nota all'art. 32, comma 2:
L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi fidi di primo e di secondo grado. - 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo.
2.  Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine.
3.  La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia.
4.  L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di trenta aziende associate ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003 e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.
4bis.  In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'articolo 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.".
Nota all'art. 32, comma 3:
L'art. 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Integrazione fondo rischi consorzi di secondo grado. - 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare in favore dei consorzi di secondo grado, per la costituzione dei fondi rischi, un'integrazione dei fondi rischi stessi, di ammontare pari all'importo versato dai soggetti privati soci dei consorzi o delle cooperative di primo grado, dagli enti sostenitori di cui al successivo comma 4, che intervengono per le finalità del fondo e dai consorzi o dalle cooperative di primo grado. In ogni caso l'integrazione regionale non può concernere somme già oggetto di integrazioni presso i consorzi fidi di primo grado.
2.  L'intervento della Regione comunque non può eccedere l'importo di lire 4 miliardi per i consorzi ai quali aderiscono almeno quattro società consortili o cooperative di garanzia collettiva fidi e di lire 10 miliardi per i consorzi cui aderiscono almeno 7 consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
3.  L'integrazione regionale al fondo rischi avviene mediante contributi di importo pari ai fondi rischi e monti fideiussioni effettivamente versati al consorzio di secondo grado dai soggetti di cui al comma 1.
4.  Ai fondi rischi dei consorzi possono affluire anche contributi provenienti da enti locali, istituti di credito, camere di commercio, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
5.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2% dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.".
Nota all'art. 32, comma 4:
L'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Statuti consorzi fidi. - 1. Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente Titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e fino al massimo di E 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine;
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50% dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30% della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati.
5.  Per i consorzi misti di cui al comma 4, lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.
6.  I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".
Nota all'art. 32, comma 5:
L'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante "Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. - 1. Il termine previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2.  (abrogato).
3.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 , è aggiunto il seguente periodo:
"L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50% del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi".
4.  I consorzi di garanzia fidi previsti dal D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.".
Nota all'art. 33, comma 4:
Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 9 - Allo scopo di evitare la realizzazione di nuove iniziative in zone già servite da impianti, le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del gpl (gas di petrolio liquefatto) e le autorizzazioni per le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e gpl possono essere rilasciate solo nel caso in cui gli impianti di gpl autorizzati, sulla base delle rilevazioni regionali, non raggiungano [il 5%]* dell'intera rete di carburanti e sempre che siano rispettati i prescritti limiti di distanza dal più vicino impianto gpl preesistente.
In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'Asses sore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'eser cizio di impianti di gpl per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.".
"Art. 10 - Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione possono essere risarcite solo nel caso in cui non si ecceda il limite massimo del [3%]* del numero degli impianti esistenti nell'ambito del territorio provinciale.
In deroga alla disposizione di cui al precedente comma, l'Asses sore regionale per l'industria può consentire l'installazione e l'eser cizio di impianti di gas metano per autotrazione per particolari esigenze o in zone particolari, su motivata richiesta degli interessati, anche oltre il limite percentuale predetto.".
Note all'art. 36, commi 1 e 2:
-  La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 aprile 1999, n. 20 ed è entrata in vigore il 1° maggio 1999.
-  La lett. f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche.", così dispone:
"f)  i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;".
-  Il comma 3 dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così dispone:
"3.  Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.".
Nota all'art. 36, comma 5:
Il comma 4 dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così dispone:
"4.  Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.".


(*)  Le parole comprese nelle parentesi quadre si considerano soppresse per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che si annota.
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Nota all'art. 37, comma 1, lett. a):
La legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 21 marzo 1974, n. 76.
Nota all'art. 39, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così dispone:
"Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dellregionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le Camere di commercio, industria ed artigianato; le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1, stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro 60 giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3.  Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6, che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'one re finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2, non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Il 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6, è elevato rispettivamente al 50% e al 100%.
8.  I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11.  Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12.  I progetti di cui ai commi 10 e 11, devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.".
Nota all'art. 39, comma 5:
Il comma 6 dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"6.  In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.".
Nota all'art. 43, commi 1 e 2:
L'art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Aiuti all'associazionismo per l'internazionalizzazione delle imprese. - 1. Per le medesime finalità di cui all'art. 26 sull'internazionalizzazione dell'economia isolana, alle piccole e medie imprese, singole o associate, operanti in Sicilia, sono accordate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi o associazioni tra piccole e medie imprese istituiti per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali e/o di rilievo internazionale nonché di programmi di iniziativa comunitaria e di altre iniziative comunitarie alle quali partecipino la Regione o altre istituzioni locali.
2. I contributi sono erogati a totale copertura delle spese di costituzione e per le spese di avviamento in maniera decrescente per un periodo di cinque anni nella misura del 70 per cento per il primo anno e del 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento e 30 per cento rispettivamente per ciascuno degli anni successivi.".
Nota all'art. 44:
L'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, recante "Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione.", così dispone:
"Gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni che usufruiscono di interventi regionali, anche integrativi di quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i maggiori costi sostenuti nelle opere di fondazione derivanti da cause geologiche.
Ai fini suddetti, i maggiori costi hanno rilevanza quando il costo complessivo delle opere di fondazione ecceda il 20% del costo complessivo di costruzione, previsto nel quadro tecnico-economico allegato al progetto e vistato dall'ufficio competente ad esprimere parere tecnico sul progetto, ai fini della stipula del contratto preliminare di mutuo principale.
I maggiori costi devono essere analiticamente documentati dal direttore dei lavori, che attesta anche le particolari cause geologiche che hanno dato luogo ai maggiori costi; l'attestazione deve essere sottoposta all'approvazione del Genio civile, anche ai fini della quantificazione dei maggiori costi.
La quota di mutuo agevolato integrativo per i maggiori costi suddetti non potrà eccedere l'importo di lire 12 milioni per alloggio.
I benefici previsti dai precedenti commi si applicano ai programmi costruttivi i cui lavori risultino iniziati successivamente al 1° agosto 1981. Nei casi in cui i lavori vengano iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla presentazione all'ufficio del Genio civile, da parte del direttore dei lavori, di una documentata denuncia delle cause geologiche impreviste riscontrate non appena queste si siano manifestate.
L'ufficio del Genio civile è tenuto a compiere, in corso di esecuzione delle opere di fondazione, la verifica della sussistenza delle cause geologiche denunciate ai sensi del precedente comma.".
Nota all'art. 45:
L'art. 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione." così dispone:
"3. Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.".
Nota all'art. 46:
La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, reca "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 1974, n. 38.
Nota all'art. 48, comma 1:
L'art. 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. - 1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.".
Nota all'art. 48, comma 2:
L'art. 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." così dispone:
"Procedura automatica. - 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'àmbito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.".
Nota all'art. 50, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Vendite di fine stagione o saldi. - 1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Esse sono presentate al pubblico come tali, devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione e si possono effettuare soltanto nei seguenti due periodi dell'anno:
a) dal secondo sabato di febbraio al 15 marzo (saldi invernali);
b) dal secondo sabato del mese di luglio al 10 settembre (saldi estivi).
2. Per effettuare tali vendite non occorre inoltrare alcuna comunicazione.
3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria.".
Nota all'art. 50, comma 2:
L'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Vendite promozionali. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l'ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci comprese nell'autorizzazione d'esercizio con un massimo di 5 prodotti per ciascuna tabella merceologica.
2. La ditta dà comunicazione delle vendite di cui al comma 1 con lettera raccomandata al comune almeno 10 giorni prima dell'inizio delle vendite.
3. Le vendite non possono avere una durata superiore ai 21 giorni esclusi i giorni festivi e si possono effettuare soltanto dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal primo giorno di agosto al 15 novembre.
4. Ciascuna azienda non può effettuare più di 3 vendite promozionali per ogni anno solare.
5. Per le vendite promozionali di cui al comma 4 lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico.
6. Nelle comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite promozionali sono indicati gli estremi della comunicazione al comune.
7. Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno senza la preventiva comunicazione di cui al comma 2 e senza le limitazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.".
Nota all'art. 50, commi 3 e 4:
L'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente:
"Orario di apertura e di chiusura. - 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00 o alle ore 23,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori 9 domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di 12 ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con il decreto assessoriale 8 aprile 1994, n. 476 e decreto assessoriale 16 giugno 1994, n. 1263.".
Note all'art. 51:
-  L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.", così dispone:
"3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.".
-  L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5. Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
Nota all'art. 52, commi 1 e 2:
L'art. 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Associazioni, fondazioni e centro studi impegnati nella lotta alla mafia. - 1. L'art. 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti nonché all'associazione Centro Paolo Borsellino di Palermo nella misura di 185 migliaia di euro.
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi.".
Nota all'art. 55, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.", così dispone:
"Targa Florio. - 1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa Florio alla positiva diffusione dell'immagine della Sicilia nel mondo, la manifestazione automobilistica "Targa Florio", ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 56, comma 1:
L'art. 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"4. I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall'azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità.".
Nota all'art. 56, comma 2:
L'art. 3, commi 2 e 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 102, recante "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.", così dispone:
"2. La Regione, al fine di ricapitalizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 229.500 migliaia di euro ripartiti per ogni singola azienda sulla base dei dati di consuntivo al 31 dicembre 2000 da erogare in 10 annualità di importo costante.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno decennale di 22.950 migliaia di euro.".
Note all'art. 57:
-  L'art. 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"9. L'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere è effettuata con i criteri seguenti: una quota pari al 2 per cento del fondo sanitario regionale è destinata a fondo per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamenti delle aziende; una ulteriore quota pari all'1 per cento del fondo sanitario regionale è riservata alle attività a destinazione vincolata individuale nel piano sanitario regionale; la restante quota del fondo sanitario regionale, nel primo anno di vigenza della presente legge, sarà assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno una quota-parte di tale assegnazione avverrà in base a criteri correlati alla popolazione residente, alla mobilità tra unità sanitarie locali, alla produttività delle aziende, ai costi di produzione e sarà distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. La detta quota-parte del fondo sanitario sarà del 5% nel secondo anno, del 10% nel terzo anno, del 20% nel quarto anno e sarà progressivamente incrementata sino al raggiungimento del 100%. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sarà assegnata sulla base della spesa storica. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche le attività di day hospital ed ambulatoriale.".
-  L'art. 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", così dispone:
"1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.".
Note all'art. 63:
-  L'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", così dispone:
"14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.".
-  L'art. 18, comma 1, lett. f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).", concerne:
"f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (124), integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano:
1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali;
2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50% delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (125). La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati.".
-  L'art. 1, comma 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, così dispone:
"1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime.".
Nota all'art. 64:
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 1999, n. 58.
Nota all'art. 65:
L'art. 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.".
Note all'art. 66, comma 1:
-  L'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Insediamenti produttivi in verde agricolo. - 1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.".
-  L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Ambito di applicazione. - 1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
2.  Le regioni, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
3.  E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'art. 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.".
Nota all'art. 70, comma 2:
La legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, reca "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 giugno 1983, n. 26.
Nota all'art. 70, comma 3:
L'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata).", così dispone:
"I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.
Salvo quanto è stabilito negli artt. 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma.".
Note all'art. 70, comma 5:
-  La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, reca "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 febbraio 1994, n. 43.
-  L'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.", istituisce la Autorità per i servizi di pubblica utilità.
-  L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.", concerne la qualità dei servizi pubblici.
-  Il Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", è rubricato "Soggetti".
Nota all'art. 71, commi 1 e 2:
La legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2003, n. 190, all'art. 8, così dispone:
"Sanzioni amministrative conseguenti e connesse. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.".
Nota all'art. 73:
L'art. 5, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.", così dispone:
"1.  Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di E 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.".
Nota all'art. 74:
L'art. 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Contributi in conto interessi. - 1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento.
2.  Il contributo in conto interessi di cui all'art. 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.
2bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli artt. 76 e seguenti.
2ter. In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli artt. 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1.
3.  Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario."
Nota all'art. 75, comma 1:
L'art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche. - 1. Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'art. 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di turismo.
2.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro 60 giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.".
Nota all'art. 76, comma 1:
All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.", il paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Assessorato del bilancio e delle finanze
Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazione e del rendiconto generale della Regione.
Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.
Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.
Verifica delle scritture contabili.
Amministrazione del bilancio e servizi del tesoro.
Disciplina del credito e del risparmio.
Analisi e andamento della finanza regionale.
Redditi patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi, rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali.
Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in materia, è effettuato dalle Ragionerie centrali.
L'Assessore per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.".
Nota all'art. 76, comma 2:
L'art. 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Esperti. - Il Presidente della Regione può avvalersi dell'opera di cinque esperti.
Gli esperti sono tenuti all'osservanza dell'orario di servizio previsto per i componenti dell'Ufficio di Gabinetto.
Agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi con decreto del Presidente della Regione in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per il direttore regionale con 10 anni di anzianità, nonché il compenso per il lavoro straordinario, nella misura prevista per il direttore regionale nella predetta posizione.
Qualora gli esperti siano dipendenti da enti pubblici anche economici, con trattamento economico presso l'ente di provenienza superiore a quello indicato dal comma precedente, agli stessi compete la differenza sotto forma di assegno personale.".
Nota all'art. 76, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 24, recante "Provvedimenti in favore dell'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.).", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 1990, all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (A.R.C.E.S.), avente sede in Palermo, un contributo annuo di lire 400 milioni, quale concorso della Regione alle attività ordinarie.
2.  Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.".
Nota all'art. 76, comma 4:
L'art. 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Composizione della Giunta. - Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è sostituito dal seguente: "La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto non superiore a: 4 per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; 6 per i comuni con popolazione sino a 30.000; 8 per i comuni con popolazione sino a 250.000 o capoluoghi di provincia; 10 per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.".
Nota all'art. 76, comma 5:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante "Interventi a favore dell'occupazione.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto.
2.  La misura dei contributi di cui al comma 1, è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 1, lett. a), b) e d), dell'art. 8 della presente legge. L'elevazione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 8 della presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni.
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla misura dell'80% dell'onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione alla assunzione dei soggetti previsti dall'art. 8, comma 1, lett. d).
4.  I contributi previsti dal comma 1, possono essere concessi a favore delle imprese che nei 12 mesi precedenti alle assunzioni non abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali.
5.  I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria.
5bis.  I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data.
5ter.  Agli oneri di cui al comma precedente si farà fronte con gli stanziamenti a carico del capitolo 33708 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
5quater.  I benefici di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni possono essere concessi alle imprese che abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazione salariale sino alla data di attivazione delle medesime procedure.
6.  La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.
7.  L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale nei mesi successivi alla sua assunzione.
8.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi.
9.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno alla erogazione dei contributi.
10.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative.".
Nota all'art. 76, comma 6:
L'art. 25 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Concorso regionale nelle spese consortili. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, è esteso con le medesime modalità a copertura delle spese per il personale di cui all'art. 30 e al personale in atto in servizio chiamato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici nonché per le assunzioni dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
Nota all'art. 76, comma 8:
L'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista. - 1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.".
Nota all'art. 76, comma 9:
L'art. 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Federazione siciliana della caccia. - 1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'art. 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'associazione nazionale Libera caccia e l'associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'associazione siciliana caccia e natura, l'associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU.".
Nota all'art. 76, comma 10:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competen za regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di 1 anno, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 76, comma 11:
L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Disposizioni in materia di entrate. - 1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
2.  A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli artt. 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamen ti siano correttamente imputati.
3.  (abrogato)
4.  (abrogato)
5.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.
6.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.
7.  Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.
8.  Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "e2" sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:
"1bis.  Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.
1ter.  Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative.
1quater.  In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35."".
Nota all'art. 76, comma 12:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali. - 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavora tori di cui all'art. 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.
2bis.  Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'E.A.S. anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2ter.  L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2, nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2quater.  Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2quinquies.  Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.
2sexies.  Le disposizioni di cui al comma 2quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
2septies.  Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'E.A.S. si applicano le previsioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lett. a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro 3 mesi dal termine di cui alla lett. a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.".
Nota all'art. 76, comma 13:
L'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali. - 1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2.  Per esprimere i pareri di cui all'art. 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3.  L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ai seguenti obiettivi e criteri:
a)  miglioramento dei servizi;
b)  trasparenza dell'azione amministrativa;
c)  potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d)  contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e)  integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f)  rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
g)  collegamento con il sistema statistico nazionale.
4.  Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'inter-connessione dei sistemi informativi, tutte le Amministrazioni regionali, gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5.  Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione del sistemi.
6.  Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'ema nazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7.  Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'art. 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991, tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a)  coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
b)  promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
c)  gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
d)  gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali;
e)  promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'art. 61;
f)  promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati.
8.  Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente art. ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre Amministrazioni regionali.
9.  Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'art. 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
10.  E' abrogato il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001, viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.".
Nota all'art. 76, comma 14:
L'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Ragionerie centrali. - 1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:
a)  le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;
b)  le disposizioni di cui alla lett. a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.".
Nota all'art. 76, comma 15:
L'art. 10 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Direttore del Parco. - 1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno 10 anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.
2.  L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3.  Il direttore del Parco:
a)  organizza l'attività amministrativa del Parco;
b)  sovraintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;
c)  attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
d)  relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco;
e)  attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 13, progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.".
Nota all'art. 76, comma 16:
L'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della Provincia regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"1.  Nei comuni compresi nella fascia tra 3.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è 6.".
Nota all'art. 76, comma 17:
L'art. 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Norma transitoria. - 1. Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in esse previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2 dell'art. 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento.
2.  Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla legge 12 giugno 1976, n. 78, è ridotto di 2,5 punti percentuali per i mutui definitivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.".
Nota all'art. 76, comma 18:
L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali.
2.  Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro 6 mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro 8 mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3.  I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'art. 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi.
5.  L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 6 della stessa legge.
6.  Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, distinte per spese di funzionamento dei consorzi e spese per le finalità di cui al comma 5 e sono ripartite a favore dei consorzi di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo di Patti e del Golfo di Catania.".
Nota all'art. 76, comma 19:
L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2.  Ai fini di cui al comma 1, la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3.  Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica.
4.  Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5.  Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3, la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.
6.  La Presidenza della Regione dispone il distacco di 3 dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7.  Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 35bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8.  All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9.  Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 76, comma 20:
L'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Banca del sangue cordonale. - 1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al decreto n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per 3 anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo.
2.  Gli stanziamenti di cui al comma 1, gravano sul fondo sanitario regionale.".
Nota all'art. 76, comma 21:
L'art. 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Saldi liquidazione enti. - 1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 2.
2.  Le spese di investimento di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2004 e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei 3 enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti.".
Nota all'art. 76, comma 22:
L'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Norme urbanistiche. - 1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della Provincia.
2.  Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30% della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3.  Le disposizioni previste dall'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private da realizzarsi con fondi propri, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.
4.  I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
5.  Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
6.  Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7.  Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8.  All'art. 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3.  Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b)  dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3bis:
"3bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
c)  dopo il comma 11, è inserito il seguente comma 12:
"12.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".
9.  Si applica l'art. 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10.  Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro 120 giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta".
11.  L'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 15 della medesima legge limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi".
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'art. 15, comma primo, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.".
Nota all'art. 76, comma 23:
L'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Uffici di diretta collaborazione. - 1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale ancorché in quiescenza in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità.".
Nota all'art. 76, comma 24:
L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
Nota all'art. 76, comma 26:
L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3. In sede di prima applicazione il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5. A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
6. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'art. 5 comma undicesimo.
7. E' abrogato l'art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.".
Nota all'art. 76, comma 27:
L'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Fondi comunitari. - 1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.
2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, utilizzato per il cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006.".
Nota all'art. 76, commi 28 e 29:
L'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano risulta il seguente:
"Comitato regionale comunicazioni. - 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da 5 membri, di cui 2 designati dal Presidente della Regione, 1 dal Presidente dell'Assemblea regionale ed 1 dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2. I componenti durano in carica 5 anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, non superiore a 30 unità, viene individuata dal Presidente della Regione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12."
Nota all'art. 76, comma 30:
L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere. - 1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 90 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere a quelle salvavita in particolare.".
Note all'art. 76, comma 31:
-  L'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.",così dispone:
"Patto di stabilità regionale. - 1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'art. 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4. Il comma 3 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
4bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità.".
-  L'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", così dispone:
"Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione. - 1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.
2bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra 3 e 5 anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2quater. Entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente l'Assessore competente, previa delibera di giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2sexsies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3% delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.
4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5% delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".
Nota all'art. 76, comma 32:
L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 76, comma 33:
L'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Vigilanza venatoria. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad utilizzare le somme assegnate ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali che hanno già istituito il servizio di vigilanza venatoria e che daranno esecuzione al servizio stesso entro l'anno 2003, quale concorso per le spese di istituzione e funzionamento del servizio stesso.".
Nota all'art. 76, comma 34:
L'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro - mediterraneo (C.I.E.M.). - 1. Il contributo straordinario previsto dall'art. 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.".
Nota all'art. 76, comma 35:
L'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Tetti di spesa. - 1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per Provincia per l'anno successivo.
1bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.
2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi 30 giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.".
Nota all'art. 76, comma 36:
L'art. 41 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna. - 1. In applicazione dell'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso.
2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401.".
Nota all'art. 76, comma 37:
L'art. 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Disposizioni per il settore agricolo. - 1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4-octies, dell'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attuazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4-bis e 4-ter del medesimo art. 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Al coofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'art. 13, commi 4-bis e 4-ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 76, comma 38:
L'art. 120 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Edifici di culto. - 1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 30 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri".
Nota all'art. 76, comma 39:
L'art. 125 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Licei socio-psico-pedagogici. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali) e scuole magistrali paritarie sperimentali - progetto Egeria.".
Nota all'art. 76, comma 40:
L'art. 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. - 1. Alle agevolazioni di cui all'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo.".
Nota all'art. 76, comma 41:
L'art. 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 e di Punta Raisi del 23 dicembre 1978, nati o residenti in Sicilia a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.".
Nota all'art. 76, comma 43:
L'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Incentivi e spese di progettazione. - 1. All'art. 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, sono premessi i seguenti:
"01.  Al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" sono sostituite con le parole "e fissati da ciascun ente in un regolamento".
02.  Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono inseriti i periodi: "Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale.";
abis)  al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente comma:
"1bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche.";
b)  dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1bis.  Al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole "nel regolamento di cui";
c)  al comma 2.1, il secondo periodo è soppresso".
Nota all'art. 76, comma 44:
L'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.", per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Prevenzione rischio sismico. - 1. Al fine di snellire le pro cedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2.  Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.
3.  Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'ufficio del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.
4.  Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.
5.  Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6.  La certificazione prevista dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 699
"Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 21 ottobre 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 21 ottobre 2003.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 29 ottobre 2003; n. 134 e n. 135 del 30 ottobre 2003; n. 136 e n. 137 del 4 novembre 2003.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 137 del 4 novembre 2003.
Relatore: Leontini.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 171 del 6 novembre; n. 172 e n. 173 dell'11 novembre; n. 174 del 12 novembre 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 174 del 12-13 novembre 2003.
(2003.47.2923)
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