GURS Parte I n. 52 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2003 - N. 52
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 12 novembre 2003, n. 4.
P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.19 a) - Attività di erogazione del contributo e verifica delle spese sostenute dalle imprese beneficiarie.

Con circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002, questo dipartimento, al fine di corrispon dere alle esigenze espresse dall'autorità di gestione con nota n. 1172 del 27 marzo 2002, ha regolato l'attività di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione alle seguenti condizioni:
a)  l'impresa deve avere iniziato il programma di investimenti ovvero obbligarsi ad iniziarlo entro tre mesi dalla data di erogazione della stessa anticipazione da parte della banca concessionaria;
b)  l'impresa deve obbligarsi a presentare, per il tramite della banca concessionaria ogni tre mesi dall'inizio dell'investimento, le fatture quietanzate in copia autentica o i documenti di valore probatorio equivalente al fine di porre nelle condizioni il dipartimento turismo di includere l'erogazione dei contributi nelle spese dichiarate alla Commissione europea in conformità alla nota circolare del dipartimento della programmazione n. 1790 del 18 ottobre 2001.
In relazione a ciò, al fine di evitare una errata interpretazione da parte delle imprese, si ritiene di dover fornire i seguenti chiarimenti, definendo in modo univoco il ruolo dei collaudatori, cui è affidato il compito di verificare non solo la congruità e l'inerenza dei costi sostenuti dalle imprese, ma anche la conformità delle opere alle spese di progetto approvate ed alla relative auto rizzazioni previste dalle vigenti normative.
Orbene, allo scopo di snellire i relativi adempimenti e fornire all'autorità di gestione un periodico e preciso strumento informativo, la migliore soluzione appare quella di prevedere che a prescindere dalla data di richiesta del l'ero gazione a titolo di anticipazione, e fermo l'obbligo di "aver iniziato il programma di investimenti ovvero obbligarsi ad iniziarlo entro tre mesi dalla data di erogazione della stessa anticipazione...", le aziende siano obbligate in occasione della scadenza di ogni trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) successivo alla anticipazione, a fornire il relativo S.A.L. di periodo.
A tale scopo, alla scadenza di ogni trimestre, l'azienda dovrà aver messo il collaudatore in condizioni di presentare alla banca, entro il giorno 5 del primo mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, una dichiarazione resa nelle forme di legge e che con riferimento alle spese effettuate nel trimestre di riferimento attesti (cfr. circolare n. 3 del 14 maggio 2002):
a)  la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;
b)  nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la dichiarazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
c)  l'inerenza dei costi sostenuti risultanti dallo stato d'avanzamento e dalle singole fatture a quelli previsti nel programma approvato;
d)  la congruità delle singole spese sostenute in relazione ad analisi di mercato.
Per quanto attiene alle verifiche di cui alle precedenti lettere c) e d), sarà sufficiente che lo stesso collaudatore inserisca i dati relativi alle fatture ritenute inerenti e congrue nel prospetto intitolato "Quadro di raffronto a cura del collaudatore", allegato alla presente nota sotto la lettera A e che debitamente timbrato e firmato, costituirà parte integrante della relativa dichiarazione. Altro allegato alla medesima dichiarazione sarà il "Quadro di riepilogo S.A.L." (lettera B) sul quale, previa iniziale compilazione dei dati generali, il collaudatore dovrà per ogni S.A.L., compilare cronologicamente una nuova riga, aggiungendola alle precedenti e stampandolo nella sua interezza allo scopo di avere una immediata verifica dello stato di progetto generale.
Unitamente a detti modelli, stampati e vidimati, il collaudatore dovrà inviare alla banca anche un supporto magnetico (floppy disk) sul quale sarà contenuta copia dei due files relativi ai predetti Quadro di raffronto e Quadro di riepilogo appena stampati.
Allo scopo di porre il collaudatore in condizioni di effettuare quanto di sua competenza, come detto le aziende dovranno, al termine di ogni trimestre, consegnare al collaudatore incaricato, "le fatture quietanzate in copia autentica o i documenti di valore probatorio equivalente" (cfr. circolare n. 3 del 14 maggio 2002) relative al trimestre stesso ed elencate nel prospetto intitolato "Quadro di raffronto a cura dell'impresa" (allegato C).
Detta documentazione (Quadro di raffronto e fatture quietanzate) costituirà la base di lavoro del collaudatore che anche a seguito di sopralluoghi e altri accertamenti potrà procedere alle sue determinazioni compilando, eventualmente, il quadro di raffronto di sua pertinenza in maniera diversa (per importi o classificazione) da quello ricevuto dall'azienda.
Sarà cura sempre del collaudatore rimettere alla banca i documenti ricevuti dall'azienda unitamente alla consegna delle dichiarazioni di propria pertinenza.
Resta inteso che qualora l'azienda non metta in condizione il collaudatore di perfezionare la sua attività nei termini previsti (giorno 5 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre) lo stesso ne darà notizia alla banca e per lo stesso periodo si considererà che i lavori non hanno subito avanzamento.
Analogo avviso sarà dato alla banca dal collaudatore qualora l'azienda espressamente dichiari che nel trimestre precedente non sono state sostenute spese.
L'identica procedura teste descritta (compiti del collaudatore e dell'azienda, dichiarazione e schede allegate) va applicata anche alla prima verifica per le richieste di erogazione per stato di avanzamento (prima, seconda o terza), dove tutta la documentazione su descritta, dovrà ovviamente accompagnarsi all'altra già eventualmente prevista - caso per caso - dalla normativa di riferimento.
Le suddette verifiche trimestrali non saranno limitate al cosiddetto periodo di monitoraggio ma dovranno essere effettuate per l'intero periodo di realizzazione dell'investimento e quindi sin dal primo trimestre successivo a quello in cui avviene l'erogazione della prima quota a qualsiasi titolo.
A modifica della circolare n. 3 del 14 maggio 2002, rispondendo a precise esigenze di contenimento dei costi di progettazione e perizia, non è richiesta la perizia giurata di un tecnico abilitato, essendo sufficiente la dichiarazione resa dal collaudatore nominato da questo Assessorato che, tra l'altro, dovrà dichiarare quanto segue:
a)  la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa;
b)  nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la dichiarazione deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
I file in formato excel relativi ai fac-simili allegati alla presente circolare sono scaricabili sul sito internet del dipartimento turismo, sport e spettacolo: www.regione. sicilia.it/turismo.
La presente circolare sarà pubblicata integralmente, con i relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo: PORRETTO
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.47.2882)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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