GURS Parte I n. 52 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2003 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 14 novembre 2003, n. 333.
Direttive regionali per l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola - Compilazione della nuova modulistica. Articoli 14 e 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni di cui all'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA - SERVIZI COMUNA LI DI CONTROLLO PER LA VITIVINICOLTURA E/O UFFICI VITIVINICOLI COMUNALI
e, p.c.  AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI 

AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI AGRICOLTURA
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI
Com'è noto, l'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, tra l'altro, ha apportato alcune modifiche sostanziali agli artt. 12, 14 e 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, inerente le "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vitivinicole".
Infatti, l'art. 15 della citata legge ha previsto che i dati inseriti nell'albo comunale dei vigneti di cui al l'art. 12 della legge regionale n. 26/84 e i dati relativi alle sezioni a) e b) dell'anagrafe vitivinicola di cui all'art. 14, sono sostituiti dai dati indicati nelle dichiarazioni delle superfici vitate come da modello B1 fornito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in applicazione dell'art. 16 del reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e delle relative modalità di applicazione di cui all'art. 19 del reg. CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000.
Pertanto, con le modifiche apportate agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 26/84, le sezioni anagrafiche sono state ridotte a quattro sezioni in funzione dell'attività svolta dai diversi tipi di impresa e precisamente:
c)  imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;
d)  imprese commerciali ed industriali;
e)  imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini e loro sottoprodotti;
f)  imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.
Alla luce delle citate modifiche legislative, si rende necessario fornire ai comuni le nuove direttive regionali per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola.
Prima di rinviare alle allegate direttive in ordine alle modalità operative, si ritiene opportuno richiamare qui di seguito le innovazioni più significative, per un immediato recepimento delle stesse.
Allo scopo di semplificare l'attività degli uffici vitivinicoli comunali, questo Assessorato ha ritenuto opportuno uniformare la modulistica da adottare sia per l'iscri zione all'anagrafe vitivinicola che per l'aggiornamento della stessa. All'uopo, previa realizzazione di un apposito programma informatico per la gestione dei dati, è stato predisposto un modello unico di istanza comune per l'iscri zione a tutte le sezioni dell'anagrafe vitivinicola (mod. I); un modello unico anagrafico comune a tutte le sezioni c), d), e) ed f) (mod. A); un modello comune circa i dati relativi ai vasi vinari utilizzati, alla potenzialità produttiva delle imprese e circa la tipologia dei prodotti lavorati e ottenuti dalle imprese di cui alle sezioni c), d), e), (mod. 1 - sez. C-D-E); il modello relativo alle imprese di cui alla sezione f) per il trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti (mod. 2 - sez. F); come da fac-simile allegati, alla cui riproduzione provvederanno direttamente i comuni interessati, nelle quantità ritenute necessarie al proprio fabbisogno.
Al fine di non arrecare confusione tra la modulistica adottata precedentemente e la nuova e consentire un aggiornamento rapido dei dati in possesso dei comuni, gli uffici vitivinicoli, nella fase di prima applicazione delle nuove direttive e nella compilazione della relativa modulistica, dovranno curare che le imprese, già censite dai comuni, compilino la nuova modulistica, senza tenere conto di quanto dichiarato con quella precedente.
Poiché, sostanzialmente, le sezioni c), d) ed e) riguardano i dati relativi ai vasi vinari posseduti dalle imprese vinicole, il momento ottimale per la compilazione della nuova modulistica per la realizzazione della nuova banca dati sarà quello di presentazione delle dichiarazioni di produzione vitivinicola campagna 2003/2004, che dovranno essere presentate entro il 10 dicembre c.a.
Per quanto riguarda la sezione f), inerente le imprese di trasporto uva e prodotti e sottoprodotti vitivinicoli, il momento ottimale per la sua compilazione coinciderà, nel corso della campagna vendemmiale, con l'eventuale richiesta di rilascio e/o vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
Ultimata la prima fase di acquisizione dati, i successivi aggiornamenti e le eventuali variazioni di tutte le sezioni anagrafiche, dovranno essere presentati entro giorni 10 dal momento in cui si è verificata la variazione, utilizzando la stessa modulistica sopra indicata, tenendo conto che l'istanza, con i relativi allegati, di aggiornamento e/o di variazione sostituirà integralmente quella inviata precedentemente.
Le nuove iscrizioni anagrafiche, relative alla costituzione di nuove imprese, dovranno essere presentate, con l'apposita nuova modulistica, entro 30 giorni dall'inizio attività.
Ciascun ufficio vitivinicolo comunale provvederà a trasmettere a questo Assessorato, unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole - via Alcide De Gasperi, n. 24 - Palermo, copia delle istanze di iscrizione o variazione, corredate dai relativi allegati, con cadenza trimestrale entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre e precisamente: 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 gennaio. Nel caso in cui non vengano presentate nuove iscrizioni o variazioni nel corso del trimestre, il comune dovrà inviare una nota negativa.
Per i comuni più rappresentativi nel settore vitivinicolo, sarà valutata l'opportunità di dotare gli stessi di una procedura informatica per il caricamento e l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe vitivinicola. Detti comuni, così potranno trasmettere i dati in questione su supporto informatico o via internet all'unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole - Palermo, all'indirizzo di posta elettronica agri1.repr_frodi@regione.sicilia.it.
Questa Amministrazione, nella consapevolezza che l'attuazione della norma in argomento necessita, nella prima fase, di un notevole impegno operativo da parte dei comuni, esprime la certezza che gli stessi non mancheranno di offrire la consueta e valida collaborazione per un positivo proseguimento delle finalità della legge regionale di che trattasi.
Nel ribadire che questo Assessorato è disponibile per ogni eventuale chiarimento, si rimane in attesa di un cortese cenno di ricezione e di adempimento.
Palermo, 14 novembre 2003.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
Allegati
DIRETTIVE REGIONALI PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE VITIVINICOLA (artt. 14 e 15 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26)

Modalità operative
Alla realizzazione e all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola dovranno provvedere tutti i comuni dell'Isola, sia i comuni individuati a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 26/84 ed elencati nel D.P.Reg. n. 87 del 15 ottobre 1984, che hanno istituito il ser vizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, che i rimanenti comuni, i quali provvederanno a tali adempimenti tramite i propri uffici.
L'art. 14 della legge regionale n. 26/84, modificato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, che ha istituito l'anagrafe vitivinicola in tutti i comuni della Sicilia, ha distinto le sezioni anagrafiche in quattro sezioni:
c)  imprese agricole vinicole singole, associate o cooperati vistiche;
d)  imprese commerciali ed industriali;
e)  imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini e loro sottoprodotti;
f)  imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.
Alle sezioni c), d) ed f) sono tenute ad iscriversi le imprese vinicole a seconda della tipologia d'impresa.
Alla sezione f) sono tenute ad iscriversi le imprese che trasportano uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti. Altresì, sono tenuti ad iscriversi alla sezione f) dell'anagrafe vitivinicola i soggetti che trasportano uva sia da vino che da tavola prodotta in fondi diversi da quelli di cui essi stessi sono proprietari o conduttori, in base alle risultanze delle dichiarazioni delle superfici vitate presentate all'AGEA con il mod. B1 per la costituzione dell'inventario viticolo regionale.
L'iscrizione alla predetta sez. f) viene effettuata ai soli fini dei controlli di cui alle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 26/84, modificato dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, le imprese rientranti nelle categorie previste dalle sez. c), d), e) ed f) dell'art. 14, devono chiedere al comune nel cui territorio esercitano la propria attività l'iscri zione all'anagrafe vitivinicola. Ogni impresa potrà chiedere di esse re iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola, se esercita più attività nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Nella fase di prima applicazione del nuovo programma informatico per la gestione dei dati e della relativa modulistica, i comuni dovranno curare che le imprese, già censite nella precedente gestione dell'anagrafe vitivinicola, compilino la nuova modulistica in occasione della presentazione della dichiarazione di produzione vitivinicola per la corrente campagna vendemmiale 2003/2004, che dovrà essere presentata entro il 10 dicembre c.a. In detta occasione, i comuni inviteranno i produttori vinicoli a presentare l'istanza di iscrizione ed aggiornare l'anagrafe vitivinicola, relativamente alle sezioni c), d), ed e).
Per quanto riguarda l'iscrizione alla sezione f), inerente le imprese di trasporto uva e prodotti e sottoprodotti vitivinicoli, il momento ottimale per la sua compilazione coinciderà, nel corso della campagna vendemmiale, con l'eventuale richiesta di rilascio e/o vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
In ogni caso, tutti i comuni dell'Isola dovranno attivarsi al fine di dare ampia diffusione all'iscrizione e all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della relativa delibera all'albo pretorio, con ogni altro mezzo ritenuto utile e producente a tale scopo.
Modalità d'iscrizione all'anagrafe vitivinicola
Le istanze per l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola devono essere presentate ai comuni nel cui territorio viene esercitata l'attività delle imprese.
I soggetti obbligati all'iscrizione, potranno chiedere con un'uni ca istanza l'iscrizione ad una o più sezioni dell'anagrafe, in tal caso nell'istanza all'uopo predisposta, dovranno indicare le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione e alla stessa dovranno allegare la relativa modulistica.
Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe vitivinicola, individuati nelle apposite quattro sezioni indicate precedentemente, dovranno presentare apposita istanza con firma autenticata (vedi all. mod. I), corredata da: scheda anagrafica (vedi all. mod. A); modello relativo all'indicazione dei vasi vinari utilizzati, alla potenzialità produttiva e alla tipologia dei prodotti lavorati e ottenuti (vedi all. mod. 1 - sez. C-D-E); il modello circa i mezzi di trasporto di cui dispone l'impresa (vedi all. mod. 2 - sez. F).
L'istanza di iscrizione e tutti gli allegati dovranno essere redatti in duplice copia, tenendo presente che il modello anagrafico (all. mod. A), dovrà essere compilato per ogni singolo stabilimento, anche se più stabilimenti ricadono nello stesso comune.
Se lo stabilimento vinicolo o parte di esso è condotto in comodato o in affitto, l'impresa dovrà indicare sul modello anagrafico, la data di inizio e fine contratto, tenendo presente che alla scadenza del contratto i vasi vinari e le relative capacità verranno considerati automaticamente non più utilizzati.
Pertanto, sarà cura dell'interessato comunicare, prima della scadenza, l'eventuale rinnovo del contratto.
Le eventuali variazioni degli elementi oggetto dell'anagrafe, ivi compresa la cancellazione da una o più sezioni dell'anagrafe stessa, relative a ciascuna singola attività, dovranno essere comunicate al comune competente, producendo una nuova istanza con allegata la relativa modulistica, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione.
Le imprese che iniziano la loro attività, dovranno presentare l'istanza di iscrizione con la relativa modulistica, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, che potrà desumersi dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e/o da apposita autocertificazione redatta a norma di legge.
Accettazione istanze e protocollo
L'istanza di iscrizione all'anagrafe vitivinicola, con la firma autenticata del richiedente e corredata dalla relativa modulistica, una volta pervenuta ed introitata dal competente ufficio comunale, verrà assegnata al servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, ove questo è stato istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 26/84, o all'ufficio vitivinicolo comunale all'uopo preposto.
In ogni caso, l'ufficio addetto alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, dovrà essere dotato di registro di protocollo ove indicare le istanze pervenute. Protocollata l'istanza, l'ufficio incaricato provvederà a riportare sul frontespizio di ogni singolo modello allegato, i medesimi elementi di protocollo apposti sull'istanza.
Ove richiesta, una copia dell'istanza con gli allegati potrà essere restituita a conferma dell'avvenuta presentazione dell'istanza, con l'apposizione del timbro d'entrata recante numero e data di protocollo.
Verifica delle istanze d'iscrizione
Gli uffici comunali all'uopo preposti, accertata la completezza dei dati e delle notizie contenute nella modulistica allegata al l'istanza di iscrizione all'anagrafe vitivinicola, distingueranno le imprese vitivinicole di cui alle sezioni c), d) ed e) dalle imprese di trasporto di cui alla sezione f), quindi le numereranno progressivamente e separatamente, in base al numero di protocollo attribuito, alle nuove iscrizioni verrà attribuita la numerazione progressiva come indicato precedentemente.
L'originale dei modelli così numerati, costituisce l'anagrafe vitivinicola, copia dell'istanza con l'allegata modulistica, dovrà essere inviata all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio V - produzione vegetale - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole.
L'anagrafe vitivinicola potrà essere visionata gratuitamente da chiunque ne sia interessato, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
Cliccare qui per visualizzare i modelli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)



(2003.47.2911)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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