GURS Parte I n. 52 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2003 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 27 novembre 2003, n. 19.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 - Assestamento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 sono intro dotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 sono intro dotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.
Art. 4.
Abrogazione e modifiche di norme

1.  Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è abrogato.
2.  Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le parole "Presenta...stessa data" sono sostituite dalle seguenti "Presenta, altresì, entro il 31 maggio, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente".

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 novembre 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)






NOTE



Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Nor me in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Mutui, prestiti e anticipazioni. - 1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.
2.  I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministra zione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.
3.  L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4.  L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole som me effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
5.  L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione.
6.  (abrogato)
7.  I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
8.  I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
9.  I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
10.  Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
11.  La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
12.  Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine del l'esercizio finanziario in cui sono contratte.
13.  E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo".
Nota all'art. 4, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi. - 1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regio ne nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.  Il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno.
Presenta, altresì, entro il 31 maggio, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 654
"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003 - Assestamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 24 luglio 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" il 25 luglio 2003.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 129 del 1° ottobre 2003.
Relatore: Riccardo Savona.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 164 del 9 ottobre 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 174 del 12-13 novembre 2003.
(2002.47.2921)
Torna al Sommariohome


017
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 49 -  64 -  10 -  56 -  54 -  5 -