REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 novembre 2003.
Articolo 28 della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e certificato di regolare esecuzione.


AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO REGIONALE TECNICO
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AI COMUNI DELL'ISOLA
L'art. 19 della legge regionale n. 7/2003 ha apportato modifiche all'art. 28 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale di settore.
Tali modifiche riguardano il limite superiore d'importo dei lavori per cui vige la facoltà dell'ente appaltante di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione in luogo di quello di collaudo e la possibilità di affidare incarichi di collaudo a tecnici pubblici funzionari.
In particolare, per importo dei lavori inferiori ad E 200.000,00 la normativa vigente prevede l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori con le modalità, le procedure e nei termini previsti dall'art. 208 del D.P.R. n. 554/99.
Per importi pari o superiori al predetto limite si procede all'emissione del certificato di collaudo secondo le modalità e procedure previste dal titolo XII e dall'art. 224 del titolo XIII del D.P.R. n. 554/99. Si richiama l'attenzione su quanto riportato a riguardo nelle circolari di questo Assessorato 20 ottobre 2002 e 5 agosto 2003.
L'art. 28, comma 4, della legge indicata in oggetto ascrive la competenza alla nomina dell'organo di collaudo, per importi dei lavori superiori ad E 200.000,00, al Presidente della Regione od all'Assessore regionale competente o, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, all'ente finanziatore.
Tuttavia, per importi dei lavori superiori ad E 200.000,00 e fino ad E 500.000,00, è facoltà dell'ente appaltante procedere alla sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, fatti salvi i motivi di opportunità di procedere comunque alla nomina dell'organo di collaudo nei casi di contenzioso richiamati dalla citata circolare 5 agosto 2003. Permane, anche in questi ultimi casi, la competenza alla nomina dell'organo di collaudo secondo quanto sopra riportato.
Per lavori di importo inferiore ad E 1.000.000,00 il collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche può essere affidato a pubblici funzionari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo coordinato.
Gli argomenti di cui sopra sono correlati anche al l'isti tuto del collaudo in corso d'opera.
Pertanto, al fine di conseguire uniformità di applicazione per tale fattispecie da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, appare opportuno diramare le seguenti direttive.
Il collaudo in corso d'opera è disciplinato dall'art. 28, comma 2, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e dall'art. 187 del D.P.R. n. 554/99, giusta quanto evidenziato al punto 1) della citata circolare 20 ottobre 2002.
Le opere o lavori per i quali è obbligatorio ricorrere al collaudo in corso d'opera, per importi dei lavori superiori ad E 200.000,00, sono:
1)  opere di particolare complessità;
2)  opere o lavori affidati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici;
3)  opere o lavori realizzati sulla base di progettazione integrale;
4)  opere o lavori affidati dei lavori mediante appalto integrato;
5)  opere o lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali ed ambientali;
6)  opere e lavori comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
7)  nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
L'individuazione delle opere di cui al punto 1) sarà effettuata con riferimento all'art. 2, lett. h), del D.P.R. n. 554/99 che elenca quegli elementi che devono essere presenti in modo rilevante, nel numero minimo di due, affinché un'opera possa definirsi di particolare complessità. Pertanto non è sufficiente la semplice presenza di almeno due dei citati elementi, ma la loro presenza deve essere rilevante, cioè interessare la maggior parte delle opere.
I casi previsti ai punti 2), 3), 4) e 7) non pongono rilevanti problematiche applicative.
Le opere di cui al punto 5) possono individuarsi nelle opere soggette alla vigente legislazione in materia di beni culturali (titolo III del D.P.R. n. 554/99 le cui tipologie sono desumibili dall'art. 212), ed ambientali (lavori da eseguirsi negli alvei fluviali o torrentizi).
Affinché ricorra il caso previsto dal punto 6) le opere o lavori dovranno comprendere lavorazioni non abitualmente ricorrenti nel settore delle opere pubbliche e della tecnica ingegneristica, comportanti un notevole importo in relazione alla stima complessiva dei lavori. Inoltre tali lavorazioni dovranno possedere il requisito di non ispezionabilità in sede di collaudo finale.
Nel caso di affidamento di collaudo in corso d'opera permangono le competenze alla nomina dell'organo di collaudo, previste dal citato art. 28, comma 4, e sopra riportate.
Per le opere finanziate dall'Amministrazione regionale direttamente ad altri enti, ricorrendo gli estremi di legge per l'effettuazione obbligatoria del collaudo in corso d'opera, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta stipula del contratto d'appalto all'ente finanziatore competente alla nomina del collaudatore in corso d'opera. A tale comunicazione sarà allegato ogni atto necessario per verificare se ricorrano gli estremi di legge per la nomina in corso d'opera dell'organo di collaudo.
Analoga procedura sarà applicata per le opere di competenza dell'Amministrazione regionale.
Nel caso di opere pubbliche finanziate da questo Assessorato, la comunicazione di cui sopra, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi al dipartimento Ispettorato tecnico lavori pubblici.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici circa la completezza degli atti a tal fine trasmessi, considerato che l'affidamento in corso d'opera delle attività di collaudo comporta un maggior onere a carico dei bilanci della pubblica amministrazione ed è obbligatorio soltanto nei casi previsti dalle norme sopracitate.
Nei casi in cui risulta obbligatoria l'effettuazione del collaudo tecnico-ammninistrativo in corso d'opera (art. 28, comma 2, del citato testo coordinato), e l'importo dei lavori è compreso tra E 200.000,00 ed E 500.000,00, è preclusa la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice circa la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. In questo caso l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera-definitivo può essere affidato anche a tecnici pubblici funzionari muniti dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 5, della citata legge n. 109/94.
Atteso il carattere provvisorio assunto dal certificato di collaudo in base alla vigente normativa per i contratti eseguiti ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, si ritiene che, all'emissione degli atti di collaudo, potrà essere liquidato un acconto fino ad un massimo del 90% dell'onorario di collaudo tecnico-amministrativo. Il relativo saldo sarà liquidato intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo.
  L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2003.45.2746)090*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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