REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2003 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 12 novembre 2003, n. 34.
Attività socialmente utili - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2003 - Presentazione progetti - Scadenza 19 dicembre 2003.

AI COMUNI DELL'ISOLA UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALL'ANCI SICILIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA F.P.
Si rimette, allegata alla presente, per la necessaria divulgazione, copia della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Div. I, prot. n. 2838 del 30 ottobre 2003, inerente l'oggetto.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www. regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

Allegato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Div. I

Roma, 30 ottobre 2003
AGLI ASSESSORATI REGIONALI AL LAVORO
LORO SEDI
ALL'ANCI
e, p.c.   ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E AD ITALIA LAVORO S.P.A. 

Oggetto:  Decreto del Ministro del lavoro del 2 ottobre 2003 - Presentazione progetti
Scheda presentazione progetto (all. A); finalità e motivazioni generali (all. B). Formato doc - 47 kb
La scrivente direzione generale ha predisposto una scheda per la presentazione dei progetti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2003, che definisce le modalità operative dell'intervento previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il citato comma 3, dell'art. 50 della legge n. 289/2002, prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere calcolato sulla base del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del fondo per l'occupazione, per una spesa complessiva non superiore a E 5,16 milioni.
Il citato decreto del 2 ottobre 2003 dispone che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i progetti relativi agli investimenti finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori rientranti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
I progetti, corredati dalla scheda riassuntiva in allegato e dalla documentazione, devono essere inviati, pena esclusione, entro il 19 dicembre 2003 a mezzo raccomandata r/r ed in triplice copia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, Div. I - via Fornovo, 8 - 00193 Roma.
I comuni devono fornire l'elenco completo dei lavoratori rientranti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che intendono stabilizzare con l'intervento per il quale si richiede il finanziamento. L'elenco dovrà contenere i dati anagrafici dei lavoratori socialmente utili ed il codice fiscale. Eventuali variazioni o sostituzioni di nominativi devono essere comunicate al sopra indicato ufficio del Ministero del lavoro, a mezzo raccomandata con r/r.
Ai fini della concessione dei mutui agevolati di cui al primo capoverso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio provvedimento i progetti ammissibili al finanziamento agevolato, ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri, ai quali viene attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimale pari a 100 punti:
1) rapporto tra costo del progetto, inteso come somma delle spese per investimenti comprese nel progetto medesimo, ed il numero di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. Nel progetto deve essere indicato il numero complessivo delle stabilizzazioni previste, con la specifica relativa al numero di lavoratori stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato, contratti e tempo determinato e contratti di collaborazione continuata e continuativa di durata non inferiore ai 12 mesi (fino ad un massimo di 33 punti);
2) periodo occorrente alle stabilizzazioni (fino ad un massimo di 33 punti);
3)  gli ulteriori 34 punti verranno attribuiti in modo proporzionale in funzione del numero dei lavoratori stabilizzati con contratto a tempo indeterminato.
Il provvedimento di cui sopra verrà inviato alla Cassa depositi e prestiti che concederà i finanziamenti relativi agli investimenti individuati alle condizioni, incluse le garanzie, modalità e nei termini stabiliti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze tempo per tempo vigenti, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
Ai fini dell'attuazione del presente decreto i comuni possono richiedere ad Italia Lavoro S.p.A, quale struttura di supporto tecni co del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assistenza nella fase di predisposizione dei progetti e nello svolgimento delle procedure previste per la concessione dei mutui agevolati. Inoltre Italia Lavoro S.p.A. effettuerà, per conto del Ministero del lavoro, un controllo bimestrale in itinere sull'attuazione dei progetti, dandone adeguata informativa alla scrivente amministrazione.
Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicem bre 2002, n. 289 a carico del Fondo per l'occupazione può essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto.
Si sottolinea che in caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, di partecipare ai progetti di stabilizzazione previsti dai progetti per i quali si chiede il finanziamento, si applica la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81/2000.
Resta inteso che, qualora le Regioni abbiano convenuto con la Cassa depositi e prestiti analoghe misure di finanziamento agevolato per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, i lavoratori indicati nella tabella allegata al progetto presentato al Ministero del lavoro non devono essere ricompresi nelle stabilizzazioni sostenute dalle misure messe in atto dalle Regioni.
Firmato Il direttore generale Matilde Mancini


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(2003.46.2841)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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