REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2003 - N. 50
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 7 novembre 2003, n. 15.
Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap, anno scolastico 2003/2004 - Direttive.

AI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA SICILIA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI CGIL - CISL - UIL
ALL'A.N.F.F.A.S. - ONLUS SICILIA
AL COORDINAMENTO REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI HANDICAPPATI
Con espresso richiamo alle direttive emanate con circolare n. 16 del 13 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002, permane anche per il corrente anno scolastico 2003/2004 uno stato di assoluta incertezza sulla capacità delle istituzioni scolastiche di utilizzare i collaboratori scolastici (ex bidelli) nell'assistenza igienico-personale degli alunni portatori di handicap nell'ambito del processo di integrazione volto a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente protetto.
Funzione, questa, come si ricorderà, aggiuntiva rispetto all'assistenza di base di solo ausilio per l'accesso e lo spostamento degli alunni con handicap all'interno delle strutture e che le disposizioni contrattuali del comparto (contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001) riprese dall'ipotesi di accordo 2002/2005 (art. 47) hanno subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione (artt. 44, 46) nell'ambito degli autonomi percorsi di valorizzazione delle risorse umane cui le istituzioni scolastiche sono chiamate in relazione alle esigenze degli alunni con handicap o svantaggiati in funzione dei prefissati obiettivi d'integrazione (intesa ministeriale - organizzazioni sindacali 9 novembre 2001) con contestuale diritto a retribuzione aggiuntiva.
Previsione, tuttavia, che ad oggi non ha prodotto i risultati sperati sia per l'insufficiente numero di collaboratori scolastici partecipanti alle opportunità formative rispetto al crescente numero di alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo e dell'istruzione superiore che per il segnalato rifiuto in numerosi contesti degli stessi operatori allo svolgimento di mansioni di particolare impegno e disagio sul piano umano e relazionale, avuto riguardo all'età e personalità degli alunni da assistere nella cura dell'igiene della persona ed alle stesse aspettative dei familiari, con particolare riguardo all'età adolescenziale e al sesso in un rapporto di assoluta fiducia.
Sulla scorta delle direttive emanate con la citata circolare n. 16/2002, sono pervenuti dagli amministratori comunali e provinciali dell'Isola interpelli sulla legittimità e necessità al prosieguo del servizio in argomento a carico del bilancio degli enti locali ed il collegato allarme delle famiglie e delle associazioni di solidarietà familiare per l'eventuale sospensione del servizio rimanendo le stesse famiglie del tutto contrarie al previsto impiego degli ex bidelli, ritenuti non in grado di fronteggiare nell'arco della giornata un costante bisogno di aiuto personale dei numerosi alunni con "handicap grave" presenti nei plessi scolastici quale funzione aggiuntiva rispetto ai diversificati compiti di vigilanza delle strutture, accoglienza e sorveglianza degli alunni, collaborazione con il personale docente e amministrativo.
L'impiego da oltre un decennio nel servizio in argomento degli operatori sociali del terzo settore su incarico degli enti locali costituisce a giudizio delle stesse associazioni e delle parti sociali convocate in apposito tavolo di confronto, elemento non trascurabile di garanzia di "diritti soggettivi perfetti e d'immediata esigibilità" a carico della pubblica amministrazione che l'intero quadro normativo regionale e nazionale ha assegnato agli enti locali.
Si ricorda, altresì, che per effetto dell'intervenuto recepimento dell'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 con legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, art. 12, 2° comma, come integrato dall'art. 56, 36° comma della legge regionale n. 6/01, compete alle Province regionali per l'istruzione secondaria superiore ogni servizio di supporto organizzativo per gli alunni con "H" od in situazione di svantaggio ed ai comuni, a conferma della previgente disciplina, per i gradi d'istruzione inferiore.
Ne consegue l'obbligo per province e comuni di assicurare nell'ambito delle richiamate competenze in favore degli alunni con handicap, sia il servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche che il servizio di assistenza igienico-personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi soggetti rispetto al numero degli alunni ed alla disabilità sofferta.
Entrambi i servizi, si ricorda, sono di assoluta gratuità a prescindere dalla condizione economica dei rispettivi nuclei familiari (cfr. decreto n. 867 del 15 aprile 2003).
Essenziale appare, per gli obiettivi, la ricerca di forme di concertazione tra province e comuni in ambito locale o distrettuale per una gestione associata dei medesimi servizi a ridurre l'entità della spesa, ad agevolare l'accesso alle prestazioni, ponendo a frutto la continuità dei servizi già assicurati dai comuni negli anni decorsi anche per la frequenza delle scuole d'istruzione superiore, con stabilità degli operatori impiegati e fiducia delle famiglie (convenzioni, protocolli d'intesa etc.).
Ulteriore impegno si richiede per l'avvio dei progetti integrati individualizzati educativi, riabilitativi e di socializzazione all'interno e all'esterno delle scuole con impiego di personale qualificato di concerto ed a supporto delle istituzioni scolastiche con riguardo al profilo dinamico-funzionale ed al P.E.I. (cfr. art. 13, 1° comma-3° comma, legge n. 104/92).
In conclusione, si ribadisce che la soluzione prospettata con la presente direttiva trova espresso conforto nel vigente quadro normativo e nella riconosciuta esigibilità del diritto all'istruzione da parte di tutti i cittadini con disabilità (artt. 2, 3, 38 della Costituzione), stante il carattere specialistico delle richieste prestazioni non riconducibili alle mansioni dei collaboratori scolastici non qualificati seppur chiamati ad attività di semplice ausilio-supporto nella più articolata assistenza all'autonomia ed alla comunicazione posta a carico dei medesimi enti locali.
Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si richiede puntuale attuazione.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2003.46.2795)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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