REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2003 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 ottobre 2003.
Rettifica del decreto 19 novembre 2001, concernente approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Misterbianco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto il decreto n. 621/D.R.U. del 19 novembre 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato approvato e reso esecutivo, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 327 del 19 ottobre 2000 e n. 447 del 26 luglio 2001, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con i pareri ex art. 13 della legge n. 64/74 e con le modifiche di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca relative alla programmazione commerciale, prot. n. 5624 del 9 ottobre 2001, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Misterbianco, adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997 nonché, relativamente alla modifica dell'art. 17.1 delle norme di attuazione, con delibera consiliare n. 50 del 20 giugno 2000;
Visto il foglio prot. n. 11444/URB del 29 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 28686 del 6 maggio 2003, con il quale il responsabile dell'ufficio piano regolatore generale del comune di Misterbianco ha richiesto dei chiarimenti in ordine ad alcuni, indicati, punti del decreto sopraindicato di approvazione dello strumento urbanistico generale;
Vista la nota prot. n. 251 del 19 maggio 2003, con cui il servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, al fine di acquisire il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica - ai sensi della lett. B) dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78 - in merito alle problematiche sollevate dal comune di Misterbianco, ha sottoposto alla segreteria dello stesso consesso la proposta prot. n. 235 del 13 maggio 2003, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Con foglio prot. n. 1144/URB del 29 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 28686 del 6 maggio 2003 concernente l'oggetto, il comune di Misterbianco ha richiesto in ordine al decreto n. 621/2001 approvativo dello strumento urbanistico, chiarimenti e rettifiche allo stesso.
Con il suddetto foglio l'ufficio del piano regolatore generale ha fatto presente a questo Assessorato che le determinazioni assunte con il decreto sulle previsioni del piano regolatore generale, sono oggetto di dubbia interpretazione, precisamente in quattro punti che di seguito si riportano:
1)  Viene chiesto di specificare come deve essere inteso il parere espresso per l'osservazione n. 218/23 relativamente all'art. 15.3.1 delle norme di attuazione, alla luce di come lo stesso è stato interpretato dal progettista;
2)  Viene chiesto di specificare cosa si vuole intendere nel terzo comma del punto 6) del citato decreto n. 621/2001 dove è riportata la dicitura "non vengono (decise) in conformità alle deduzioni del progettista";
3)  Viene rilevato che tra le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale, quella proposta dalla ditta D'Angelo Domenico (peraltro presentata anche al comune ed individuata come osservazione n. 209), è stata dapprima rigettata e successivamente, invece, accolta;
4)  Viene chiesto se le aree interessate dalla osservazione n. 218 sono da intendersi vincolate o libere da vincoli in quanto parecchi pareri riportano la dizione "l'osservazione... si ritiene accoglibile... il ricorso a procedure espropriative richiede, però, l'attivazione di una apposita procedura di variante urbanistica", le numerose aree interessate da questo tipo di parere, sono state indicate dal progettista, sulla cartografia, come aree vincolate e per le stesse è stata apposta la postilla "il ricorso a procedure espropriative richiede l'attivazione di una procedura di apposita variante urbanistica";
Visto il decreto n. 621/2001 del 19 novembre 2001 con i relativi allegati;
In ordine ai superiori punti si osserva quanto di seguito:
-  Relativamente al superiore punto 1, appare opportuno premettere che con l'osservazione n. 218/23, proposta dall'amministrazione comunale è stato richiesto di eliminare il secondo comma dell'art. 15.3.1 (interventi consentiti - zona omogenea B3 - aree dei piani di recupero), delle norme di attuazione del piano adottato, sulla stessa l'Assessorato ha ritenuto di accogliere parzialmente con l'esclusione degli interventi di recupero edilizio.
E' palese che si tratta di una evidente impropria e incompleta formulazione della proposta di decisione in ordine al parziale accoglimento di questa parte dell'osservazione che, si conviene, possa dare adito a difficoltà interpretativa. Si ritiene, secondo la ratio della decisione che l'accoglimento parziale sia da interpretarsi correttamente nel senso che per gli interventi di recupero edilizio, elencati nel 1° comma (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia) non opera, logicamente, la soglia del lotto intercluso di mq. 1.000 previsto dal 2° comma, trattandosi di interventi sul patrimonio edilizio esistente senza modifica dei parametri edilizi preesistenti. Per cui i sopra elencati interventi di recupero edilizio sono, comunque, ammessi con concessione edilizia (o evidentemente con autorizzazione nei casi previsti per legge).
Resta, invece, confermato il 2° comma per tutti gli interventi elencati nel 1° comma, ad esclusione degli interventi di recupero edilizio prima specificati, e precisamente per gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione.
-  Relativamente al superiore punto 2, dall'esame degli atti si rileva che le osservazioni e/o opposizioni di cui al terzo comma del punto 6) del decreto n. 621/2001 sono state, invece, decise in conformità alle deduzioni del progettista e pertanto si ritiene che quanto riportato nel decreto dirigenziale sia dovuto ad un mero errore nella trascrizione del testo finale di tale provvedimento effettuata con strumento informatico.
-  Relativamente al superiore punto 3, effettivamente esiste una contraddizione nel citato decreto n. 621/2001, dal momento che, l'osservazione presentata dalla ditta D'Angelo Domenico, individuata dal comune al n. 209, è stata dapprima non accolta in conformità alle deduzioni del progettista così come recepite dal consiglio comunale e successivamente accolta con la seguente determinazione "corrisponde alla osservazione n. 209 e, come tale, viene accolta".
Rilevato che la determinazione assunta successivamente fa riferimento a quanto prima esplicitato come evidenzia l'uso della dizione "come tale", anche in questo caso si ritiene che la contraddizione sia originata da mero errore nella trascrizione del testo finale effettuata con strumento informatico e pertanto l'osservazione n. 209 è da considerare non accolta.
Relativamente al superiore punto 4, (...Omissis...).";
Visto il voto n. 210 del 30 luglio 2003 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere la proposta del servizio n. 4/D.R.U. soprariportata, ha espresso quanto di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Chiarisce che il combinato disposto delle due norme contenute negli artt. 15.3.1 e 15.3.7 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Misterbianco approvato con decreto n. 621/2001, in relazione all'accertata valenza accezionale del punto espressivo contenuto in tale decreto ("si accoglie parzialmente con l'esclu sione degli interventi di recupero edilizio"), dovrebbe avere la seguente lettura interpretativa autentica:
L'espressione "Tutti gli interventi elencati" deve essere intesa come limitata ai soli interventi di nuova edificazione in quanto:
a)  gli interventi di cui alla 1ª parte del 1° comma non possono rientrarvi in quanto fanno riferimento ad "edifici" preesistenti e non a lotti;
b)  non possono rientrarvi neppure gli interventi di "demolizione e ricostruzione", né quelli di "ampliamento e sopraelevazione" per lo stesso motivo, ossia perché presupponenti la preesistenza di edificio e non un lotto di terreno.
La superiore ermeneutica trova completamento, peraltro, nella disciplina edilizia per i lotti interclusi di cui al successivo punto 15.3.7 che, pertanto, si pone come completamento anche logico dell'iter urbanistico proposto dal comune per le zone interessate";
Vista la nota prot. n. 484 dell'11 settembre 2003 con la quale il servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, ritenendo doversi procedere all'emissione di un decreto di rettifica in ordine alle considerazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) indicati nella propria proposta prot. n. 235 del 13 maggio 2003, ha trasmesso il fascicolo inerente al servizio n. 6/D.R.U.;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato voto n. 210 del 30 luglio 2003 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità e ad integrazione della proposta del servizio n. 4/D.R.U., prot. n. 235 del 13 maggio 2003;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 621/D.R.U. del 19 novembre 2001, con il quale è stato approvato lo strumento urbanistico generale del comune di Misterbianco, nelle parti relative agli aspetti di cui ai punti 1), 2), e 3) della proposta prot. n. 235 del 13 maggio 2003 del servizio n. 4/D.R.U. soprariportata, è rettificato in conformità a quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 210 del 30 luglio 2003 che richiama ed integra la stessa proposta.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i sot toelen cati atti:
1)  proposta prot. n. 235 del 13 maggio 2003 del servizio n. 4/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 210 del 30 luglio 2003.

Art. 3

Il comune di Misterbianco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.44.2685)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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