REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2003 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 ottobre 2003.
Istituzione dell'anagrafe dei siti inquinati della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Visto il decreto ministeriale n. 185 del 16 maggio 1989;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista l'OPCM n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999;
Visto il testo definitivo dell'ANPA che individua i criteri per la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al comma 5 dell'art. 17 del D.M. n. 471/99;
Ritenuto di dover applicare il testo sopra citato per uniformare su scala nazionale la procedura relativa al l'istituzione e alla gestione dell'anagrafe e, per quanto riguarda i contenuti e la struttura dei dati essenziali, anche attraverso le modalità di trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente;
Visto il censimento e la mappatura delle aree po tenzialmente inquinate, relativi al Piano regionale delle bonifiche inserito nel Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e giudicato favorevolmente dalla direzione generale della Comunità europea con nota n. ENV.A.2.FP/jgD(2002)220445 del 28 maggio 2003;
Vista la nota n. 3404B del 24 febbraio 2003 del vice commissario delegato all'emergenza rifiuti;
Considerato che, per espletare compiutamente ed in modo ottimale la funzione di raccordo previsto dalla suddetta disposizione normativa, si rende necessario acquisire in modo sistematico ed uniforme le informazioni relative ai siti inquinati;
Ritenuto di dovere dare attuazione a quanto sopra attraverso la costituzione dell'anagrafe siti inquinati, in cui dovranno affluire tutte le informazioni relativamente a tutti i siti da bonificare;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e dell'art. 17 del D.M. n. 471/99 è istituita, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, l'anagrafe dei siti inquinati della Regione siciliana.

Art. 2

Il censimento e la mappatura delle aree potenzialmente inquinate, relativi al Piano regionale delle bonifiche inserito nel Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, è alla base dell'anagrafe dei siti da bonificare.
I dati del censimento seguiranno le procedure definite dall'art. 17, comma 2 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, secondo i criteri fissati dall'A.N.P.A. (ora A.P.A.T.).

Art. 3

1.  L'anagrafe dei siti da bonificare contiene:
a)  l'elenco dei siti da bonificare;
b)  l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi. A tal fine verranno attivate le province regionali cui compete l'attività di controllo ai sensi del l'art. 12 del D.M. n. 471/99.
2.  L'elenco dei siti da bonificare è predisposto ed aggiornato sulla base:
a)  delle notifiche dei soggetti di cui all'art. 6 del D.M. n. 471/99 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dallo stesso D.M.;
b)  delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dal D.M. n. 471/99;
c)  degli accertamenti eseguiti dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili;
d)  delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite abbiano individuato siti inquinati.
3.  L'anagrafe dei siti da bonificare individua:
a)  gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b)  i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c)  gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d)  la stima degli oneri finanziari.
4.  La Regione, a seguito dell'inserimento di un sito nell'anagrafe ne da comunicazione all'ufficio tecnico erariale competente ed al comune perché risulti dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 del comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune.
5.  Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile, e il proprietario del sito non provveda, nei termini di legge, il comune, o la Regione nel caso in cui l'evento interessi il territorio di più comuni, provvede a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, in danno dei soggetti responsabili.

Art. 4

E' istituita una commissione permanente, costituita dal direttore del dipartimento territorio ed ambiente o suo delegato, dal direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o suo delegato, da tre dirigenti tecnici del dipartimento territorio ed ambiente, da un dirigente della struttura commissariale delegata per l'emer genza rifiuti e da un segretario.
Compito della commissione è la verifica dei requisiti minimi necessari per l'inserimento dei siti inquinati da bonificare nell'anagrafe.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2003.
  PARLAVECCHIO 

(2003.44.2632)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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