REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2003 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 29 ottobre 2003.
Direttive relative all'attività di assistenza da parte di professionisti nei confronti dei detenuti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, la quale prevede la concessione, da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di agevolazioni finanziarie a favore di detenuti e internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività lavorative autonome;
Visti i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 16/99, così come sostituiti e aggiunti dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, i quali, in particolare, prevedono:
-  (comma 2) la nomina, da parte dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta del soggetto beneficiario delle agevolazioni in argomento, di una o più figure professionali che svolgano attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività;
-  (comma 3) la costituzione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine della assistenza di cui al comma precedente, dell'albo di professionisti di fiducia, cui possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile;
-  (comma 4) la durata annuale della predetta assistenza e l'obbligo della rendicontazione delle spese, a questo Assessorato, con cadenza mensile nel primo semestre e bimestrale nel secondo;
-  (comma 5) la decurtazione dal contributo concesso al detenuto (nella misura massima del 10% dello stesso) delle spese relative alla attività di assistenza e il pagamento di predette dopo presentazione di idonea documentazione contabile;
Visto il decreto n. 1607 del 20 maggio 2003, che, in forza della normativa sopra citata, ha istituito, presso questo Assessorato, l'albo regionale dei professionisti di fiducia che intendono assistere, nella fase di progettazione, realizzazione e avviamento della attività, ove richiesto, il soggetto cui viene concesso il contributo previsto dalla legge regionale n. 16/99;
Visto l'art. 8 dell'innanzi citato decreto n. 1607 del 20 maggio 2003, che rimanda ad un successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'indicazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione e il pagamento delle spese relative alle attività di assistenza in argomento;
Ritenuto di dovere provvedere sia all'emanazione di opportune direttive in merito a quanto indicato nel precedente comma, sia all'individuazione particolareggiata delle attività di assistenza previste dalla già citata legge regionale;

Decreta:
Art. 1
Modalità del conferimento dell'incarico e durata dello stesso

Al cittadino detenuto, che ha presentato, nell'istanza per l'ottenimento delle agevolazioni in argomento, apposita richiesta di assistenza, verranno affiancati uno o più professionisti, iscritti nell'albo regionale istituito ai sensi della normativa in riferimento, che saranno nominati dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Il professionista dovrà comunicare l'accettazione del l'incarico entro il termine di giorni 7 dalla data di ricevimento del provvedimento di nomina; la mancata accet tazione entro il termine sopra indicato sarà considerata quale rinuncia dell'incarico.
Sarà cura di questo Assessorato, ove l'assistenza dovesse essere prestata a un detenuto internato, prendere preventivi accordi con la struttura carceraria al fine di facilitare i contatti tra il professionista e il detenuto.
La durata dell'incarico sarà pari a mesi 12 dalla data di accettazione dell'incarico stesso.
Ove, per cause indipendenti dal buon operato del professionista, si registrasse un periodo di stasi nell'attività di assistenza, sarà obbligo del professionista stesso comunicare a questo Assessorato, la sussistenza di tale situazione; tale periodo non verrà preso in considerazione nel conteggio dei dodici mesi di durata dell'incarico.
Art. 2
Funzioni della figura del "tutor"

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/02, compito del professionista è quello di assistere il detenuto nella fase di progettazione, realizzazione e avvio dell'attività.
Una volta stabilito l'indispensabile rapporto fiduciario con il detenuto, l'attività del "tutor", avente come oggetto la creazione e l'avvio di una attività di impresa, sarà quella di fornire un supporto continuo che, a partire dalla fase di trasferimento al detenuto stesso della necessaria capacità gestionale autonoma, si concluderà con il reale avvio della attività lavorativa, a seguito dell'ottenimento delle agevolazioni contributive regionali.
Compito del "tutor" sarà, quindi, tramite il proprio supporto tecnico e di consulenza, il superamento di qualsiasi difficoltà che dovesse sorgere nel percorso intrapreso dal detenuto nonché il provvedere ad ogni adempimento burocratico per l'ottenimento di eventuali nulla osta e autorizzazioni da parte di enti pubblici.
Art. 3
Obblighi di rendicontazione

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, così come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/02, il professionista dovrà trasmettere a questo Assessorato regionale una dettagliata relazione circa l'attività di assistenza svolta, con cadenza mensile, nel corso del primo semestre, e bimestrale nel secondo semestre.
In particolare, la relazione finale, relativa all'ultimo bimestre, dovrà contenere:
-  una valutazione complessiva sull'inserimento lavorativo del detenuto;
-  informazioni in merito alle difficoltà emerse, ai tentativi posti in essere per il superamento delle stesse e ai risultati conseguiti.
Art. 4
Determinazione del compenso e modalità di pagamento

Al professionista, incaricato dell'attività di assistenza in argomento, spetta un compenso pari al 10% del contributo concesso al detenuto. La predetta spesa, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/99, cosi come modificato dall'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 16/02, verrà decurtata dal contributo me de simo.
Al professionista, dopo la trasmissione della prima relazione mensile e su presentazione di relativa fattura, spetta, a richiesta, una anticipazione pari a un dodicesimo dell'importo totale del compenso dovuto.
Il saldo verrà liquidato, sempre su presentazione di fattura, allo scadere dei dodici mesi di assistenza al detenuto e dopo la trasmissione della relazione finale relativa all'ultimo bimestre.
Art. 5
Termine anticipato o revoca dell'incarico

Nei casi di rinuncia, da parte del detenuto, al progetto di avvio dell'attività lavorativa, od ove oggettive e insuperabili difficoltà, che il professionista dovrà comunicare con immediatezza a questo Assessorato, non consentissero la realizzazione dell'attività lavorativa stessa, l'incarico di assistenza verrà interrotto e al professionista spetterà, quale saldo, un compenso determinato sulla base dell'effettiva durata in mesi dell'attività svolta.
Qualora, invece, si verificasse una negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico assegnato, che causasse la mancata realizzazione o un grave rallentamento dell'avvio dell'attività lavorativa, o nei casi di mancata rendicontazione nei termini indicati nel precedente art. 3, l'incarico di assistenza verrà revocato, nessun compenso sarà dovuto, quale saldo, al professionista e lo stesso sarà tenuto al rimborso dell'eventuale anticipo percepito.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 29 ottobre 2003.
  CIMINO 

(2003.44.2669)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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