REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 16 ottobre 2003.
Decadenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Acireale e nomina del commissario regionale per la gestione del comune.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;
Visto il testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota del segretario generale di Acireale, prot. n. 19100 del 9 settembre 2003, pervenuta in data 30 settembre 2003 e registrata al n. 15567, con la quale viene trasmessa copia della sentenza n. 2700 del 29 agosto 2003, depositata l'8 settembre 2003 alla cancelleria del tribunale di Catania, che dichiara la decadenza dell'avv. Garozzo Antonino dalla carica di sindaco del comune di Acireale "per ineleggibilità preesistente";
Vista la citata nota del comune di Acireale che, a norma dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, attesta che il dispositivo della sentenza è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Acireale il 9 settembre 2003 e trasmesso al sindaco in pari data;
Visto il ricorso elettorale del 26 giugno 2003, presentato al tribunale di Catania, con il quale viene richiesta:
-  la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco del comune di Acireale, avv. Antonino Garozzo, e la dichiarazione di decadenza dello stesso alla predetta carica;
-  la dichiarazione di scioglimento del consiglio comunale, con conseguente obbligo di procedere al rinnovo integrale delle operazioni elettorali;
Vista la decisione del tribunale n. 2700 del 29 agosto 2003 che, in accoglimento del ricorso elettorale, ha dichiarato l'avv. Antonino Garozzo ineleggibile alla carica di sindaco del comune di Acireale, nell'ambito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 ed il 26 maggio 2003 e, per l'effetto, ha dichiarato la decadenza dello stesso dalla carica;
Visto l'art. 175 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, il quale dispone che le "condizioni previste come causa di ineleggibilità per le cariche di consigliere, di assessore e di sindaco rendono nulla l'elezione, se preesistono, determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono";
Rilevato che:
-  la presentazione della lista è una fattispecie unitaria di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di sindaco, sia l'elenco dei candidati al consiglio comunale, sia il programma amministrativo;
-  la designazione del candidato alla carica di sindaco rappresenta, perciò, una condizione essenziale per la valida presentazione della lista;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 35/1997 che dispone il collegamento tra il voto alla lista, che si trasmette al sindaco collegato, e l'attribuzione alla lista collegata al sindaco eletto del 60% dei seggi assegnati al comune;
Rilevato che tra il candidato sindaco e la lista (o le liste) collegata vi è un rapporto di integrazione che costituisce un tratto significativo della recente riforma del sistema elettorale amministrativo, legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche;
Ritenuta, per le superiori considerazioni, l'indivisibilità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per cui dalla dichiarata decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco o dalla nullità delle elezioni deriva, quale effetto riflesso necessitato dal nuovo sistema elettorale, la decadenza di tutti gli atti dell'unico ed unitario procedimento sfociato nell'elezione del consiglio comunale e del sindaco e, quindi, anche la cessazione dalla carica della giunta e del consiglio;
Ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/1997, nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, vada interpretato nel senso che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza non comporta la cessazione dalla carica del rispettivo consiglio quando la decadenza è accertata per cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute alle elezioni;
Richiamata la motivazione della citata sentenza con la quale, al fine di individuarne il giudizio e stabilirne la portata secondo un processo logico, si perviene alla conclusione che le conseguenze negative per le liste connesse al candidato sindaco eletto, rappresentano il legale corollario della dichiarazione di ineleggibilità preesistente del sindaco;
Ritenuto che la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco eletto rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale;
Visto l'art. 56, comma 2, del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, che dispone: "nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza (non definitiva) che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'ufficio ispettivo dell'Assessorato";

Decreta:


Art. 1

Prendere atto della sentenza del tribunale di Catania n. 2700 del 29 agosto 2003, con la quale viene dichiarata la decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco del comune di Acireale con i conseguenti effetti necessitati sulla permanenza nella carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il dott. Zaccone Onofrio, in servizio presso l'ufficio ispettivo di questo Assessorato, commissario regionale per la gestione del comune di Acireale, in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario regionale è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto n. 28/serv.2/S.G del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 16 ottobre 2003.
  D'AQUINO 

(2003.43.2550)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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