REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 9 ottobre 2003, n. 8.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Premessa
Sono pervenuti a questa Amministrazione diversi quesiti circa alcune modalità applicative della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e comportamento tra le amministrazioni comunali, si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle sottoelencate problematiche.
Art. 2, comma 2, lett. d), legge regionale n. 28/99. Produttori agricoli
La norma in argomento prevede che nel territorio della Regione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 28/99 non si applicano ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto: orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è stato sostituito il contenuto dell'art. 2135 del codice civile con la ridefinizione dell'imprenditore agricolo e delle attività che possono essere svolte dal medesimo.
Pertanto, nel caso di attività di vendita svolta da imprenditori agricoli e loro associati occorre fare riferimento al predetto decreto e non più alla legge n. 59/63.
Si ritiene, infatti, che il predetto decreto legislativo in virtù del rinvio dinamico alla normativa nazionale previsto dalla legge regionale n. 28/99 trovi applicazione nel territorio della Regione siciliana.
In ordine ai requisiti previsti per l'esercizio della suddetta attività si richiama, in particolare, il parere del MAP prot. n. 547636 del 5 febbraio 2003.
Con il suddetto parere il Ministero, sebbene confermi che il predetto decreto legislativo n. 228, nel prevedere l'istituto della comunicazione non fa esplicito richiamo al possesso dei requisiti dei locali nei quali esercitare, al rispetto dei regolamenti di polizia urbana annonaria ed igienico-sanitaria, ai regolamenti edilizi e alle norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso degli stessi, ritiene comunque che il rispetto dei predetti requisiti è imprescindibile ove i medesimi facciano riferimento all'esercizio dell'attività commerciale.
Art. 3, comma 1, legge regionale n. 28/99. Settori merceologici
La mancata approvazione di un apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici implica l'automatica applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Pertanto, anche nella Regione siciliana i settori merceologici sono stati ricondotti a due: alimentare e non alimentare.
Conseguentemente, dal 25 dicembre 2002, non trovando più applicazione lo specifico allegato alla legge regionale n. 28/99, la vendita dei prodotti per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa, è da ricondurre al solo settore non alimentare.
Inoltre, nelle more che si pervenga ad una revisione della modulistica approvata con decreto n. 722 del l'8 maggio 2001, che tenga conto delle vigenti disposizioni (settore alimentare e non alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/98), la stessa potrà essere opportunamente modificata a cura delle amministrazioni comunali.
Art. 3, comma 1, legge regionale n. 28/99. Mangimi per animali
In conformità all'orientamento ministeriale (MAP) espresso con il parere prot. n. 511902 del 30 settembre 2002, i mangimi per gli animali sono da ritenersi appartenenti al settore merceologico alimentare.
Conseguentemente l'attività di vendita degli stessi è sottoposta all'osservanza delle norme che si applicano a tale settore.
Relativamente alla commercializzazione di animali vivi, anche nel caso in cui si tratti di quelli rientranti nella catena distributiva finalizzata all'alimentazione, si precisa che gli stessi sono da ritenersi appartenenti al settore merceologico non alimentare, come peraltro ribadito nel richiamato parere ministeriale.
Art. 3, comma 3, lett. b), legge regionale n. 28/99. Requisiti professionali
L'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 28/99 definisce "il commercio al dettaglio" come l'attività svolta da chi professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio e le rivende, (...).
La norma in argomento riconosce come requisito professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale, l'avere esercitato in proprio per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio "l'attività di vendita" all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari (...).
Da una organica lettura delle richiamate disposizioni, si desume che, ai fini del riconoscimento del requisito professionale occorre fare riferimento alla sola fase della vendita.
Pertanto, l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari di propria produzione effettuata per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio da artigiani iscritti al relativo albo, costituisce requisito professionale di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 28/99.
Art. 3, comma 3, lett. c), legge regionale n. 28/99. Requisiti professionali
Secondo quanto previsto dalla norma in esame il requisito professionale può essere riconosciuto solo a coloro i quali risultino essere stati iscritti nell'ultimo quinquennio, antecedente alla data di entrata in vigore della legge, al registro esercenti il commercio di cui alla legge n. 426/71.
Il 7° capoverso dell'art. 3 della circolare n. 3 del 7 aprile 2000 prevede inoltre che il suddetto requisito possa essere riconosciuto a coloro i quali hanno frequentato con esito positivo, nell'ultimo quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 28/99, un corso abilitante pur non avendo conseguito l'iscrizione al registro esercenti commercio.
Appare evidente, pertanto, stante la fissazione del suddetto limite temporale, che non può riconoscersi il suddetto requisito professionale qualora la frequenza del corso sia stata svolta in data antecedente al quin quennio.
Art. 7, legge regionale n. 28/99. Esercizi di vicinato
Come già precedentemente evidenziato, con decorrenza dal 25 dicembre 2002 anche nel territorio della Regione siciliana trovano applicazione i settori merceologici di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.
In conseguenza di ciò ogni riferimento ai raggruppamenti dell'allegato alla legge è da considerarsi su-perato.
Pertanto, il regime della comunicazione previsto dalla legge per il solo raggruppamento III è da ritenersi applicabile a tutto il settore non alimentare.
Le autorizzazioni rilasciate per il commercio di prodotti rientranti negli ex raggruppamenti merceologici non alimentari II e III danno titolo a porre in vendita tutti i prodotti di cui al settore non alimentare.
Art. 14, comma 1, legge regionale n. 28/99. Orari di vendita
L'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 28/99, così come modificato ed integrato dall'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, prevede la non applicabilità alle attività in esso elencate delle disposizioni in materia di orari di vendita.
La suddetta deroga trova applicazione qualora le attività previste siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
Per l'accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al reddito prodotto dall'attività per cui è prevista l'applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle attività residuali.
Art. 22, legge regionale n. 28/99. Sanzioni
Come è noto con l'articolo in esame la competenza per le violazioni amministrative previste dalla legge è stata attribuita ai sindaci.
Secondo quanto previsto dalle circolari dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze n. 8509 del 13 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 2000 e n. 15 del l'8 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, i versamenti relativi alle sanzioni pecuniari e devono essere effettuate, a cura dei soggetti sanzionati, tramite versamento diretto in tesoreria o anche tramite conto corrente postale intestato a ciascuno degli uffici di cassa provinciale dell'Istituto cassiere della Regione, Banco di Sicilia S.p.A., utilizzando i numeri di conto corrente postale indicati nella suddetta circolare n. 8509.
Le entrate relative al pagamento delle suddette sanzioni affluiscono al capitolo 1742, capo 23 (ex capitolo 2591), sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio.
La corretta e scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni consentirà tra l'altro a questa amministrazione di provvedere alla liquidazione in favore di codesti enti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999.
Considerata comunque, la necessità di corrispondere le suddette somme sulla base di dati certi circa l'entità del gettito delle sanzioni amministrative irrogate e di operare un riscontro con il rendiconto consultivo generale della Regione dell'anno di riferimento, si reputa necessario acquisire con cadenza annuale l'elenco delle ordinanze emesse e notificate e gli estremi dei relativi pagamenti.
I suddetti elementi, a regime, dovranno pervenire a questa amministrazione entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Inoltre, entro il mese di dicembre c.a. dovranno pervenire gli elenchi delle ordinanze emesse e notificate e gli estremi dei relativi pagamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Questa amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 e dagli artt. 220 e 226 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si riserva, a tutela degli interessi della Regione, di effettuare ogni azione di vigilanza di competenza sulla riscossione e sulla corretta imputazione dei versamenti in argomento.
Art. 29, comma 3, legge regionale n. 28/99. Subingresso
Come chiaramente disposto dalla norma in esame, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e nel caso di grandi strutture di vendita anche alla Regione.
Si ribadisce pertanto che i suddetti adempimenti non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione.
In conformità alla suddetta disposizione, la modulistica approvata con decreto n. 722 dell'8 maggio 2001 prevede nelle annotazioni che copia del modello di comunicazione, corredata dagli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del comune, debba essere presentata al registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove è ubicato l'esercizio, che deve provvedere agli adempimenti di iscrizione di competenza qualora non sia giunta da parte del comune comunicazione contraria.
  L'Assessore: CIMINO 

(2003.42.2514)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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