REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 ottobre 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Piraino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 413 del 2 maggio 1990, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Piraino;
Visto il foglio prot. n. 5187 del 16 maggio 2003, nonché l'ulteriore foglio prot. n. 5434 del 22 maggio 2003, con i quali il comune di Piraino ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la variante allo strumento urbanistico generale, adottata con delibera consiliare n. 42 del 22 novembre 2002, al fine di destinare a zona F/4, un'area già prevista a zona E, a zona A e ad una zona d'interesse naturale paesaggistico;
Visto il foglio prot. n. 8587 dell'11 agosto 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47878 del 19 agosto 2003, con il quale il comune di Piraino ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato con la nota prot. n. 46822 dell'agosto 2003;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 42 del 22 novembre 2002, divenuta esecutiva giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale è stata adottata una variante al vigente piano regolatore generale, relativamente alla modifica dell'art. 32 del R.E., alla individuazione di una zona F/4 e all'integrazione delle norme di attuazione con l'art. 28/bis;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, non datata, a firma del .segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la presentazione di n. 2 di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;
Vista l'apposita relazione sulle osservazioni e/o opposizioni redatta dal progettista;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 3 aprile 2003, avente per oggetto "variante al piano regolatore generale esame delle opposizioni ed osservazioni alla delibera consiliare n. 42 del 22 novembre 2002.";
Vista la nota prot. n. 9420 del 9 maggio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizione in merito alla variante in argomento;
Visto il parere, favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, con nota prot. n. 5630 del 20 novembre 2001;
Vista la nota n. 15929 del 22 ottobre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, ai fini del vincolo idrogeologico, ha autorizzato a condizioni i lavori riguardanti la variante in oggetto;
Visto il parere n. 22 del 15 settembre 2003, espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 4095, dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
In atto il comune di Piraino è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 413 del 2 maggio 1990, i cui vincoli risultano decaduti;
Il comune di Piraino, con deliberazione consiliare n. 42 del 22 novembre 2002, ha adottato una variante al citato strumento urbanistico al fine di:
1)  al punto 1, modificare l'art. 32 del vigente registro esercenti commercio, relativamente alle altezze dei locali ad uso non abitativo;
2)  ai punti 2 e 3, potere espropriare per pubblica utilità un'area sulla quale risulta necessario realizzare opere di consolidamento a salvaguardia del margine del centro storico, tenuto conto che l'area interessata risulta indicata come zona a rischio di frana nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto A.R.T.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Occorre evidenziare, in ordine al punto 1 della deliberazione di che trattasi, che questo Assessorato, con nota prot. n. 37661 del 19 giugno 2003, ha restituito la proposta variazione non ritenendola nel merito approvabile.
In ordine ai punti 2 e 3 di cui alla delibera consiliare n. 42 del 22 novembre 2002, per quanto desumibile dalla allegata documentazione emerge che l'area per la quale si chiede la variazione, in atto è destinata dal vigente piano regolatore generale, rispettivamente a zona E, di verde agricolo, a zona A, urbana di interesse storico e particolare pregio ambientale e ad una zona d'interesse naturale paesaggistico.
La variante proposta classifica dette aree a zona F/4, soggetta a consolidamento.
Ciò premesso e considerato che:
-  Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, giusta attestazione avviso dell'avvenuta pubblicità degli atti a cura del responsabile del servizio tecnico comunale;
- la legittimità sulla regolarità dell'adunanza consiliare, relativa alla seduta deliberativa di adozione della variante, nonché sulla regolare esecuzione della pubblicità degli atti e sulla presentazione di n. 2 osservazioni avverso la variante in argomento è stata certificata dal segretario comunale in data 17 maggio 2003;
- il progetto relativo ai lavori di consolidamento del centro urbano: zona Guardiola sotto Matrice e Torre Saracena, oggetto della variante in questione, è stato approvato in linea tecnica dall'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1093, in data 2 gennaio 2001;
-  La verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dell'area, destinata ad accogliere l'intervento in variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, che ha reso parere favorevole a condizione, con nota prot. n. 9420 del 9 maggio 2003;
-  La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, nel merito della variante in questione, ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi del decreto n. 636 del 13 maggio 1981, per quanto di competenza, ha reso parere favorevole a condizione all'approvazione dell'intervento programmato, con nota prot. n. 5630/2001 del 20 novembre 2001, ai sensi dell'art. 151 del testo unico, giusto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
-  L'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, con nota prot. n. 15929 del 22 ottobre 2001, ha autorizzato a condizione, ai fini del vincolo idrogeologico, salvo diritti dei terzi, la variante di che trattasi;
-  Con decreto n. 458 del dipartimento territorio e ambiente è stata impegnata, in favore del comune di Piraino, per i lavori di consolidamento del centro urbano ed, in particolare, per la zona oggetto della presente variante, la somma di L. 12.000 milioni;
-  La variante, in relazione alle finalità indicate nell'intervento progettuale, riveste un rilevante interesse pubblico, e non incide sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigente;
-  Le osservazioni presentate sono decise in conformità alle valutazioni rese dall'ufficio tecnico per le motivazioni in essa contenute;
Per quanto sopra premesso e considerato, è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Piraino, adottata con deliberazione consiliare n. 42 del 22 novembre 2002, limitatamente ai punti 2 e 3, relativamente alla classificazione di un'area a zona territoriale omogenea F4, zona soggetta a consolidamento, così come evidenziata nella tav. B5, dello stralcio di piano regolatore generale presentato e regolamentata dalla norma integrativa posta con l'art. 28bis, trascritto sullo stesso elaborato grafico e riportato nella proposta di delibera sopracitata.
Restano salvi le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri sopracitati.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 22 del 15 settembre 2003, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 22 del 15 settembre 2003, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Piraino, adottata con la delibera consiliare n. 42 del 22 novembre 2002, relativamente alla classificazione di un'area a zona territoriale omogenea F/4, zona soggetta a consolidamento, ed alla rispettiva norma integrativa posta con l'art. 28/bis.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 22 del 15 settembre 2003;
2)  delibera consiliare n. 42 del 22 novembre 2002;
3)  delibera consiliare n. 9 del 3 aprile 2003;
4)  relazione tecnica;
5)  tav. B5 del piano regolatore generale vigente;
6)  tav. B5 del piano regolatore generale con visualizzazione della variante.

Art. 3

Il comune di Piraino resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.42.2483)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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