REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 ottobre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prot. n. 3086, privo di data, e prot. n. 10414 del 7 aprile 2003, quest'ultimo pervenuto in data 14 aprile 2003 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 25619 del 15 aprile 2003, con i quali il comune di Rosolini ha trasmesso la variante allo strumento urbanistico generale riguardante la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e la conseguente modifica dei piani particolareggiati della zona B3/2 viale Aldo Moro e della zona B3/6 via Gonzaga;
Vista la delibera consiliare n. 17 del 23 aprile 2002, avente ad oggetto adozione variante al piano regolatore generale e piani particolareggiati zona B3/2 viale Aldo Moro e zona B3/6 via Gonzaga relativa alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 14 novembre 2002, a firma del sindaco e del segretario generale del comune di Rosolini, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 9 osservazioni ed opposizioni avverso la variante adottata con la delibera n. 17 del 23 aprile 2002;
Viste le osservazioni ed opposizioni di cui alla suddetta certificazione;
Visti gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 74 del 12 dicembre 2002, con la quale il consiglio comunale di Rosolini ha formulato, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni;
Vista l'osservazione, a firma Calabrese Concetto - Zocco Giorgio, pervenuta direttamente a questo Assessorato ed assunta al protocollo n. 12295 del 20 febbraio 2003;
Vista la nota prot. n. 13093 del 29 luglio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, nel confermare il precedente proprio parere espresso sul piano regolatore generale e sulla variante in argomento con nota prot. n. 3030 del 17 marzo 1995, ha dettato alcune prescrizioni relativamente al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 12930/B del 3 giugno 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ha concesso al comune di Rosolini l'autorizzazione alla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale;
Vista la nota prot. n. 115 del 9 maggio 2003, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati, la proposta di parere n. 23 dell'8 maggio 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Con D.C.C. n 36 del 24 aprile 1995 il comune di Rosolini adottava atti ed elaborati del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, vistati dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con note prot. n. 14354/94 e prot. n. 3030/95 del 17 marzo 1996.
Con decreto n. 435 del 21 settembre 1998 veniva approvato, con prescrizioni e modifiche poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 522 del 6 agosto 1997 e n. 645 del 7 maggio 1998, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Rosolini.
Con i succitati voti n. 522/97 e n. 645/98 il Consiglio regionale dell'urbanistica, tra l'altro, rilevava che "...la fascia di rispetto del cimitero riportata nelle tavole non è conforme alle norme di legge, in quanto la riduzione di tale fascia deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti." e, pertanto, prescriveva il ripristino, negli elaborati di piano, della fascia pari a 200 ml.; di conseguenza, dovevano essere disattese le previsioni urbanistiche comprese all'interno di detta fascia di inedificabilità assoluta.
Venivano, pertanto, disattese:
-  le prescrizioni esecutive relative al P. P. zona B3/6 di via Gonzaga in quanto interamente ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale;
-  la zona F3/24 attrezzature pubbliche di interesse generale;
-  la zona F2/21 attrezzature pubbliche di interesse comune;
-  la zona G4/2 verde privato urbano;
-  la zona F1/9 aree pubbliche per l'istruzione;
-  la zona F4/11 zone per attrezzature private di interesse comune (centrale telefonica);
-  la zona G1/9 verde attrezzato per lo sport;
-  la zona F3/5 attrezzature pubbliche di interesse generale;
-  la zona F4/16 zone per attrezzature private di interesse comune (stazione di servizio carburanti);
-  la zona F2/22 attrezzature pubbliche di interesse comune;
-  la zona G4/3 verde privato urbano;
-  parte della zona D5/3 commerciali, direzionali, centri di quartiere e terziarie;
-  i parcheggi;
-  veniva assentito, ridimensionato alla parte ricadente all'esterno della fascia di rispetto dei 200 ml., il P.P. zona B3/2 di via Aldo Moro.
Rilevato:
Con delibera consiliare n. 17 del 23 aprile 2002, il comune di Rosolini ha adottato, in variante al piano regolatore generale vigente, la zonizzazione delle aree non più ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di inedificabilità, sulla scorta dell'acquisita autorizzazione, prot. n. 12930 del 3 giugno 1999, resa dal-l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa di riduzione della stessa fascia cimiteriale da 200 ml. a 100 ml.
Per come si legge nella proposta di deliberazione il comune non ha assoggettato detta variante al parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa in quanto, con l'atto deliberativo n. 17/02, sarebbero state riproposte le previsioni del piano regolatore generale e dei P.P., disattese dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulle quali era stato acquisito il parere di quell'ufficio n. 14354794-3030/95 del 17 marzo 1996 nonché la stessa zonizzazione.
Con lo stesso atto deliberativo n. 17 del 23 aprile 2002, il comune ha adottato i piani particolareggiati denominati zona B3/2 viale A. Moro e zona B3/6 via Gonzaga; anch'essi disattesi a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto ricadenti in parte o totalmente all'interno della fascia cimiteriale.
La zonizzazione proposta nella fascia di rispetto svincolata prevede la riconferma della zona B3/6 a ovest del cimitero e della porzione della zona B3/2 posta a sud del cimitero stesso.
Vengono, altresì, confermate, così come previste nel piano regolatore generale adottato nel 1995, la zona F2/21 (centro sociale) a nord della zona B3/6, i parcheggi all'interno del P.P. B3/6, la zona G4 ad est del cimitero, parte della zona F3/5.
Come si evince dalle tavole inerenti la variante in argomento, procedendo da est verso ovest del cimitero in senso antiorario, vengono apportate le seguenti modifiche alla zonizzazione di cui al piano regolatore generale adottato nel 1995:
-  G4 in sostituzione della zona F3/24;
-  G2 in sostituzione dell'area F1/9;
-  F3/5 in sostituzione della G1/9 e di parte della F4/11.
Risulta identificato come ricadente in zona B parte della F4/11:
-  F2/50 in sostituzione della F4/16;
-  G4 in sostituzione della F2/22;
-  G1/9 in sostituzione della G4/3.
Le previsioni di cui alla variante di che trattasi sono normate dalle norme di attuazione integrative e, in particolare:
-  art. 24b: zona B3/2;
-  art. 24f: zona B3/6;
-  art. 43: zona F2;
-  art. 44: zona F3;
-  art. 49: zona G1.
Risultano, infine, individuate le sotto riportate zone, ricadenti in parte all'interno della fascia di rispetto cimiteriale dei 100 ml. proposta:
-  zone G4 verde privato urbano;
-  zona G2 verde pubblico di quartiere;
Piani particolareggiati:
Zona B3/2 viale Aldo Moro
L'area della superficie di mq. 46.013 ubicata in contrada Pianazzo risulta suddivisa in 12 isolati. Sono previsti n. 63 lotti edificabili con superficie variabile.
La superficie fondiaria è pari a mq. 23.351. La volumetria totale, comprensiva del volume esistente pari a mc. 28.375, è di 64.452 mc. di cui 1.590 mc. per la realizzazione di un edificio commerciale.
Gli abitanti esistenti e da insediare risultano 629.
Le norme di attuazione prevedono, tra l'altro, il reperimento di 9 mq./ab. per gli standards urbanistici.
Zona B3/6 via Gonzaga
L'area della superficie di mq. 39.652 ubicata in contrada Perpetua risulta suddivisa in 20 isolati nell'ambito dei quali si prevedono 86 lotti edificabili con superficie variabile.
La volumetria totale, comprensiva del volume esistente pari a mc. 3.289, è di 60.941 mc. di cui mc. 1.435 destinati ad attività commerciale.
Gli abitanti esistenti o insediabili risultano 595.
Le norme di attuazione prevedono, tra l'altro, il reperimento di 9 mq./ab. per gli standards urbanistici.
Considerato:
-  Per quanto riguarda l'iter del procedimento si osserva anzitutto che l'atto deliberativo, che non richiama alcuna norma di riferimento, è riconducibile a due distinte procedure e precisamente quella di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativa alla variante al piano regolatore generale a seguito della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, e quella di cui all'art. 12 lett. c), relativa ai piani particolareggiati delle zone B.3.2 e B.3.6, in quanto attuazione di previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, trasmesso ma non ancora approvato dall'A.R.T.A.
-  Va altresì osservato, che, non risulta ammissibile la mancata acquisizione dello specifico parere ex art. 13 della legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile, in quanto contrariamente a quanto affermato nella proposta di deliberazione contenuta nell'atto consiliare n. 17/2002, la variante proposta comporta alcune rilevanti modifiche rispetto alla precedente pianificazione, quali ad esempio, la modifica delle attrezzature e l'aumento della densità fondiaria nella zona B.3.6 da 3 mc./mq. a 4 mc./mq.
-  Nel merito delle previsioni progettuali inerenti la variante al piano regolatore generale si rileva che, per come riportato nella relazione integrativa trasmessa dal comune di Rosolini, con nota n. 10414 del 7 aprile 2003, le zone classificate B.3.2 e B.3.6 non presentano i requisiti dimensionali minimi prescritti dal decreto interministeriale n. 1444/68, risultando le densità territoriali rispettivamente pari a 0,62 mc./mq. e 0,96 mc./mq.
-  Per quanto sopra le suddette zone vanno classificate quali zone C e, conseguentemente, le aree per attrezzature di cui agli standards urbanistici dovranno essere dimensionate secondo il parametro di 18 mq./ab. e non in misura di 9 mq./ab. come previsto nella variante in argomento.
Per tutto quanto sopra, si è dell'avviso che la variante adottata con delibera n. 17 del 23 aprile 2002 sia da restituire al comune affinché venga rielaborata in conformità a quanto specificato nelle suddette considerazioni. Di conseguenza non si procede, in questa fase, all'esame delle osservazioni ed opposizioni.
Si rammenta infine, che, a seguito dell'autorizzazione per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, in atto le aree ricadenti nella fascia svincolata sono da intendersi quali "zone bianche" in quanto non normate e pertanto sussiste l'obbligo da parte del comune di Rosolini a procedere alla pianificazione delle stesse.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 217 del 30 luglio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
-  che il comune di Rosolini, con delibera del consiglio comunale n. 36 del 24 aprile 1995 adottò atti ed elaborati del piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, vistati dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot. n. 14354/94 e n. 3030/95 del 17 marzo 1995;
-  che con i voti nn. 522/97 e 645/98 il Consiglio regionale dell'urbanistica, tra l'altro, rilevò che "...la fascia di rispetto del cimitero riportata nelle tavole non è conforme alle norme di legge, in quanto la riduzione di tale fascia deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti", ed ancora "...per quanto riguarda il ripristino della fascia di rispetto cimiteriale, si deve rilevare che tale prescrizione trae origine dal rispetto di norme sanitarie sovraordinate rispetto alla pianificazione comunale, pertanto la soluzione urbanistica del problema può essere ricercata soltanto dopo l'espletamento delle procedure previste all'uopo dalle leggi e dai regolamenti sanitari...", cosicchè, prescrisse il ripristino, negli elaborati di piano, di una fascia di rispetto estesa 200 mt.; di conseguenza, vennero disattese le previsioni urbanistiche comprese all'interno di detta fascia di inedificabilità assoluta;
-  che con decreto n. 435 del 21 settembre 1998 fu approvato il piano regolatore generale del comune di Rosolini con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, con le prescrizioni e le modifiche poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i predetti voti n.522 del 6 agosto 1997 e n. 645 del 7 maggio 1998.
Vennero, pertanto, disattese:
-  le prescrizioni esecutive relative al P.P. zona B3/6 di via Gonzaga, in quanto interamente ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale;
-  la zona F3/24 attrezzature pubbliche di interesse generale;
-  la zona F2/21 attrezzature pubbliche di interesse comune;
-  la zona G4/2 verde privato urbano;
-  la zona F1/9 aree pubbliche per l'istruzione;
-  la zona F4/11 zone per attrezzature private di interesse comune;
-  la zona G1/9 verde attrezzato per lo sport;
-  la zona F3/5 attrezzature pubbliche di interesse generale;
-  la zona F4/16 zone per attrezzature private di interesse comune;
-  la zona F2/22 attrezzature pubbliche di interesse comune;
-  la zona G4/3 verde privato urbano;
-  parte della zona D5/3 commerciali, direzionali, centri di quartiere e terziarie,
-  parcheggi.
Venne, parzialmente, assentito, poiché ridotto alla sola parte ricadente all'esterno della fascia di rispetto dei 200 mt., il P.P. zona B3/2 di via Aldo Moro.
Valutato
-  che il comune di Rosolini, previa autorizzazione alla riduzione della fascia cimiteriale da 200 mt. a 100 mt., prot. n. 12930 del 3 giugno 1999, ottenuta dal-l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa a seguito del parere favorevole espresso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, in data 1 giugno 1999, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 5 settembre 1997, ha adottato con delibera consiliare n. 17 del 23 aprile 2002 apposita variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 435 del 21 settembre 1998, unitamente ai piani particolareggiati denominati zona B3/2 viale A. Moro e zona B3/6 via Gonzaga, riguardante le porzioni di territorio prima disattese, in quanto ricadenti all'interno della citata fascia di rispetto cimiteriale estesa per 200 ml., anziché 100 mt., prevedente la zonizzazione delle aree non più ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale;
-  che il comune di Rosolini, siccome si evince dall'atto deliberativo di C.C. n. 17/02, non ha preventivamente assoggettato detta variante al parere ex art. 13 della legge n. 64/74 da parte dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, in quanto ha ritenuto valido il parere già reso da quell'ufficio prot. n. 14354/94 e n. 3030/95 del 17 marzo 1995 sul piano regolatore generale e sui P.P. già adottati e trasmessi per l'approvazione e poi stralciati per le ragioni anzi esposte;
-  che nella zonizzazione adottata con delibera consiliare n. 17 del 23 aprile 2002 nella fascia di rispetto svincolata è prevista, nel complesso, la riconferma della zona B3/6 a ovest del cimitero e della porzione della zona B3/2 posta a sud del cimitero stesso. Vengono, pertanto, confermate nel complesso ed aggiornate le previsioni del piano regolatore generale già adottato nel 1995, con alcune modifiche.
Le previsioni inerenti la variante di che trattasi sono normate da norme di attuazione integrative e, in particolare:
il piano particolareggiato di zona B3/2 viale Aldo Moro riguardante una superficie di mq. 46.013 ubicata in contrada Pianazzo risulta suddiviso in 12 modesti isolati, con una superficie fondiaria complessiva pari a mq. 23.351 ed una volumetria totale di 64.452 mc., comprensiva del volume esistente pari a mc. 28.375, di cui 1.590 mc. per la realizzazione di un edificio commerciale. Gli abitanti totali insediati e da insediare risultano complessivamente 629. Le norme di attuazione prevedono, tra l'altro, il reperimento di 9 mq./ab. per gli standard urbanistici;
il piano particolareggiato di zona B3/6 via Gonzaga riguarda una superficie di mq. 39.652 ubicata in contrada Perpetua che risulta suddivisa in 20 modesti isolati, con una superficie fondiaria complessiva pari a mq. 16.501 ed una volumetria totale di 60.941 mc., comprensiva del volume esistente pari a mc. 38.289, di cui mc. 1.435 destinati ad attività commerciale. Gli abitanti totali insediati e da insediare risultano complessivamente 595. Le norme di attuazione prevedono il reperimento di 9 mq./ab. per gli standard urbanistici.
Considerato
-  che l'ufficio del Genio civile di Siracusa, sia con nota prot. n. 13093/03 del 29 luglio 2003 sia durante l'adunanza del Consiglio regionale dell'urbanistica, ha confermato il parere ex art. 13, legge n. 64/74 già espresso, dallo stesso ufficio, in merito al piano regolatore generale del comune di Rosolini con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio ed alla variante al piano regolatore generale per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale con le seguenti precisazioni: "si attesta che, poiché le modifiche apportate in seguito alla variazione della fascia di rispetto cimiteriale non incidono sul territorio interessato ai fini dell'art. 13 della legge n. 64/74, il parere a suo tempo reso, prot. n. 3030/95 del 17 marzo 1995, è da ritenersi a tutt'oggi valido.
Tuttavia, considerando che lo studio geologico a supporto dell'ampliamento del cimitero, a firma del geologo Gerlando Figura, indica la necessità di provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche per mezzo di adeguate opere di canalizzazione e visto che, in seguito alla riduzione dell'area di rispetto, il cimitero si trova a ridosso del centro abitato, si raccomanda che siano realizzate all'interno delle aree cimiteriali, nonché nelle aree urbane limitrofe, le opere idonee allo smaltimento ed alla regimentazione delle acque pluviali soprattutto in concomitanza degli eventi meteorici più importanti, onde evitare il deflusso delle acque all'interno dei lotti, lungo le strade ed in prossimità delle opere in progetto ed inoltre occorre indicare il recettore finale delle medesime.
I singoli interventi riguardanti gli attraversamenti di aste fluviali nonché lo sversamento delle acque pluviali in valloni, canali, fiumi, dovranno essere autorizzati da questo ufficio ai sensi dell'art. 93 del T.U. sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, allegando contestualmente la documentazione tecnica e la verifica idraulica con le portate di massima piena calcolate tenendo conto di un congruo tempo di ritorno.
Parimenti, all'interno del piano attuativo denominato B3-6 e precisamente in prossimità di via Brasile, lo studio geologico allegato a firma della geologa Silvia Coniglione, indica che i lotti sono attraversati da una faglia. Occorre pertanto che "in detta zona si proceda ad una indagine puntuale più approfondita di microzonazione sismica" al fine di valutare se la faglia interessata è da ritenersi di "rilevante interesse geologico" così come riportato sul parere ex art. 13 di questo ufficio, prot. n. 3030/95, nonché per verificare l'eventuale disomogeneità dei terreni di fondazione.
Per i pozzi ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, l'utilizzazione delle acque è assoggettata al parere dell'unità sanitaria locale competente, nonché alle norme del regolamento comunale;
-  che tale variante al piano regolatore generale ed i piani particolareggiati della zona B3/2 viale Aldo Moro e della zona B3/6 via Gonzaga, riguardano modeste porzioni del territorio comunale marginali alla più ampia zona già classificata "B" dal piano regolatore generale vigente e stralciate all'atto dell'approvazione, già dotate di viabilità ed urbanizzazioni, ed oltretutto marginali anche alle zone già oggetto di piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, perseguendo il condivisibile fine della riqualificazione dell'attuale struttura urbana ed il riordino del tessuto della città consolidata in un unico contesto compatibile ed integrato attraverso la ricucitura dei margini urbani sfrangiati e spazialmente indefiniti;
-  che le aree a servizi nel complesso rispettano gli standard di legge;
-  che l'amministrazione comunale resta onerata della verifica dell'ammissibilità dei procedimenti di sanatoria per gli immobili abusivamente edificati alla luce della normativa vigente;
-  che le osservazioni e le opposizioni che di seguito si riportano:
1)  Gradante Carmelo;
2)  Amaddio Rosario;
3)  Iozzia Giuseppe;
4)  Piazzese Giorgio;
5)  Di Mari Carmelo;
6)  Giunta Francesco;
7)  Monaco Corrado;
8)  Franzò Giuseppe;
9)  Scarso Corrado;
pervenute nei termini al comune di Rosolini e quella della ditta Calabrese Concetto e Zocco Giorgio pervenuta successivamente direttamente all'A.R.T.A., sono determinate come di seguito si specifica.
Le osservazioni e le opposizioni nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9 relative al piano particolareggiato B3/2 via Aldo Moro e le osservazioni e le opposizioni nn. 2, 4 e 5 relative al piano particolareggiato di zona B3/6 via Gonzaga vengono accolte, mentre l'opposizione n. 5 relativa al piano particolareggiato di zona B3/6 via Gonzaga e l'opposizione n. 9 relativa al piano particolareggiato B3/2 via Aldo Moro vengono respinte, coerentemente alle determinazioni univoche dei progettisti, dell'U.T.C. e del consiglio comunale. Analogamente è respinta l'opposizione della ditta Calabrese Concetto e Zocco Giorgio, in quanto dettata da interessi meramente privatistici che non migliorano le previsioni del piano.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, valutato e considerato, il Consiglio regionale dell'urbanistica è del parere:
-  che la variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini (SR) relativa alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ed i piani particolareggiati della zona B3/2 viale Aldo Moro e della zona B3/6 via Gonzaga adottati dal consiglio comunale con delibera n. 17 del 23 aprile 2002, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata, riportati nel presente parere;
-  che le osservazioni e le opposizioni sono determinate in base a quanto detto nei superiori considerata.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 217 del 30 luglio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 217 del 30 luglio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla riduzione della fascia cimiteriale e la conseguente modifica dei piani particolareggiati della zona B3/2 viale Aldo Moro e della zona B3/6 via Gonzaga, adottata con delibera del consiglio comunale di Rosolini n. 17 del 23 aprile 2002.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 217 del 30 luglio 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 23 dell'8 maggio 2003 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 217 del 30 luglio 2003;
 3)  delibera consiliare n. 17 del 23 aprile 2002;
 4)  delibera consiliare n. 74 del 12 dicembre 2002;
Elaborati di progetto relativi alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale:
 5)  relazione;
 6)  norme di attuazione;
 7)  tav.  P4 - zonizzazione: aree ed immobili di uso pubblico e rete stradale principale e secondaria in scala 1:5.000; 
 8)  tav.  P5B - zonizzazione: aree ed immobili di uso pubblico e rete stradale principale e secondaria in scala 1:2.000; 

Elaborati di progetto relativi al piano particolareggiato B3/2 via Aldo Moro:
 9)  tav.  1 - relazione; 
10)  tav.  2 - stralcio piano regolatore generale in scala 1:2.000; 
11)  tav.  3 - stralcio catastale in scala 1:2.000; 
12)  tav.  4 - zonizzazione, viabilità e servizi in scala 1:1.000; 
13)  tav.  5 - planimetria quotata in scala 1:500; 
14)  tav.  6 - lottizzazione su mappa catastale in scala 1:500; 
15)  tav.  7 - schema planivolumetrico in scala 1:500; 
16)  tav.  8 - profili regolatori altimetrici in scala 1:200; 
17)  tav.  9 - sezione stradale tipo e particolari costruttivi in scala 1:20 e 1:50; 
18)  tav.  10 - schema rete idrica e fognante in scala 1:1.000; 
19)  tav.  11 - schema rete elettrica, telefonica e di illuminazione in scala 1:1.000; 
20)  tav.  12 - piano particellare di esproprio; 
21)  tav.  13 - costo delle opere di urbanizzazione; 
22)  tav.  14 - norme tecniche di attuazione; 

Elaborati di progetto relativi al piano particolareggiato B3/6 via Gonzaga:
23)  tav.  1 - relazione; 
24)  tav.  2 - stralcio piano regolatore generale in scala 1:2.000; 
25)  tav.  3 - stralcio catastale in scala 1:2.000; 
26)  tav.  4 - zonizzazione, viabilità e servizi in scala 1:1.000; 
27)  tav.  5 - planimetria quotata in scala 1:500; 
28)  tav.  6 - lottizzazione su mappa catastale in scala 1:500; 
29)  tav.  7 - schema planivolumetrico in scala 1:500; 
30)  tav.  8 - profili regolatori altimetrici in scala 1:200; 
31)  tav.  9 - sezione stradale tipo e particolari costruttivi in scala 1:20 e 1:50; 
32)  tav.  10 - schema rete idrica e fognante in scala 1:1.000; 
33)  tav.  11 - schema rete elettrica, telefonica e di illuminazione in scala 1:1.000; 
34)  tav.  12 - piano particellare di esproprio; 
35)  tav.  13 - costo delle opere di urbanizzazione; 
36)  tav.  14 - norme tecniche di attuazione. 


Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 5

Il comune di Rosolini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.42.2522)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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