REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 ottobre 2003.
Concessione di deroga all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76, relativamente alla soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Palermo-Messina e alla realizzazione di un cavalcavia stradale sulla medesima linea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. RFI/DNI.SPL/PA 656 del 15 ottobre 2002, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 21 ottobre 2002 al n. 63046, con il quale la società RFI Rete ferroviaria italiana ha, congiuntamente, richiesto a questo Assessorato, relativamente alle opere ricadenti nel territorio del comune di Caronia e riguardanti la soppressione del passaggio a livello al km. 101+500 della linea Palermo-Messina mediante la costruzione di un cavalcavia stradale al km. 101+434 circa e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, l'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 nonché la relativa concessione in deroga, alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 69729 del 20 novembre 2002, con la quale questo Assessorato, nell'evidenziare che nei termini di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche solo il comune di Caronia avrebbe potuto avanzare la richiesta di deroga indicata, ha rappresentato che l'iter connesso alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 restava subordinato alla definizione della procedura di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 78/76;
Visto il foglio prot. n. 13788 del 2 dicembre 2002, con il quale il comune di Caronia, unitamente ai relativi elaborati tecnici, ha trasmesso la delibera consiliare n. 3 del 6 marzo 2002;
Vista la delibera consiliare n. 3 del 6 marzo 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Caronia, nell'esprimere - contestualmente - l'avviso in ordine al citato progetto redatto dalla soc. RFI Rete ferroviaria italiana, ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto del l'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alle opere dello stesso intervento;
Vista la nota prot. n. 11 del 9 gennaio 2003, con cui l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 1 del 9 gennaio 2003, formulata ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Caronia risulta dotato di un P.R.G., approvato con decreto n. 312/D.R.U. del 20 agosto 1999.
Il progetto, presentato al comune di Caronia dalle Ferrovie dello Stato di Palermo prevede la soppressione di un passaggio a livello al km. 101+500 della linea ferroviaria Palermo-Messina in comune di Caronia e la realizzazione di un cavalcavia stradale sulla stessa linea ferroviaria al km. 101+434 circa con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente.
Il cavalcavia ha luce netta di m. 13,50 circa, larghezza impalcato ml. 7,50 (2 corsie da ml. 3,25 + n. 2 cordoli laterali da ml. 0,50 cadauno, ecc.) Le rampe stradali hanno un tracciato di ml. 146 circa e la larghezza minima della carreggiata è ml. 4,50 (2 corsie da m. 2,25), ecc.
La viabilità di che trattasi, insiste parte in zona B2 e parte in fascia di rispetto ambientale del P.R.G.
Inoltre ricade nei 150 m. dalla battigia di cui al punto a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Considerato che:
-  con deliberazione n. 3 del 6 marzo 2002, il consiglio comunale del comune di Caronia ha adottato, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la deroga per la realizzazione da parte dell'ente delle Ferrovie dello Stato di un cavalcavia con relative rampe al fine di collegare la viabilità esistente eliminando un preesistente passaggio a livello;
-  la viabilità ricade come già detto parte in zona B2 del P.R.G. e parte nella fascia di rispetto ambientale oltre che nei 150 m. dalla battigia del mare e pertanto costituisce variante al P.R.G.;
-  l'art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/76 prescrive l'arretramento delle costruzioni di 150 m. dalla battigia e stabilisce inoltre che entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare;
-  la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, art. 57, lettera a), prevede la possibilità di concedere deroghe a quanto previsto dalla lettera a), comma 1, del l'art. 15 della citata legge regionale n. 78/76 limitatamente alle opere connesse a servizi pubblici;
-  lo stesso art. 57 della legge regionale n. 71/78 prescrive inoltre che le deroghe in questione possono essere concesse con l'osservanza delle procedure previste dal l'art. 16 della legge regionale n. 78/76;
-  il Genio civile di Messina con nota prot. n. 26619 del 31 ottobre 2001 ha espresso il proprio parere sul progetto in variante allo strumento urbanistico ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, a condizione;
-  la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina - sez. beni archeologici con nota n. 1675 del 18 giugno 2002 ha espresso parere favorevole;
-  la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina - sez. beni paesistici-urbanistici con nota n. 6085 dell'11 ottobre 2002 ha rimandato l'emissione del parere sul progetto in argomento a seguito dell'approvazione di deroga da parte di questo Assessorato;
-  la procedura di deroga prevede, ai sensi del-l'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il concerto con l'Assessorato BB.CC.AA., e ritenendo pertanto che in tal sede detto ufficio potrà esprimersi sulla deroga in questione e sulla fattibilità dell'opera ricadente nella fascia di rispetto ambientale;
-  che l'interferenza strada-rotaia è sempre fonte di pericoli per la pubblica incolumità e che l'opera da realizzare è di interesse pubblico.
Per quanto sopra premesso e considerato:
questa U.O. 4.1/Me è del parere che:
sia assentibile il rilascio della deroga prevista dal l'art. 57, lettera a), della legge regionale n. 71/78, relativa alle opere indicate in oggetto.
Resta inteso ovviamente che l'attuazione del progetto resta subordinata all'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, che questo Assessorato si riserva di concedere dopo l'acquisizione del parere del C.R.U. e del citato concerto con l'Assessorato ai BB.CC.AA. di Palermo;
Visto il voto n. 91 del 6 febbraio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ritenendo di potere condividere la superiore proposta n. 1/03 dell'U.O. 4.1/D.R.U., ha espresso il parere "Che la deroga alla soppressione del P.L. al km. 101+500 della linea Palermo-Messina, in comune di Caronia, mediante la costruzione di un cavalcavia stradale al km. 101+434 e relative rampe possa essere concessa ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78";
Vista la nota prot. n. 15176 del 7 marzo 2003, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA., secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 2430 del 28 luglio 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 44090 del 29 luglio 2003, con la quale l'Assessorato regionale BB.CC.AA. ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere favorevole n. 6534 del 16 luglio 2003 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 91 del 6 febbraio 2003, e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 2430 del 28 luglio 2003 dell'Assessorato regionale BB.CC.AA., acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978,  come sostituito dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Caronia con la delibera consiliare n. 3 del 6 marzo 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alle opere riguardanti il progetto di soppressione del passaggio a livello al km. 101+500 della linea ferroviaria Palermo-Messina e la realizzazione di un cavalcavia stradale sulla stessa linea ferroviaria al km. 101+434 circa con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente. 


Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta parere n. 1 del 9 gennaio 2003 resa dal l'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 91 del 6 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera consiglio comunale di Caronia n. 3 del 6 marzo 2002;
4)  nota prot. n. 2430 del 28 luglio 2003 dell'Assessorato regionale BB.CC.AA. e relativo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina allegato.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Caronia è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.42.2477)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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