REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 ottobre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 18532 dell'8 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 31832 del 23 maggio 2003, con cui il comune di Comiso ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti la modifica all'art. 61 delle norme di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002, in variante al vigente strumento urbanistico;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 23 del 25 marzo 2002, esecutiva ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione del segretario generale f.f. in calce alla stessa, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 8 aprile 2003, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante adottata con delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002, nonché attestante la presentazione di n. 1 osservazione;
Vista l'osservazione del Circolo di alleanza nazionale datata 18 giugno 2002, presentata avverso la delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002;
Vista la delibera consiliare n. 18 del 17 febbraio 2002, con la quale il comune di Comiso ha controdedotto quanto rilevato con l'osservazione citata;
Vista la nota prot. n. 161 del 29 giugno 2003, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 31 del 24 giugno 2003, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis.
Rilevato:
Con la delibera consiliare n. 23/2002, il comune di Comiso ha proceduto all'adozione di una variante al piano regolatore generale approvato con decreto n. 667/D.R.U. del 4 dicembre 2001 e, precisamente, ad integrare l'art. 61, zona E/1 agricola, delle norme tecniche di attuazione con l'istituzione del lotto minimo in caso di accorpamento di aree agricole non contigue.
L'inserimento dopo il IV capoverso del citato art. 61 è il seguente:
"Nel caso che ai fini del calcolo volumetrico la superficie fondiaria proposta fosse costituita da aree non contigue, il lotto minimo su cui insediare la costruzione non deve essere inferiore a mq. 3.000 e l'attività, a supporto della quale risulta necessario edificare il fabbricato, deve essere dimostrata tramite iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. In ogni caso nel suddetto lotto minimo non può essere insediata più di una unità immobiliare a destinazione abitativa".
A seguito di regolare pubblicazione della variante adottata, è stata presentata un'unica osservazione da parte del circolo di A.N. di Comiso che non è stata accolta dal consiglio comunale, giusta delibera n. 18 del 17 febbraio 2003.
Considerato
A parere di questo Assessorato, giusta nota prot. n. 539/grXXII del 4 gennaio 2001, diretta al comune di Tripi (ME), "...il volume di una costruzione insistente su una determinata area, calcolata in base alla densità fondiaria massima fissata dallo strumento urbanistico generale per ogni zona territoriale omogenea, non può scaturire dall'asservimento di altre aree non contigue alla prima.
A ciò può farsi eccezione solo nel caso in cui le aree siano separate da una strada vicinale o provinciale (in tal senso vedesi le sentenze del C.S., sezione V, nn. 366/83, 147/86, 671/87, 291/91, 26/93), sempre che non sussistano norme restrittive a riguardo poste dallo strumento urbanistico generale".
Per quanto sopra si ritiene ammissibile la modifica proposta all'art. 61, zona E/1 "agricola" delle norme tecniche di attuazione limitatamente al caso in cui le aree non contigue siano separate da strada vicinale o provinciale.
Osservazione n. 1 del circolo di A.N. di Comiso: oltre che alla variante all'art. 61 delle norme tecniche di attuazione si riferisce alla modifica all'art. 56 del R.E. Si osserva che l'accorpamento proposto favorirebbe lo sforamento dell'anello dei servizi con l'edificazione ai margini del centro abitato oltrecché la disparità economica tra gli oneri di urbanizzazione della zona agricola e della zona urbana.
Il consiglio comunale non accoglie.
Questa unità operativa, ferma restando la prescrizione sopra specificata, concorda con il consiglio significando che l'accorpamento proposto attiene specificatamente ad aree di uso agricolo non ravvisandosi eventuali interferenze con l'anello dei servizi.
Per quanto sopra, questa unità operativa 4.2, è del parere che la modifica all'art. 61, zona E/1 "agricola" delle norme tecniche di attuazione adottata in variante al piano regolatore generale vigente con delibera n. 23 del 25 marzo 2002 dal consiglio comunale di Comiso sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto n. 205 del 30 luglio 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al piano regolatore generale, adottata con delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002, relativa alla modifica dell'art. 61, zona E/1 delle norme tecniche di attuazione, limitatamente al caso in cui le aree non contigue siano separate da strada vicinale, comunale o provinciale;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 205 del 30 luglio 2003, espresso dal Consiglio regionale del l'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 205 del 30 luglio 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Comiso, relativa alla modifica all'art. 61, zona E/1 delle norme tecniche di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 31 del 24 giugno 2003;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 205 del 30 luglio 2003;
3)  delibera consiliare n. 23 del 25 marzo 2002;
4)  delibera consiliare n. 18 del 17 febbraio 2002.

Art. 3

Il comune di Comiso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.42.2480)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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