REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 novembre 2003.
Integrazione del decreto 3 luglio 2003, concernente individuazione dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati per la diagnosi e piano terapeutico inerenti a farmaci soggetti e non a note CUF.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";
Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Viste le circolari assessoriali nn. 738/94 e 751/94, inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla commissione unica del farmaco";
Visto il decreto 2 aprile 1998, n. 25035, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.32 del 27 giugno 1998, con il quale sono state impartite alle Aziende unità sanitarie locali direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle "note CUF" con l'istituzione di apposito "registro U.S.L." per patologia, ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell'assunzione a carico del servizio sanitario nazionale, oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritti direttamente dai centri ospedalieri ed equiparati o da specialisti con conseguente attivazione della procedura delle copie conformi;
Visto il decreto legislativo n. 299/99;
Visto il decreto 9 novembre 1999, n. 30663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, così come modificato ed integrato con decreto 3 marzo 2000, n. 31291, recante "Individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF";
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione ed aggiornamento delle "note" relative ai medicinali dispensabili con oneri a carico del servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l'allegato 2 al citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ove sono specificati i medicinali per i quali è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 3 agosto 2001, n. 179, recante "Integrazione e rettifica al decreto 22 dicembre 2000, concernente la revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993, di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni" ed, in particolare, l'art. 1, lett. b), che prevede che i medicinali per i quali è previsto il piano terapeutico possono essere prescritti a carico del servizio sanitario nazionale da parte del medico di medicina generale sulla base della diagnosi e piano terapeutico dei centri autorizzati;
Visti i decreti n. 1732 del 25 settembre 2002 e relativo avviso di rettifica, n. 2294 del 22 novembre 2002 e n. 1262 del 3 luglio 2003, con i quali si è provveduto ad aggiornare l'allegato 1 al decreto 9 novembre 1999, n. 30663, così come integrato con decreto n. 31291 del 3 marzo 2000, individuando i centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti e non a note CUF di cui al citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. DIRS/2/3218 del 12 settembre 2003, recante alcune precisazioni al decreto n. 1262 del 3 luglio 2003;
Considerato che con i predetti decreti è stata riconfermata, per i farmaci ivi disciplinati, l'attivazione delle procedure delle copie conformi dei piani terapeutici, già prevista con decreto n. 25035/98 e n. 30663/99, al fine di verificare che esista un'effettiva rispondenza tra le prescrizioni effettuate e quindi le confezioni di farmaco erogate ed i piani terapeutici rilasciati;
Ritenuto coerente con le predette finalità, consentire che prescrizioni corredate dell'originale dei piani terapeutici purché rilasciati per un trattamento non superiore a 30 giorni, possano prescindere dall'attivazione delle copie conformi, analogamente a quanto già previsto per le prescrizioni di clozapina;
Ritenuto, altresì, di dover limitare la possibilità di prescindere dall'attivazione delle copie conformi esclusivamente per i piani terapeutici, purché rilasciati per un trattamento non superiore a 30 giorni, la cui prescrizione relativa sia possibile in un'unica ricetta secondo le disposizioni vigenti sul numero massimo dei pezzi concedibili per ricetta;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 1262 del 3 luglio 2003, la possibilità di prescindere dall'attivazione delle copie conformi va riservata esclusivamente ai piani terapeutici, purché rilasciati per un trattamento non superiore a 30 giorni, la cui prescrizione relativa sia possibile in un'unica ricetta secondo le disposizioni vigenti sul numero massimo dei pezzi concedibili per ricetta, in tal caso la stessa dovrà essere corredata dell'originale del piano terapeutico.

Art. 2

La conformizzazione dei piani terapeutici va effettuata predisponendo un numero di copie conformi sufficienti a consentire al medico di medicina generale la prescrizione su ricettario del servizio sanitario nazionale del totale delle confezioni dei farmaci secondo quanto previsto nel piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul numero dei pezzi concedibili per ricetta, specificando a tale scopo il numero delle confezioni per le quali ha validità la copia conforme.

Art. 3

Nel caso in cui il piano terapeutico venga conformizzato, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto, direttamente dallo specialista della struttura pubblica che lo ha redatto, al fine del monitoraggio e del controllo delle prescrizioni relative, una copia del piano terapeutico dovrà essere contestualmente inviata al dipartimento del farmaco dell'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito.
Il presente decreto entrerà in vigore dal 10 novembre 2003, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 novembre 2003.
  AMARI 

(2003.45.2768)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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