REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2003 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Piazza Armerina. Modifiche



Lo statuto del Comune di Piazza Armerina è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 25 marzo 1995. Successive integrazioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 aprile 1995; con delibere del consiglio comunale n. 58 del 9 luglio 2001 e n. 59 del 29 luglio 2002, esecutive, sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 27
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.  Sono organi del consiglio comunale il presidente, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari, la conferenza dei capi gruppo.
3bis. Con il regolamento riguardante il funzionamento dei consigli, il consiglio comunale disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché le risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio, per le spese istituzionali connesse alla funzione.
4.  Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
Art. 28
Competenze e attribuzioni

1.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
1bis.  Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti al comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 e alla legge regionale di recepimento n. 48/91, la legge regionale n. 30/2000 e successive modificazioni, attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6.  Il consiglio comunale esercita le sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo con particolare riguardo a:
a)  i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituitisi per la gestione dei servizi pubblici, forme associative e di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
b)  i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici del personale, dell'organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
c)  gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i piani di investimento;
d)  gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione gestionale;
e)  gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e gli atti di pianificazione attuativa;
f)  gli indirizzi da dare alle aziende e alle istituzioni sovvenzionate alla vigilanza del Comune.
7.  Il consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e il loro operato fine di garantire l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco al momento della sua elezione.
8.  Il consiglio ha facoltà di esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli enti.
9.  Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio di pluralità di opinione, gli orientamenti relativi a temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, in tal modo, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale ed internazionale.
10.  Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti circa le attività del Comune e circa le attività di istituzioni, enti, aziende, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
11.  Il consiglio verifica con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti di cui al comma precedente con gli indirizzi generali espressi dallo stesso e con gli atti fondamentali approvati in relazione al programma dell'amministrazione.
12.  Il consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa.
13.  Il consiglio comunale, in caso di cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo, resta in carica sino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Art. 30
Lavori consiliari e votazioni

1.  Il consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3.  Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla medesima ora col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
5.  Le votazioni hanno luogo con voto palese. I casi di votazione a scrutinio segreto sono regolati in conformità a quanto previsto agli artt. 184 e 185 dell'Ordinamento degli enti locali.
6.  Le deliberazioni sono adottate purché voti la maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
6bis.  I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7.  Nelle osservanze delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultano designati o eletti soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
8.  L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento interno approvato dal consiglio comunale.
9.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
10. In ogni proposta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa, del responsabile di ragioneria.
Art. 33
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  E' consigliere anziano il consigliere più anziano per voti riportati nella lista più votata.
3.  Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, e nell'ambito del potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio;
b)  formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c)  ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, dagli uffici del Comune, dalle direzioni e dagli uffici delle aziende, enti, consorzi dipendenti dal Comune o di cui il Comune è parte.
4.  Le ipotesi e la procedura di decadenza dei consiglieri sono regolate dall'art. 173 dell'Ordinamento degli enti locali.
5.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
6.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
7.  I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti previa segnalazione al presidente del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio secondo quanto prescritto dal regolamento.
8.  Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale anche per iscritto, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede alla surroga immediata.
9.  I consiglieri possono chiedere di trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione. Per i consiglieri che hanno optato per l'indennità di funzione, ad ogni assenza non giustificata dal consiglio comunale o dalle riunioni delle commissioni consiliari, sarà operata una detrazione pari al gettone di presenza vigente in quel momento.
10.  L'indennità di funzione o la somma dei gettoni di presenza non può superare 1/3 dell'indennità del sindaco.
11.  Gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e dei loro parenti fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.
Art. 35
Conferenze dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi e dal presidente del consiglio comunale che la presiede.
2.  La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento ottimale dei lavori del consiglio. Ha le funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale e del regolamento delle commissioni permanenti e quelle previste nel regolamento delle commissioni.
3.  Il regolamento del consiglio comunale definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il presidente del consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
4.  Viene riconosciuta agli organi elettivi, rappresentanti dei Comuni, e alle giunte la competenza in tema di azioni e di resistenza in giudizio.
Art. 37
Giunta comunale

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3.  La giunta è nominata dal sindaco entro i tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Si intende ai componenti della giunta l'obbligo di pubblica dichiarazione, prescritta dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale. Tale dichiarazione va allegata ai documenti di nomina.
4.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da 7 assessori di cui uno nominato dal sindaco assume le funzioni di vice sindaco e viene comunicata al consiglio entro 10 giorni per esprimere le proprie valutazioni.
5.  Possono essere nominati alla carica di assessore anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
6.  Gli assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. Ad ogni consiglio partecipa il sindaco o un assessore all'uopo delegato.
7.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. L'assessore nominato, se consigliere, deve optare entro 10 giorni dalla nomina, a quale ufficio intende far parte.
7bis.  Agli assessori spetta un'indennità mensile pari al 45% di quella spettante al sindaco.
7ter.  Al vice sindaco spetta un'indennità mensile pari al 55% di quella spettante al sindaco.
8.  Il sindaco nella sua relazione semestrale deve fare riferimento, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma, facendo riferimento esplicito allo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Art. 38
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta è l'organo esecutivo del Comune e concorre alla elaborazione dell'indirizzo politico e amministrativo.
2.  Esercita attività di promozione, di iniziativa e di impulso. Compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o che presuppongono scelte discrezionali ove questi non sono attribuiti ad altri, e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
3.  La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a)  ha la facoltà di proporre regolamenti al consiglio;
b)  approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non sono attribuiti al consiglio;
c)  elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e)  elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f)  adotta provvedimenti di assunzione, cessazione, e su parere dell'apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservato ad altri organi;
g)  propone al consiglio comunale che può adottarli, regolamenti, per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h)  propone al consiglio comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nei limiti di cui all'art. 51, n. 8 dell'Ordinamento degli enti locali come richiamato dall'art. 32, legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
n)  decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali del l'ente;
o)  fissa, ai sensi degli accordi decentrati, i parametri, gli standars ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
p)  esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia alla giunta municipale;
q)  esercita ogni altra competenza che la legge non attribuisce al sindaco o al segretario in materia di liquidazioni;
r)  adotta deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva.
4.  Riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
5.  Può richiedere al consiglio il parere sugli atti di propria competenza.
6.  La giunta non può deliberare in ordine all'amministrazione vincolata che deve essere demandata, in forza del regolamento, ai funzionari del Comune.
La giunta ha conoscenza di tale attività solo ai fini di indirizzo politico-amministrativo, di coordinamento, controllo e vigilanza.
7.  Si legittimano i consigli e le giunte ad incrementare o diminuire le indennità di rispettiva competenza, con previsioni specifiche di limite o di divieto di incremento.
Art. 42
Elezione del sindaco e competenze

1.  L'elezione del sindaco avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modificazioni.
2.  Il sindaco ha la rappresentanza del Comune. Partecipa direttamente o tramite delegato alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
4.  Adotta tutti gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna non espressamente delegati agli assessori.
4bis.  Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci decadono nel momento della cessazione del mandato.
5.  Ha competenza e poteri di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
6.  Promuove, tramite o su richiesta del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
7.  Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento innanzi al prefetto, secondo la formula di rito.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 53
Referendum consultivo

1.  Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
1bis.  Sono previsti anche referendum propositivi ed abrogativi.
2.  Il referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.
3.  Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini elettori del Comune ed i residenti nel Comune da almeno 3 mesi. Il referendum riguarda le funzioni proprie dell'ente.
4.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il 10% del corpo elettorale;
b)  il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di cui al punto a), la richiesta deve formalmente far capo ad un comitato promotore. Il deposito della richiesta scritta da parte del rappresentante del comitato promotore sarà verbalizzato. Il termine di durata per la raccolta delle firme decorrente dalla data del verbale è stabilito in 90 giorni. Il termine entro il quale i relativi atti debbono essere rimessi alla commissione, di cui al successivo comma 6, è stabilito nei 30 giorni successivi.
5.  Il referendum è indetto dal sindaco sotto forma di quesito esposto in termini chiari ed intelleggibili ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro 4 mesi dalla richiesta.
6.  Sulla ammissibilità dello stesso, qualora non sia proposto dal consiglio comunale, si pronuncia una commissione eletta a maggioranza qualificata dai 2/3 del consiglio comunale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum ed è così composta:
-  pretore di Piazza Armerina;
-  presidente;
-  procuratore legale con almeno 5 anni di iscrizione all'albo;
-  componente;
-  difensore civico;
-  componente.
Un rappresentante del comitato promotore del referendum potrà essere prioritariamente ascoltato dalla commissione solo per la presentazione ed illustrazione del referendum stesso.
7.  Il risultato del referendum non è vincolante. Il consiglio, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, deve motivare la propria diversa decisione.
8.  Lo svolgimento del referendum, che non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative, politiche o altro referendum nazionale, è disciplinato dal regolamento che fissa altresì requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione.
9.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria.
Art. 57bis
Nomina

La nomina del difensore civico avviene secondo le seguenti modalità:
-  sulla scorta di un apposito avviso pubblico, i cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo inoltrano istanza di nomina.
I cittadini sottoscrittori per una candidatura, non possono sottoscriverne altre.
Il  difensore civico è nominato dal consiglio comunale in seduta pubblica, previa verifica, da parte della conferenza dei capigruppo, del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal presente statuto.
La procedura per la nomina deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico deve essere attivata entro 30 giorni.
L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.
Art. 57ter
Requisiti e cause di incompatibilità

Il  difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nel comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e abbiano conseguito competenza giuridico-amministrativa da almeno 5 anni e che abbiano almeno quarant'anni.
Non possono essere nominati alla carica:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  membri del Parlamento, i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali;
c)  membri del Comitato regionale di controllo e della commissione provinciale di controllo sugli atti del Comune;
d)  gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune o da altro ente pubblico.
(2003.41.2411)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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