REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2003 - N. 48
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 16 settembre 2003.
Individuazione del Golfo di Castellammare quale area sensibile da inquinamento di nutrienti ed approvazione del relativo programma delle azioni.

IL VICE COMMISSARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2002 e n. 3190 del 22 marzo 2002;
Vista l'ordinanza n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana ha nominato l'avv. Felice Crosta Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana, con tutte le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative - contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2983/99, n. 3048/2000, n. 3072/2000 e n. 3136/2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come successivamente modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che disciplina la materia di tutela delle acque da inquinamento recependo la direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto, in particolare, il titolo III, allegato 6, del citato decreto legislativo, che fornisce indicazioni sui criteri per l'individuazione delle aree sensibili da inquinamento di nutrienti;
Visto il D.M. ambiente n. 185 del 2003, concernente il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue ex art. 26, comma 2, decreto legislativo n. 152/99;
Visto lo studio delle analisi delle pressioni e sullo stato delle acque nel Golfo di Castellammare, prodotto dal l'ARPA Sicilia, per l'identificazione delle aree sensibili nella Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 91/271/CEE;
Visto il parere motivato emesso dalla commissione della Comunità europea n.c. (2003)2435 del 9 luglio 2003, nei confronti della Repubblica italiana per violazione dell'art. 5, comma 1 e dell'allegato IIA della direttiva n. 91/ 271/CEE, per non avere correttamente individuato le aree sensibili, dal quale si evince che sulla base dei risultati dello studio ERM l'Italia avrebbe dovuto identificare undici aree sensibili a rischio di eutrofizzazione, tra le quali il Golfo di Castellammare in Sicilia;
Vista la nota n. 6680/TAI/DI/PRO del 31 luglio 2003, indirizzata all'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel trasmettere il suddetto parere, ha rappresentato che:
-  "la Commissione ha richiesto un atto giuridicamente vincolante che attesti l'avvenuta designazione delle aree sensibili";
-  "le amministrazioni regionali avrebbero dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 152/99, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti entro il 13 giugno 2003";
Vista la nota n. 5082 del 7 agosto 2003 della Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della programmazione, con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 26153 del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e finanze, con allegata nota della Commissione europea n. 27935 del 3 luglio 2003, contenente gli orientamenti della stessa Commissione applicabili alle domande di cofinanziamento concernenti il settore delle acque reflue;
Vista la nota n. 6855/TAI/DI/AT/PRO del 7 agosto 2003, indirizzata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rappresentare, tra l'altro, gli orientamenti espressi dalla Commissione europea, in relazione alle domande di contributo nel contesto di una procedura di infrazione, ha evidenziato la necessità di garantire, da parte delle autorità nazionali e regionali, entro il 31 ottobre 2003 l'applicazione degli orientamenti stessi ribadendo, ulteriormente, che tutte le regioni e le province autonome procedano alla designazione delle aree sensibili entro il 16 settembre 2003;
Vista la nota prot. n. 47440 del 14 agosto 2003 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 2, con la quale, in merito alle problematiche derivanti dalla procedura d'infrazione de qua, è stata rappresentata la disponibilità dello stesso Assessorato a definire e concordare gli interventi urgenti per adempiere a quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 91/271/ CEE e fornire al Ministero, nei ristrettissimi tempi assegnati, quanto richiesto dalla Commissione europea;
Visto il verbale, relativo alla riunione tenutasi giorno 8 settembre 2003 tra i rappresentanti dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque e i rappresentanti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal quale si evince che:
-  "la Regione siciliana, sulla base delle risultanze già notificate dal Ministero dell'ambiente, si sarebbe dovuta attivare per la designazione del Golfo di Castellammare come area sensibile, ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 91/271/CEE";
-  "la mancata individuazione ha causato l'apertura del procedimento di infrazione da parte della Comunità europea";
-  "i rappresentanti dell'A.R.T.A. hanno evidenziato l'opportunità che il provvedimento giuridicamente vincolante venisse adottato dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella considerazione che allo stesso competono gli interventi conseguenziali all'adozione del provvedimento di individuazione delle aree sensibili";
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3136 del 25 maggio 2001 e s.m.i., il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/99 per l'intero territorio regionale, il quale deve comprendere, tra l'altro, l'elenco e la rappresentazione cartografica delle aree sensibili e delle zone vulnerabili identificate dalla Regione;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter individuare il Golfo di Castellammare come area sensibile del territorio regionale, ex art. 5, direttiva n. 91/271/CEE e art. 18, decreto legislativo n. 152/99;
Considerato:
-  di dovere porre in essere i dovuti atti in osservanza della citata direttiva n. 91/271/CEE, tenuto conto del carattere di emergenza che gli stessi rivestono;
-  di dover procedere alla ricognizione dei bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento della suddetta area, così come delimitati nell'allegato cartografico, allegato 1), alla presente ordinanza;
-  che ai sensi della richiamata direttiva, la Regione resta obbligata a porre in essere interventi infrastrutturali per il trattamento delle acque reflue urbane, adeguati all'abbattimento dei nutrienti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dalla vigente normativa;
Ritenuto che è altresì necessario formulare, per l'area sensibile, individuata con il presente decreto, un programma preliminare di azioni per l'adeguamento degli impianti di depurazione e il completamento delle reti fognarie, così come individuati nell'allegato 2 alla presente ordinanza;
Ritenuto, infine, che alla luce del previsto monitoraggio e della realizzazione degli interventi previsti nel programma si debba procedere all'aggiornamento con cadenza periodica;

Ordina:


Art. 1

Per quanto in premessa, al fine di prevenire e tutelare il territorio della Regione siciliana dal rischio di inquinamento da nutrienti, come disposto nella direttiva n. 91/271/CEE, è individuata quale area sensibile il Golfo di Castellammare, così come delimitato nella cartografia allegata con il numero 1.

Art. 2

E' approvato il programma delle azioni che devono essere realizzate in prima fase per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori nell'area sensibile, previsto dalla vigente normativa, che viene allegato con il numero 2.

Art. 3

Il programma delle azioni sarà aggiornato annualmente in relazione ai dati del monitoraggio dei corpi idrici e delle risorse finanziarie disponibili, in aderenza agli orientamenti espressi dalla Commissione europea con nota n. 027935 del 3 luglio 2003, con riferimento alla direttiva n. 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2003.
  CROSTA 



N.B. Gli allegati 1 e 2 citati nella suddetta ordinanza possono essere consultati nel sito dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergen za rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti.
(2003.42.2521)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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