REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 7 NOVEMBRE 2003 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 ottobre 2003.
Rettifica del decreto 11 settembre 2003, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed, in particolare, l'art. 20, che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto il decreto n. 1668 dell'11 settembre 2003, con il quale sono stati pubblicati gli ambiti carenti di assistenza primaria accertati al 1° marzo 2003 ed, in particolare, č stato individuato, presso l'Azienda unitā sanitaria locale n. 3 di Catania, n. 1 posto nell'ambito territoriale di Adrano;
Vista l'ordinanza n. 4425 dell'1 agosto 2003, con la quale il tribunale civile di Catania, in funzione di giudice del lavoro, intervenendo su ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dal dott. Amoroso Antonino, giā medico di medicina generale nel comune di Adrano, ha ordinato all'Azienda unitā sanitaria locale n. 3 di Catania di reiscrivere il ricorrente, il quale ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91 aveva optato per il rapporto di lavoro dipendente, negli elenchi dei medici convenzionati per lprimaria;
Vista la nota prot. n. 9172 del 18 settembre 2003, con la quale l'Azienda unitā sanitaria locale n. 3 di Catania, nel prendere atto della sopracitata ordinanza, ha comunicato di dover annullare il posto di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Adrano, precedentemente individuato come carente all'1 marzo 2003;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopracitata ordinanza, annullando, nell'ambito dell'Azienda unitā sanitaria locale n. 3 di Catania, la carenza rilevata all'1 marzo 2003 nell'ambito territoriale di Adrano;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, a parziale rettifica e fermo restando quanto altro previsto dal decreto n. 1668 dell'11 settembre 2003, nell'ambito dell'Azienda unitā sanitaria locale n. 3 di Catania, viene annullata la carenza di assistenza primaria individuata all'1 marzo 2003 nell'ambito territoriale di Adrano.
Il presente decreto sarā trasmesso alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 ottobre 2003.
  AMANDORLA 

(2003.42.2516)
Torna al Sommariohome


102*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 89 -  46 -  25 -  34 -  50 -  53 -