REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2003 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 3 ottobre 2003.
Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 14, commi 1 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e cioè:
-  l'Amministrazione regionale;
-  le aziende e gli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza;
-  gli enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni e consorzi;
-  gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza;
-  gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
per i lavori di importo superiore a 100.000 euro, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, nel l'eser cizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
Considerato che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sopra individuati, predispongono, adottano ed approvano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, applicato nell'ordinamento regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, avente ad oggetto: "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli artt. 14 e 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nonché, agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000, recante ad oggetto modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2000, n. 148);
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 agosto 2000, recante ad oggetto: "Interpretazione auten tica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 settembre 2000, n. 228);
Visto il decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 novembre 2002, n. 52);
Considerato che l'art. 8 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ha modificato l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo in precedenza recepito con le modifiche introdotte dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e che pertanto si rende opportuno procedere alla modifica del citato decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Decreta:
Art. 1
Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nell'esercizio delle loro auto nome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.
Art. 2
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, è redatto entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2)  Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, è adottato dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3)  I soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).
4)  Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa).
Art. 3
Attività preliminari alla redazione del programma

1)  Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa). Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.
2)  In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 16, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
3)  Salvo che per gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 4, i soggetti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, nel formulare il programma triennale tengono conto di eventuali studi di fattibilità (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa), nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dal l'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7). Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
Art. 4
Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. I suddetti interventi potranno essere ricompresi nell'elenco annuale con l'indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei relativi costi.
Art. 5
Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:
-  dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione;
-  degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
2)  Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, generale e di settore, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
3)  Ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie:
-  manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, progetti esecutivi approvati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Art. 6
Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1)  Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:
a) la localizzazione degli interventi;
b) l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1/a, 1/b e 1/c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 33;
d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.
2)  Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.
3)  Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.
Art. 7
Accantonamenti

1)  Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:
a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa;
b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;
c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.
Art. 8
Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1)  Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
2)  Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.
3)  Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.
Art. 9
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1)  Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
2)  La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:
-  un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7);
-  i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
-  l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni (art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
-  siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie da utilizzare nei modi previsti dall'art 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Art. 10
Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1)  Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.
2)  Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3)  Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  La delibera di approvazione del programma dovrà riportare l'esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione dello schema.
Art. 11
Condizioni particolari

1)  La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di uno studio di fattibilità o di una progettazione preliminare) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
2)  Ai sensi del precedente art. 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.
3)  La formazione in più fasi del programma annuale comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.
4)  Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.
Art. 12
Pubblicità

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici www. regione.sicilia.it/lavoripubblici/, avendo cura che il relativo documento possa essere utilizzato dagli utenti del sito.
Art. 13
Applicazione semplificata ed aggiornamento

1)  In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2004 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.
2)  L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che, i soggetti di cui al precedente art. 1, inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
3)  Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2004.
Art. 14
Disposizioni finali

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto n. 59/Gab. del 24 ottobre 2002 e si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 ottobre 2003.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici il 20 ottobre 2003 al n. 464.
Tabella 1
TIPOLOGIA DI INTERVENTO


  Cod. Descrizione 
  01 Nuova costruzione 
  02 Demolizione 
  03 Recupero 
  04 Ristrutturazione 
  05 Restauro 
  06 Manutenzione ordinaria 
  07 Manutenzione straordinaria 
  08 Completamento 
  09 Ampliamento 
  99 Altro 

Tabella 2
CATEGORIE DI OPERE


  Cod. Descrizione 
  01 Stradali 
  02 Aeroportuali 
  03 Ferroviarie 
  04 Marittime lacuali e fluviali 
  88 Altre modalità di trasporto 
  05 Difesa del suolo 
  11 Opere di protezione dell'ambiente 
  15 Risorse idriche 
  06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
  16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica 
  07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche 
  13 Infrastrutture per l'agricoltura 
  14 Infrastrutture per la pesca 
  39 Infrastrutture per le attività industriali 
  40 Annona, commercio ed artigianato 
  31 Culto 
  32 Difesa 
  33 Direzionale ed amministrativo 
  34 Giudiziario e penitenziario 
  35 Igienico sanitario 
  36 Pubblica sicurezza 
  37 Turistico 
  08 Edilizia sociale e scolastica 
  09 Altra edilizia pubblica 
  10 Edilizia abitativa 
  11 Beni culturali 
  12 Sport e spettacolo 
  30 Edilizia sanitaria 
  90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 
  40 Studi e progettazioni 
  41 Assistenza e consulenza 
  99 Altro 

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(2003.44.2674)
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090


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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