REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2003 - N. 48
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DIRETTIVA PRESIDENZIALE 29 ottobre 2003.
Modifiche alla direttiva presidenziale 11 giugno 2003, relativa agli interventi di riparazione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Commissario delegato ex art. 1, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 286 e O.P.C.M. n. 3278 del 10 aprile 2003)

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con cui è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha convertito il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista la nota circolare in data 11 febbraio 2003, prot. n. DPC/DIP/0006423 del capo del dipartimento della protezione civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15;
Vista l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza 28 marzo 2003, n. 3277 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: "Ripartizione risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15";
Vista l'ordinanza 4 aprile 2003, n. 3278 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: "Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania";
Vista la direttiva in data 11 giugno 2003, prot. n. 2463, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 27 giugno 2003;
Considerato che alcuni sindaci interessati all'attuazione della direttiva e gli ordini professionali hanno avanzato motivata richiesta di proroga del termine di presentazione del progetto esecutivo, fissato dal comma 3 dell'art. 7 della direttiva medesima, al fine di consentire una progettazione degli interventi meno affrettata e maggiormente rispondente alle soluzioni tecniche ottimali sotto il profilo della resistenza strutturale alle azioni sismiche;

Dispone:
Art. 1
Proroga termini

1)  Il termine di 60 giorni, fissato dal comma 3 dell'art. 7 della direttiva n. 2463 dell'11 giugno 2003, è prorogato di ulteriori 60 giorni. Tale nuova scadenza è perentoria, per cui il mancato rispetto comporterà, senza ulteriore avviso, la decadenza del diritto al contributo per autonoma sistemazione.
2)  Nel caso in cui l'unità immobiliare danneggiata ricada in area riconosciuta dall'amministrazione comunale inedificabile per ragioni di natura geologica, cioè nel caso in cui è consentita la ricostruzione delocalizzata in altro sito, ovvero l'acquisto di un alloggio sul libero mercato, fermo restando il diritto al godimento del contributo, i termini e le modalità di integrazione dell'istanza di contributo saranno fissati con successiva direttiva.
Art. 2
Soggetti beneficiari

Il soggetto che alla data dell'ultimo evento, 29 ottobre 2002, risultava conduttore dell'immobile danneggiato, potrà subentrare nella titolarità del contributo, qualora sia attestata da apposito atto, legalmente valido, la volontà al subentro espressa contestualmente dal proprietario e dal conduttore.
Art. 3
Cumulo incarichi

Il limite di 5 incarichi contemporanei, fissato dal comma 1 dell'art. 8 della direttiva, è maggiorato fino a 10 incarichi contemporanei. Resta inteso che saranno considerati validamente presentati ai fini della presente direttiva i primi 10 progetti, redatti dal medesimo professionista, secondo l'ordine cronologico del protocollo comunale d'entrata.
Art. 4
Errata corrige alla direttiva 11 giugno 2003

1)  All'art. 5, punto 1, le parole "...dal punto 7", vengono sostituite dalle parole "...dall'art. 4";
2)  All'art. 6, punto 3, le parole "...ai sensi del l'o.p.c.m. n. 3274" vengono sostituite dalle parole "...ai sensi dell'o.p.c.m. n. 3254".
Palermo, 29 ottobre 2003.
  CUFFARO 

(2003.44.2690)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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