REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 3 ottobre 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico ed artistico degli arredi e delle raccolte di manufatti artistici ubicati nell'immobile denominato Villa Piccolo, sito nel comune di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA VIII DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, ai sensi dell'art. 7 del T.U., nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che gli arredi e le raccolte di manufatti artistici ubicati presso l'immobile denominato "Villa Piccolo" sito nel comune di Capo d'Orlando (Messina), località Piano Porti, di proprietà della Fondazione famiglia Piccolo di Calanovella (riconosciuta come ente morale con D.P.R. n. 201 del 27 marzo 1972), rivestono interesse artistico e storico particolarmente importante in quanto testimoniano il gusto raffinato dei proprietari (la cui vasta cultura, di taglio mitteleuropeo, li portò a collezionare materiali di ogni tipo) ed appaiono quindi espressione tipica degli aspetti artistici nazionali ed isolani, risultando di notevole importanza per il loro riferimento con la storia della letteratura e della cultura in genere e pertanto rientrano nella categoria dei beni indicati all'art. 2 del T.U. (decreto legislativo n. 490/99) ed art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Visto il decreto n. 7361 del 16 settembre 2003, concernente il conferimento di deleghe ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnico-scientifica, gli arredi mobili e le raccolte di manufatti artistici individuati nell'accluso elenco analitico e documentazione fotografica, di proprietà della Fondazione famiglia Piccolo di Calanovella, ubicati nell'immobile denominato "Villa Piccolo", sito nel comune di Capo d'Orlando (Messina), censito al F.M. n. 14 dell'N.C.E.U., particella n. 79, ai sensi del l'art. 5 del T.U. approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, sono riconosciuti di interesse storico e artistico particolarmente importante in quanto identificati tra i beni indicati all'art. 2 del T.U. medesimo e art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 ed essi pertanto sono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela stabilite dalle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare i beni che costituiscono la raccolta di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato, disposto degli artt. 21, 22 e 23 del T.U. n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulla raccolta stessa al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopra citato T.U.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel T.U. n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnico-scientifica, l'elenco dei beni e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sarà notificato agli aventi diritto ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, ad esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.: www.regione. sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 3 ottobre 2003.
  MICELI 

(2003.41.2455)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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