REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 19 settembre 2003, n. 1118.
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sulla alimentazione degli animali.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA - PALERMO
AI COMANDI CARABINIERI PER LA SANITÀ DI CATANIA, PALER MO, RAGUSA
e, p.c.  AL MINISTERO DELLA SALUTE, DIREZIONE S.P.V.A.N., UFFICIO VIII 

AI DIRETTORI GENERALI - AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICI LIA
ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
ALL'UFFICIO VETERINARIO - ADEMPIMENTI COMUNITARI
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
ALLA CIA
ALLA CONFAGRICOLTURA
ALLA COLDIRETTI
Il presente piano di vigilanza e controlli sanitari sulla alimentazione degli animali (PNAA) elaborato dal Ministero della salute di concerto con il gruppo tecnico delle Regioni, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità sostituisce la precedente circolare regionale n. 1024 del 18 maggio 2000 (PNAA anni 2000/2003), nonché abroga la circolare ministeriale n. 34 del 9 agosto 1985 relativa alla vigilanza sull'alimentazione degli animali.
Le disposizioni contenute nella presente circolare hanno validità annuale, tuttavia entro il 31 dicembre di ogni anno potranno essere apportate modifiche o integrazioni al piano, che saranno tempestivamente comunicate a codeste aziende unità sanitarie locali per l'applicazione, in relazione alle mutate esigenze del settore o ad eventuali emergenze epidemiologiche.
Si invitano pertanto codeste aziende unità sanitarie locali a predisporre il proprio piano di attività e la relativa programmazione dei controlli tenendo conto della attività di vigilanza già svolta nel primo semestre in applicazione del precedente PNAA, nonché ad attenersi alle indicazioni e disposizioni previste per ogni "capitolo" di cui alla presente circolare.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
L'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario: BAGNATO

Allegati
PIANO NAZIONALE DI VIGILANZA E CONTROLLI SANITARI SULL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - ANNO 2003

1.  INTRODUZIONE
A distanza di più di tre anni dall'emanazione del PNAA (circolare n. 3 del 2 febbraio 2000) si è reso necessario apportare alcune modifiche ed aggiornamenti, che tengano conto dei risultati del monitoraggio effettuato negli anni precedenti, delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nelle raccomandazioni in materia di controlli sull'alimentazione animale e di quelle relative alla missione DG (Sanco) n. 8691/2002 avvenuta in Italia dal 16 al 20 settembre 2002.
Il nuovo PNAA, che sostituisce e abroga anche la circolare 9 agosto 1985, n. 34 è stato implementato mediante l'analisi dei rischi, basata sulla valutazione dei dati relativi all'attività di controllo svolta a livello nazionale e comunitario negli anni 2000 e 2001.
Il presente piano di vigilanza e controlli sull'alimentazione animale ha lo scopo di contribuire ad assicurare la salubrità e la sicurezza dei prodotti di o.a. destinati al consumo umano. A tal fine sono state prese in considerazione le più importanti problematiche del settore:
-  un capitolo importante della programmazione è quello relativo ai controlli volti alla verifica del rispetto dei divieti d'utilizzo delle proteine animali trasformate, come definite dalla decisione n. 2000/766/CE e successive modifiche, ai fini della prevenzione della BSE. Il nuovo piano prevede un maggior numero di controlli sull'intera filiera produttiva, soprattutto nelle zone considerate a rischio, ossia dove sono concentrate le aziende mangimistiche, gli allevamenti zootecnici e gli indotti ad essi collegati (rivendite, distributori ecc.), nonché nei luoghi di produzione e stoccaggio dei grassi. Al fine di razionalizzare l'attività di controllo in tal senso si opererà in conformità al "protocollo d'intesa" siglato tra il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 12 aprile 2002. La raccomandazione n. 2003/91 della commissione del 10 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, legge n. 34 dell'11 febbraio 2003, fornisce indicazioni relativamente ai luoghi ed ai criteri da seguire per i campionamenti e per le ispezioni (allegato I della raccomandazione);
-  un altro caposaldo del piano è quello relativo alla ricerca di additivi e principi farmacologicamente attivi nei mangimi, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze vietate, senza tuttavia trascurare la ricerca di additivi ed altre sostanze chimiche il cui impiego è consentito entro determinati limiti e per determinate specie animali;
-  rispetto al PNAA precedente si è posta maggiore attenzione ai controlli inerenti la ricerca dei contaminanti ed altre sostanze indesiderabili negli alimenti per animali, tale determinazione scaturisce da una più attenta valutazione del problema, dall'applicazione delle nuove disposizioni normative e dall'acquisizione delle raccomandazioni comunitarie orientate in tal senso. In particolare si è tenuto conto della succitata raccomandazione n. 2003/91, che fornisce indicazioni circa i sottoprodotti maggiormente a rischio di contaminazione da diossina;
-  la problematica emergente relativa alla sicurezza dell'impiego di organismi geneticamente modificati negli alimenti per gli animali, ha comportato la necessità di inserire nel PNAA un capitolo inerente l'attività di monitoraggio per gli OGM. Tale attività dovrà essere svolta, con finalità diverse sia nel circuito convenzionale, che nel circuito biologico e dovrà tener conto delle normative attuali e delle modifiche previste nel breve periodo.
Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della sanità pubblica ed a fornire ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale.
L'allegato 1 richiama l'elenco delle norme relative al settore.
2.  FINALITA'
Finalità del PNAA è la tutela della sanità pubblica. Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:
-  contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi, ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
-  conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, "attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore per l'alimentazione animale", e successive modifiche;
-  rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del servizio sanitario nazionale in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".
3.  OBIETTIVI
Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., fatte salve le competenze delle altre amministrazioni delegate ai controlli, entro il 31 dicembre di ogni anno verranno comunicate eventuali modifiche ed integrazioni, sentite per le parti di rispettiva competenza:
-  la commissione tecnica mangimi di cui all'art. 9, legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  le Regioni e le province autonome.
Fatto salvo quanto definito ai sensi del comma precedente, sono obiettivi del PNAA:
a)  assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati alla prevenzione dei fattori di rischio per la sanità pubblica o di eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;
b)  realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed ai controlli, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
c)  verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
-  metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;
-  procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
-  sistemi di autocontrollo (ove previsti), nonché d'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
d)  verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostan za impiegata per la produzione di alimenti per animali o nell'alimentazione degli animali.
3.1  Obiettivi rilevanti per l'anno in corso
Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:
a)  completamento ed aggiornamento dell'anagrafe degli impianti inerenti la filiera dell'alimentazione degli animali, utilizzando il tracciato record previsto dal D.M. 7 gennaio 2000;
b)  vigilanza e controllo in merito all'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali d'allevamento (O.M. 28 luglio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alle "misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteine derivate da mammiferi", decisione n. 2000/766/CE e successive modificazioni);
c)  controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossine, deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi;
d)  controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati nell'alimentazione animale.
e)  vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle delle materie prime per mangimi di origine animale indi viduate nella direttiva n. 92/117/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti;
f)  avvio piano nazionale di monitoraggio della presenza di OGM.
Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con le modalità operative definite di seguito.
4.  ESECUZIONE DEL PIANO
L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle regioni ed alle province auto nome, ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL), ai posti di ispezione frontaliera (PIF), agli uffici vete rinari adempimenti comunitari (UVAC), agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità (ISS).
In particolare:
-  le regioni e province autonome coordinano l'attività di vigilanza e controllo;
-  i servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali espletano l'attività di vigilanza e controllo;
-  i posti di ispezione frontaliera eseguono i controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti dai paesi terzi;
-  gli uffici veterinari adempimenti comunitari predispongono i controlli sui prodotti di provenienza comunitaria;
-  gli istituti zooprofilattici sperimentali eseguono le analisi di laboratorio;
-  l'Istituto superiore di sanità fornisce le metodiche aggiornate per le ricerche analitiche agli istituti zooprofilattici sperimentali, coordina l'attività di intercalibrazione dei laboratori ed effettua le revisioni d'analisi;
-  l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della salute.
Ogni azienda sanitaria locale deve individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del piano; il nominativo di tale referente deve essere trasmesso a questo Assessorato.
Nello spirito di reciproca collaborazione, regioni, province autonome ed aziende sanitarie locali si avvalgono degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (comando carabinieri per la sanità, corpo forestale di Stato, ispettorati di repressione delle frodi, guardia di finanza, polizia di Stato, ecc.), in particolare laddove le eventuali irregolarità riscontrate valichino le specifiche competenze o gli ambiti territoriali di appartenenza.
5.  ARTICOLAZIONE DEL PIANO
Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:
1)  programmazione dell'attività;
2)  anagrafe;
3)  sopralluoghi ispettivi;
4)  campionamenti;
5)  analisi;
6)  analisi di revisione;
7)  positività dei campioni protocollo operativo;
8)  rilevazione dell'attività svolta.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che ai sensi del presente PNAA per "controlli" si intendono una o più delle attività di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6, per i quali l'anagrafe e la rilevazione dell'attività svolta costituiscono gli indispensabili supporti ai fini della programmazione, della definizione degli obiettivi e della verifica dei risultati.
5.1  Programmazione dell'attività
In sintonia con gli obiettivi del PNAA, ogni azienda sanitaria locale, sulla base della programmazione ministeriale e regionale, dà attuazione al piano di monitoraggio, al fine di:
-  coordinare, in modo più incisivo, l'attività di vigilanza;
-  valorizzare al meglio le risorse disponibili.
5.2  Anagrafe
Come previsto all'art. 3 del D.M. 7 gennaio 2000, il Ministero della salute, in accordo con le regioni e province autonome, cura l'aggiornamento del censimento nazionale degli impianti di produzione e di distribuzione degli alimenti zootecnici.
Per la programmazione degli interventi si terrà conto dell'anagrafe degli impianti, correlata con il censimento degli allevamenti zootecnici.
5.3  Sopralluoghi ispettivi o ispezioni
I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni) devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non discriminatoria, si suddividono in:
a)  ispezioni ordinarie: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione ordinaria al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
b)  ispezioni straordinarie mirate: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
-  fondato sospetto di irregolarità;
-  filoni di indagine;
-  informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
Qualora si proceda nel corso dell'ispezione straordinaria mirata al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
c)  ispezioni straordinarie di emergenza: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
-  emergenze epidemiologiche;
-  emergenze tossicologiche;
-  eventi comunque straordinari.
Qualora nel corso dell'ispezione straordinaria di emergenza si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
Gli esiti delle ispezioni ordinarie e delle ispezioni straordinarie mirate devono essere comunicati con cadenza semestrale a questo Assessorato che provvederà alla trasmissione al Ministero della salute, secondo le scadenze indicate al paragrafo 5.8 - Rilevazione dell'attività.
Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata. Gli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome informano tempestivamente il Ministero della salute per i provvedimenti di competenza (sistema di allerta rapido).
Per ciascun impianto della filiera deve essere eseguito il seguente numero minimo di ispezioni:
-  mangimifici industriali almeno un'ispezione l'anno;
-  impianti di distribuzione almeno un'ispezione ogni due anni;
-  impianti di allevamento almeno un'ispezione l'anno;
-  laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi almeno un'ispezione l'anno.
Le frequenze minime delle ispezioni possono essere modificate sulla base dell'analisi dei rischi che prenda in considerazione la tipologia e la localizzazione dell'impianto, il tipo di mangime prodotto o stoccato e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.
Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:
-  del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, necessari al rilascio della specifica autorizzazione;
-  delle metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
-  delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
-  delle procedure e delle modalità operative relative all'esecuzione delle analisi effettuate nell'ambito dei piani di autocontrollo aziendale obbligatori o facoltativi.
Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali degli impianti oggetto di vigilanza e controllo l'Azienda sani taria locale comunica al legale rappresentante dell'impianto e, per conoscenza all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:
-  il tipo di irregolarità accertata (verbale dell'ispezione);
-  le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
-  il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.
Per le attività di vigilanza presso gli stabilimenti di produzione si rimanda ai fac-simile di verbali di cui alla circolare n. 3 del 2 febbraio 2000 (circolare regionale n. 1024/2000).
5.4  Campionamenti
Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono fissate dal D.M. 20 aprile 1978. Ai fini del controllo ufficiale del tenore delle micotossine possono essere adottate le modalità di prelievo di campioni indicate nel D.M. 23 dicembre 2000 (controllo ufficiale del tenore delle micotossine in alcuni prodotti alimentari), per quanto riguarda le diossine vi sono indicazioni nella direttiva n. 2002/70/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, legge n. 209 del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
Si allega fac-simile di verbale di prelievo campioni (allegato 2 e allegato 2 bis OGM).
5.4.1  Criteri di campionamento
I campionamenti sono effettuati in base ai seguenti criteri:
-  campionamenti casuali: non previsti dal piano ed effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche o di ricerca programmate a livello regionale, ministeriale o concordate a livello locale.
Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
-campionamenti mirati: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell'ambito del piano tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti, che possono rappresentare potenziali rischi per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente.
Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
-  campionamenti straordinari effettuati sulla base di:
-  sospetto di irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo;
-  emergenze epidemiologiche;
-  emergenze tossicologiche;
-  eventi comunque straordinari.
In questi casi è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l'episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintraccio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare.
I criteri e la frequenza dei campionamenti devono basarsi essenzialmente sull'analisi dei rischi considerando la tipologia e localizzazione dell'impianto, il tipo di mangime prodotto, la provenienza delle materie prime, le tecniche di produzione, l'indirizzo produttivo dell'allevamento e le caratteristiche peculiari delle sostanze ricercate.
In particolare:
1)  per i campioni effettuati presso gli allevamenti devono essere presi in considerazione:
-  indirizzo produttivo dell'impianto e quantità di mangime prodotto/utilizzato;
-  alimentazione degli animali in relazione all'età (allattamento, svezzamento, finissaggio, ecc.) e all'orientamento produttivo;
-  tipologia della matrice (mangimi, mangimi medicati, acqua di abbeverata, ecc.);
2)  per i campioni effettuati presso gli impianti di produzione devono essere presi in considerazione:
-  la corrispondenza tra "contenuto" e "dichiarato"; relativamente alle sostanze farmacologicamente attive;
-  la presenza di sostanze eventualmente non dichiarate o vietate;
-  le materie prime utilizzate;
-  i principi attivi utilizzati (additivi, sostanze farmacologicamente attive);
-  la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione);
-  le tipologie dei prodotti finiti.
Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l'attività di controllo è necessario concordare le modalità operative e programmare l'attività con i laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
5.4.2  Oggetto dei campionamenti
Sono oggetto di campionamento:
-  gli additivi;
-  le premiscele;
-  le premiscele medicate;
-  i prodotti intermedi;
-  tutte le tipologie di mangimi (semplice, completo, complementare, di origine animale, di origine vegetale, di origine minerale, dietetico ecc.);
-  gli alimenti medicati per animali (contenenti premiscele medicate);
-  l'acqua di abbeverata.
Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione e di trasporto.
5.4.3  Numerosità campionaria
La numerosità campionaria è calcolata statisticamente sulla base di:
-  anagrafe degli impianti di produzione e di distribuzione della filiera dell'alimentazione degli animali;
-  anagrafe degli allevamenti bovini, suini ed ovi-caprini;
-  banca dati ISTAT, relativamente agli impianti per cui non è disponibile l'anagrafe;
-  valutazioni epidemiologiche relative ai risultati del piano degli anni precedenti.
5.4.4  Buone pratiche di campionamento
Il prelievo di campioni di alimenti per animali, deve essere effettuato secondo "buone pratiche di campionamento" di cui si richia mano alcuni criteri:
-  il personale che effettua il prelievo deve essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
-  devono essere utilizzate attrezzature idonee per evitare la potenziale contaminazione dei campioni;
-  ogni singola aliquota deve essere di almeno gr. 500 o ml. 500;
-  è necessario indicare sul verbale le modalità di prelievo adottate per evitare la contaminazione dei campioni;
-  i mangimi liquidi devono essere prelevati in contenitori dotati di doppio tappo (a pressione e a vite) o comunque a chiusura ermetica inviolabile;
-  i mangimi solidi devono essere posti all'interno di idonei contenitori che proteggano il campione dall'esposizione solare e nello stesso tempo assicurino la conservabilità del campione in laboratorio. Ad esempio potrebbe essere utilizzato un doppio sacchetto: inter no in plastica trasparente (l'integrità dell'aliquota e stabilità dei campioni sottoposti a congelamento) ed esterno paraffinato (protezione dalla luce solare) o altri contenitori aventi simili proprietà;
-  i sigilli devono essere inviolabili, e riportare in modo chiaro il contrassegno dell'Azienda sanitaria locale o dell'organismo che ha effettuato il prelievo;
-  i campioni devono essere confezionati ai sensi di legge;
-  il confezionamento delle aliquote del campione deve garantire sia l'omogeneità tra le aliquote, che la perfetta conservazione del campione.
Il verbale di prelevamento deve riportare:
-  la dicitura "PNAA" o per esteso piano nazionale alimenti per animali;
-  la data e l'ora del campionamento;
-  il luogo di campionamento (mangimificio, deposito, rivendita, allevamento) specificandone l'indirizzo;
-  l'organismo prelevatore;
-  l'entità globale della matrice oggetto del prelievo (espressa in peso/volume ed in numero di aliquote);
-  il numero di aliquote;
-  la classificazione di legge della matrice (additivo, premiscela, premiscela medicata, mangime semplice di origine vegetale, ecc.);
-  l'acquisizione di eventuali campioni prelevati in contraddittorio dalle parti in conformità all'art. 18, comma 8 della legge n. 281/63 e successive modificazioni;
-  la specie (bovini, suini ecc.) e categoria animale (svezzamento, produzione, riproduzione ecc.) cui è destinato il mangime;
-  l'indicazione del produttore o distributore del mangime;
-  la natura e provenienza delle materie prime (se disponibili).
Si allega fac-simile di verbale da adottare al fine di uniformare le procedure operative (allegato 2 e allegato 2 bis OGM).
Al verbale di prelevamento deve essere allegato il cartellino o copia del documento commerciale, previsto dall'art. 18 della legge n. 281/63.
Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi.
5.4.5  Conferimento dei campioni
Le unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione per la realizzazione del PNAA, programmano gli interventi e la frequenza dei campioni da conferire all'istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco dell'anno ed evitare il sovraccarico dei laboratori.
5.5  Analisi
Le analisi sono effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti e gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento.
In assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando metodi internazionali e nazionali scientificamente riconosciuti.
5.6Analisi di revisione
Le istanze di revisione di analisi effettuate nell'ambito di applicazione del presente piano sono di competenza dell'Istituto superiore di sanità, fatta eccezione per l'analisi di revisione in caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonelle spp. nei mangimi, che viene eseguita presso l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, come indicato nel capitolo relativo al monitoraggio delle Salmonelle negli alimenti per animali.
5.7  Positività dei campioni: protocollo operativo
Al fine di attivare procedure commisurate all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato i provvedimenti da adottarsi in caso di positività dei campioni analizzati, da valutarsi caso per caso, possono tuttavia rispondere, a seconda del tipo di irregolarità riscontrata, a criteri generali, in particolare in caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica, per la sanità animale o per l'ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido.
In linea di principio detti provvedimenti possono essere conseguenti a:
a)  positività per sostanze sempre e comunque vietate;
b)  positività per sostanze vietate per la specie animale cui è destinato il prodotto oggetto del campionamento;
c)  positività per sostanze consentite ma rinvenute in quantitativi differenti da quelli dichiarati;
d)  positività per sostanze consentite ma non dichiarate;
e)  positività per:
-  sostanze di tipo biologico e/o microbiologico;
-  contaminanti ambientali;
-  sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ai sensi del D.M. 11 maggio 1998, n. 241 e successive modificazioni.
5.7.1  Positività dei campioni di cui al punto 5.7, lett. a), b), c), d)
1)  Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di produzione:
-  il laboratorio d'analisi, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la positività riscontrata all'azienda sanitaria locale che ha prelevato il campione ed a questo Assessorato allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni (allegato 2 o 2 bis per gli OGM);
-  l'azienda sanitaria locale adotta i seguenti provvedimenti:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto;
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato positivo;
-  effettua l'indagine epidemiologica;
-  accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
-  verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
-  procede, per quanto applicabile, ai sensi di quanto indicato al successivo punto 2).
2)  Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un allevamento:
-  il laboratorio d'analisi fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la positività riscontrata all'azienda sanitaria locale che ha prelevato il campione ed a questo Assessorato allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni (allegato 2 o 2 bis per gli OGM);
-  l'Azienda sanitaria locale adotta i seguenti provvedimenti:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto, i provvedimenti adottati devono comunque consentire il ciclo di alimentazione degli animali;
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato positivo;
-  effettua l'indagine epidemiologica;
-  procede al campionamento di matrici biologiche, quando i laboratori di referenza dispongano di metodiche validate per la ricerca degli analiti nei campioni, sugli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal piano nazionale residui;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'impianto di allevamento per autoconsumo;
-  informa immediatamente questo Assessorato e l'azienda sanitaria locale competente per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in cui ha sede l'allevamento;
-  procede, per quanto applicabile, come precedentemente indicato al punto 1;
-  dispone che gli animali cui è stata somministrata la partita, oggetto del campionamento e del successivo sequestro, non possono essere macellati prima che siano trascorsi i tempi massimi di attesa previsti ai sensi del decreto legislativo n. 119/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi eventuali differenti adempimenti normativi inerenti i trattamenti illeciti;
-  i prodotti derivanti dagli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati "positivi", prima dell'esito al libero consumo, quando i laboratori di referenza dispongano di metodiche validate, dovranno essere oggetto di controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di residui.
5.7.2  Positività dei campioni di cui al punto 5.7, lett. e)
Fatte salve le procedure già previste in materia:
3)  Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un impianto di produzione:
-  il laboratorio d'analisi comunica la positività riscontrata all'azienda sanitaria locale che ha prelevato il campione ed a questo Assessorato allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni (allegato 2);
-  l'azienda sanitaria locale adotta i seguenti provvedimenti:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto;
-  effettua l'ispezione dell'impianto presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato positivo;
-  verifica l'eventuale inquinamento delle materie prime (contaminazione primaria);
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazione del ciclo produttivo (contaminazione secondaria);
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti;
-  verifica l'efficacia del sistema di autocontrollo;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
-  procede, per quanto applicabile, ai sensi di quanto indicato al successivo punto 4).
4)  Qualora il campionamento risultato positivo sia stato effettuato in un allevamento:
-  il laboratorio d'analisi comunica la positività riscontrata all'azienda sanitaria locale che ha prelevato il campione ed a questo Assessorato allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni (allegato 2);
-  l'azienda sanitaria locale adotta i seguenti provvedimenti:
-  sequestra la partita oggetto del campionamento, nei casi in cui il sequestro non sia già stato disposto;
-  effettua l'ispezione dell'impianto di allevamento presso il quale è stato effettuato il campionamento risultato positivo;
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione delle materie prime (contaminazione primaria);
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazione del ciclo produttivo (contaminazione secondaria), qualora la partita oggetto del campionamento sia stata prodotta nell'impianto di allevamento per autoconsumo;
-  verifica l'eventuale presenza di punti critici o di fonti di contaminazione del ciclo di distribuzione e somministrazione degli alimenti (contaminazione secondaria);
-  verifica le modalità di stoccaggio e conservazione di eventuali prodotti finiti, acquistati o prodotti per autoconsumo;
-  verifica l'efficacia del sistema di autocontrollo qualora l'allevamento produca per autoconsumo;
-  attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'allevamento per autoconsumo aziendale;
-  informa questo Assessorato e l'azienda sanitaria locale competente per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in cui ha sede l'allevamento;
-  procede, per quanto applicabile, come precedentemente indicato al punto 3;
-  per i prodotti derivanti dagli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati "positivi" devono essere eseguiti i controlli sanitari, quando i laboratori di referenza dispongano di metodiche validate ed adottati idonei provvedimenti da valutare caso per caso.
5.8  Rilevazione dell'attività
I dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente piano sono rappresentati utilizzando le schede di cui all'allegato 3 ( impianti, bovini, avicoli, suini/ovicaprini/conigli, acquacoltura, sostanze indesiderabili e contaminanti), trasmessi semestralmente entro il 31 luglio dell'anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce quanto rilevato per il secondo semestre, dalle aziende sanitarie locali a questo Assessorato (dati locali) per permettere la verifica dei dati ed il successivo inoltro dalle regioni o province autonome al Ministero della salute (dati regionali o provinciali).
I dati di che trattasi possono essere trasmessi anche su supporto informatico.
Il Ministero della salute aggrega i dati nazionali su base annua e li trasmette, entro l'1 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce quanto rilevato alle regioni o province autonome (dati nazionali).
La trasmissione dei dati di cui trattasi deve essere effettuata mediante supporto informatico.

Allegato 1
NORME QUADRO NEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

 1)  Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi:
-  legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 26 marzo 1963);
-  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999);
-  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999).
 2)  Alimenti dietetici per animali:
-  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997) e successive modifiche.
 3)  Disciplina della trasformazione dei rifiuti di origine animale e della produzione per gli animali di alimenti di origine animale:
-  regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 273 del 10 ottobre 2002).
 4) Disciplina della preparazione e del commercio delle premiscele per alimenti medicamentosi:
-  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 119 e successive modifiche (S.O. n. 33 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992).
 5)  Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi:
-  decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993);
-  decreto ministeriale 16 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993);
-  decreto ministeriale 16 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994);
-  circolare 23 gennaio 1996, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1966).
 6)  Additivi e delle premiscele nell'alimentazione per animali:
-  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicem bre 2001);
-  circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002)
 7)  Prodotti di origine minerale e chimico industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali:
-  decreto ministeriale 13 novembre 1985 e successive modifiche (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985)
 8)  Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione animale:
-  decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 13 luglio 1998)
 9)  Controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale:
-  decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999);
-  decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Gazzetta Ufficiale n.194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n. 138).
10)  Ingredienti derivanti da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione con la dieta ai ruminanti:
-  O.M. 28 luglio 1994 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994);
-  decreto ministeriale 7 gennaio 2000 e successive modifiche;
-  decisione n. 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea n. L 306 del 7 dicembre 2000).
11)  Ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali:
-  decisione n. 1/516/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea n. L 281, del 9 ottobre 1991).
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(2003.40.2377)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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