REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 21 ottobre 2003, n. 332.
Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - Reg. CEE n. 2092/91 e decreto legislativo n. 220/95.

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI
e, p.c.  AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FOR. 
  AGLI I.P.A. DELLA SICILIA  

ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
ALL'E.S.A.
AGLI ORDINI PROFESSIONALI AGRICOLI
AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO INTERV. STRUTTURALI
AGLI OSSERVATORI MALATTIE DELLE PIANTE DI PALERMO E ACIREALE.
1.  PREMESSA
Per adeguare quanto già disposto con circolare assessoriale n.265 del 23 dicembre 1998 (ed in revisione della stessa), si indicano di seguito gli adempimenti relativi all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (1), tenendo conto delle disposizioni comunitarie e nazionali che sono intervenute successivamente all'emanazione della precedente circolare nonché della concertazione avviata a seguito di richieste di chiarimento e di osservazioni pervenute circa la applicazione della circolare assessoriale n. 319 del 30 dicembre 2002.
Pertanto la presente circolare assessoriale sostituisce integralmente la circolare assessoriale n. 319/02 nonché abroga parzialmente la circolare assessoriale n. 265 del 23 dicembre 1998 nelle parti a questa non compatibili.
2.  DEFINIZIONI
Per assicurare un'attuazione uniforme della presente circolare, nonché per adottare la semplificazione delle procedure amministrative, alla luce degli obblighi primari comunitari in materia di affidabilità e sicurezza del sistema di controllo, si riportano, nell'allegato I, le definizioni dei soggetti e delle strutture funzionali che verranno di seguito richiamate.
3.  CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si riferiscono agli adempimenti:
-  degli operatori che effettuano attività di produzione (appresso definiti "produttori") e degli operatori che effettuano attività di preparazione (appresso definiti "preparatori");
-  degli organismi di controllo, ai fini della redazione e dell'aggiornamento, al 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco degli operatori idonei secondo il metodo dell'agricoltura biologica, di competenza regionale.
4.  NOTIFICA DI ATTIVITÀ CON METODO BIOLOGICO
Adempimenti degli operatori
Le prime notifiche, nonché le notifiche di variazione devono essere redatte sull'apposita modulistica (2), sottoscritta con firma autenticata ovvero con firma autentica con allegata fotocopia integrale e leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità (3).
La notifica è assoggettata all'imposta sul bollo in conformità a quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale, nelle istruzioni per la compilazione della notifica (4). Tale notifica dovrà essere inviata contestualmente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento regionale interventi strutturali IV servizio, unità operativa 18, viale Regione Siciliana n. 2675 - 90145 Palermo (d'ora in avanti: dipartimento) ed all'organismo di controllo prescelto.
Possono accedere all'elenco degli idonei, gli operatori in regola al 31 dicembre di ogni anno, con gli adempimenti in materia di notifica.
Le notifiche devono essere effettuate dal soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della gestione dell'attività di produzione e/o di preparazione che dovrà aver cura di compilare tutte le sezioni di pertinenza dell'operatore (produzioni vegetali, zootecniche, preparazioni alimentari); in particolare, si richiama l'attenzione dell'operatore nel sottoscrivere sia la dichiarazione di impegno sia la richiesta all'organismo di controllo prescelto (ultima pagina del modello di notifica).
Per tutti gli operatori, eventuali modifiche dei dati contenuti in notifica devono essere comunicati tempestivamente al dipartimento nonché all'organismo di controllo, con apposita notifica di variazione redatta sull'apposita modulistica (2).
Adempimenti degli organismi di controllo
Dato atto che gli O.d.C. - in quanto titolari di decreti ministeriali autorizzativi - esercitano un servizio ed una funzione di natura pubblica nell'esercizio dell'attività di controllo e di certificazione, e considerato che è necessità primaria garantire l'affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo comunitario, questo dipartimento reputa opportuno che ciascun operatore abbia effettiva conoscenza del quadro sanzionatorio cui volontariamente ha aderito con la domanda di assoggettamento rivolta alldi controllo prescelto.
A tal fine, questo dipartimento ha concertato con gli organismi di controllo operanti nel territorio regionale l'impegno che questi - entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare - porteranno a conoscenza degli operatori assoggettati il quadro sanzionatorio implementato nel proprio piano tipo a mezzo di sottoscrizione nelle forme di legge di apposito regolamento di certificazione o contratto di licenza oppure mediante spedizione dello stesso presso le sedi aziendali (la spedizione potrà essere sostituita da una consegna brevi manu attestata da sottoscrizione di ricevuto). Successivamente - e con le stesse modalità - saranno comunicate eventuali modifiche del quadro sanzionatorio.
4.1  Operatori "transitati" (cambio organismo di controllo)
Adempimenti operatori
Qualora la notifica di variazione riguardi la modifica dell'organismo di controllo precedentemente scelto, l'operatore dovrà effettuare una notifica di variazione avendo cura di compilare, in particolare, nel riquadro 1 della notifica attività con metodo biologico, le cause di variazione barrando la casella "cambio organismo di controllo (O.d.C.)" e specificando l'organismo di controllo dal quale si proviene.
Fotocopia dell'estratto della notifica contenente i dati identificativi dell'operatore, la sua dichiarazione di impegno e la richiesta di assoggettamento al nuovo organismo di controllo (prima ed ultima pagina del modulo di notifica) dovrà essere trasmessa allegata alla comunicazione di recesso - contestualmente e con raccomandata a.r. - all'organismo di controllo dal quale si intende recedere. Questo prenderà atto della comunicazione di recesso e non sarà tenuto ad effettuare alcun trattamento dei dati contenuti nell'estratto di notifica alla stessa allegato.
Adempimenti degli organismi di controllo e degli operatori
Si specifica che l'organismo di controllo subentrante dovrà essere in grado di indicare, per ogni operatore, il momento di ingresso nel sistema di controllo di cui al regolamento CEE n. 2092/91, anche nel periodo antecedente al cambio dell'organismo di controllo stesso.
Pertanto, l'organismo di controllo subentrante dovrà richiedere ed acquisire apposita liberatoria dal precedente organismo che, in via ordinaria, dovrà riscontrare entro trenta giorni, indicando tutte le informazioni relative allo status dell'operatore in parola.
In un contesto di sistema volontario di qualità, questo dipartimento è ben consapevole della impossibilità di limitare la libertà contrattuale di ogni singolo operatore il quale deve conservare la intangibile prerogativa di effettuare il cambio dell'organismo di controllo in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno. Pur tuttavia, tale diritto deve coniugarsi con la necessità di non compromettere mai, e per nessuna causale, la sicurezza del sistema di controllo.
In particolare, nelle ipotesi di notifiche di variazione di organismo di controllo effettuate successivamente alla comunicazione di visita ispettiva, oppure di visite ispettive non preannunziate che fossero rese impossibili dalla avvenuta variazione di organismo di controllo (ancorché a questo non pervenuta), la continuità del controllo e la sicurezza dello stesso necessitano di tempestive visite ispettive al fine di accertare le condizioni di affidabilità dell'operatore.
A tal fine, questo dipartimento ha concertato con gli organismi di controllo operanti nel territorio regionale un modus operandi ritenuto - concordemente - efficace e dovuto.
Per l'effetto, l'organismo di controllo che comunque (sia per notizia acquisita in azienda sia mediante il ricevimento dell'estratto della notifica di variazione) abbia avuto notizia del transito ad altro organismo di controllo di un operatore già dallo stesso controllato nelle 48 ore lavorative successive deve verificare nella documentazione in possesso se sussistono notizie obiettive di sospette irregolarità in dipendenza delle quali erano già state programmate le opportune verifiche, a riscontro, nei confronti dell'operatore transitato.
In caso positivo, l'organismo di controllo deve comunicare - con immediatezza ed anche a mezzo fax - dette notizie obiettive di sospette irregolarità al nuovo organismo di controllo cui l'operatore ha manifestato volontà di assoggettarsi.
L'organismo di controllo subentrante deve effettuare una visita ispettiva presso l'azienda dell'operatore transitato nei venti giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della comunicazione di sospette irregolarità.
4.2  Operatori subentrati (cambio titolarità operatore)
Adempimenti operatori
Qualora la notifica di variazione riguardi la modifica di titolarità dell'operatore, l'operatore subentrante dovrà effettuare una notifica di variazione avendo cura di indicare nel riquadro 1 della notifica attività con metodo biologico, le cause di variazione, barrando la casella "modifica dati dichiarante o rappresentante legale" e specificando, inoltre, nel riquadro "altro" il nominativo del precedente operatore.
Qualora, oltre al cambio di titolarità, ricorrerà anche l'ipotesi di transito ad altro organismo di controllo si procederà così come indicato al precedente paragrafo 4.1 (adempimenti operatori, 2° cpv).
4.3  Operatori che recedono dal sistema di controllo
Adempimenti operatori
Qualora l'operatore che precedentemente aveva notificato decida di recedere dal sistema di controllo relativo al metodo biologico, potrà esercitare tale diritto in qualunque momento lo ritenga opportuno.
A tal fine, gli operatori in parola dovranno comunicare la loro volontà di recedere dal sistema di controllo con semplice istanza, con apposizione in calce della propria firma, inviandola - contestualmente - sia all'organismo di controllo sia all'Assessorato regionale dell'agricoltura, specificando la data a partire dalla quale si intende recedere.
Qualora l'operatore volesse annullare l'istanza di recesso dal sistema di controllo precedentemente trasmessa, volendo, parimenti, garantire la continuità del proprio assoggettamento al sistema di controllo, lo stesso annullamento dovrà essere effettuato in maniera tempestiva in modo da garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo.
Adempimenti degli organismi di controllo
Pertanto, l'annullamento di cui sopra (finalizzato a garantire la continuità del proprio assoggettamento al sistema di controllo), dovrà risultare simultaneamente compatibile con:
-  le procedure proprie dell'organismo di controllo con riferimento al tipo di attività sottoposta a controllo;
-  la sussistenza - a seguito di specifica visita ispettiva - di elementi tali da poter certificare la riammissione dell'azienda al sistema di controllo senza soluzione di continuità. In tal caso, è da precisare che la mancanza della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria aggiornata previste nella normativa comunitaria, non potrà dare luogo all'annullamento della precedente istanza di recesso.
In sostanza, non verificandosi la compatibilità con ambedue le due condizioni sopra specificate non si potrà riammettere l'azienda che ha già formalizzato l'intenzione di recedere dal sistema di controllo. In tal caso, la riammissione al sistema di controllo potrà avvenire, ex novo, solo attraverso una nuova notifica.
5.  ELENCO DEGLI OPERATORI (ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO)
Per la predisposizione degli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica (1), ciascun orga nismo di controllo autorizzato, come già richiesto precedentemente dal dipartimento, dovrà trasmettere l'elen co degli operatori che hanno effettuato la notifica e che siano stati riconosciuti idonei dai medesimi organismi.
Detto elenco dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico entro il 31 marzo di ogni anno.
5.1  Elenco degli operatori su supporto cartaceo
Per quanto attiene la formulazione su supporto cartaceo, lo stesso dovrà contenere tutte quelle informazioni necessarie per l'identificazione inequivocabile degli operatori in conformità a quanto riportato nella tabella A alla presente circolare; detto elenco dovrà essere redatto, fascicolato e numerato con numerazione progressiva e accompagnato da una dichiarazione dal responsabile dell'organismo di controllo che riconosce l'idoneità degli operatori controllati alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5.2  Elenco degli operatori su supporto informatico
Nell'ambito di un proficuo e reciproco rapporto di collaborazione, il dipartimento, anche in previsione dei futuri sviluppi del settore informatico che saranno definiti a livello nazionale, adeguerà la allegata tabella A a quanto definito a livello nazionale.
5.3  Elementi comuni agli elenchi su supporto cartaceo ed informatico
Gli operatori dell'agricoltura biologica di pertinenza regionale dovranno essere suddivisi in "produttori agricoli" (P) ed in "preparatori" (T).
I produttori agricoli dovranno inoltre essere distin ti in:
-  operatori "biologici";
-  operatori "in conversione";
-  operatori "misti".
Di ogni operatore dovranno essere indicati in tabella A anche la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, la denominazione del dichiarante, l'indirizzo, il comune e la provincia (entrambi riferiti al centro aziendale).
Tali elenchi, in futuro, dovranno essere redatti in funzione degli aggiornamenti concordati a livello na-zionale.
Per fini statistici e/o conoscitivi, questo dipartimento si riserva la facoltà di richiedere agli organismi di controllo operanti sul territorio siciliano - ove necessario - l'elenco degli operatori biologici receduti dal sistema di controllo del reg. CEE n. 2092/91 e/o transitati ad altro organismo di controllo alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.
5.4  Refluenze delle sanzioni sull'elenco degli operatori idonei.
Seppur considerato che i singoli provvedimenti sanzionatori sono già comunicati di volta in volta dagli organismi di controllo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, questo dipartimento e gli organismi di controllo operanti sul territorio siciliano hanno, tuttavia, concertato di confrontare i rispettivi dati sul fenomeno degli operatori ritenuti responsabili di non conformità e che siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori: ciò al fine di poter monitorare - quando ritenuto opportuno - il fenomeno stesso con dati aggiornati. In tali occasioni questo dipartimento potrà richiedere ed acquisire un elenco aggiornato degli operatori destinatari di provvedimenti sanzionatori.
Nello specifico delle sanzioni irrogate, questo dipartimento ha avuto modo di constatare che alcuni organismi di controllo, pur identificando il momento iniziale da cui è prevista la decorrenza della sanzione, in taluni casi irrogano sanzioni "a tempo indeterminato", spesso per aspetti di tipo amministrativo.
Nella ricorrenza di tale ipotesi (esclusivamente limitata a sanzioni a tempo indeterminato) sarà cura dell'organismo di controllo esplicitare nel provvedimento sanzionatorio adottato la causa impeditiva dell'ammissione dell'operatore al sistema di cui al regolamento CEE n. 2092/91 e comunicare a questo dipartimento il successivo venir meno di detta causa impeditiva.
Pertanto, stabilita la definizione del provvedimento di esclusione, la sanzione della esclusione farà scattare il divieto all'azienda di iscriversi ad un altro organismo di controllo fino a quando non verranno soddisfatte le condizioni che hanno determinato la sanzione, ovvero fino a quando la sanzione non avrà esaurito i suoi effetti.
Parimenti, vige l'obbligo per gli organismi di controllo di comunicare le sanzioni di esclusione irrogate agli operatori inadempienti, sia alla pubblica amministrazione sia agli altri organismi di controllo, affinché venga rispettato il divieto per l'operatore interessato di rientrare nel sistema di controllo prima del tempo prestabilito.
6.  ASPETTI SPECIFICI PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERATORI
6.1  Notifica relativa all'attività di raccolta di prodotti vegetali spontanei commestibili
Condizioni generali
Il disposto del regolamento CEE n. 2608 del 23 settembre 1993, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento CEE n. 2092/91, ha introdotto norme sulla raccolta di vegetali commestibili e/o di parti di essi nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole.
Il suddetto regolamento comunitario detta le re-gole e le procedure che gli operatori (nel caso in questione i raccoglitori) devono rispettare per la raccolta di vegetali naturali commestibili. Ciò si rende possibile, in quanto si parte dall'assunto che i vegetali provenienti dalla raccolta effettuata in zone "naturali" possono essere considerati, a determinate condizioni, prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica.
Oggetto della disciplina sono i vegetali commestibili e le loro parti che crescono spontaneamente in dette aree naturali. La condizione che, pertanto, deve essere soddisfatta perché si possa assimilare la raccolta al metodo dell'agricoltura biologica, è che le aree di prove nienza non siano state oggetto di trattamenti con so stanze non autorizzate dal regolamento CEE n. 2092/91 almeno nei tre anni precedenti la raccolta. Inoltre, la raccolta non deve compromettere né l'equilibrio dell'habitat, né la conservazione della specie nella zona di prelievo.
Adempimenti degli operatori per la notifica
Il raccoglitore e la zona di raccolta sono assimilabili, rispettivamente, ad un operatore e a un'azienda di produzione, per cui sono sottoposti al regime di controllo e all'obbligo della presentazione della notifica barrando l'apposita casella nel riquadro 5 "prodotti spontanei", della "sezione A: produzioni vegetali" (pagina 2 del modello di notifica). Nella notifica devono essere indicati gli estremi catastali della zona di raccolta qualora i terreni ricadano in fondi privati; invece, nel caso che la zona di raccolta insista su terreni non privati e/o sottoposti a gestione pubblica (parchi, zone protette, zone demaniali etc.) dovranno essere allegate le corografie della zona medesima su tavoletta IGM, evidenziando la zona di raccolta medesima.
6.2  Preparatori.
Adempimenti dei preparatori per la notifica
Con riferimento alla notifica di attività dei "preparatori" è opportuno evidenziare che detti operatori dovranno riportare i propri dati nella notifica di attività (2) anche nella:
-  sezione C, relativa alle preparazioni alimentari e
-  sezione G, relativa alle strutture aziendali.
Informazioni da comunicare a cura dei preparatori
Si ricorda che, relativamente all'attività di preparatore, afferiscono alla medesima una o più delle seguenti operazioni:
-  trasformazione;
-  condizionamento;
-  confezionamento;
-  imballaggio;
-  conservazione;
-  etichettatura.
Per quanto riguarda la sezione C, si dovrà indicare nel riquadro 2 alla voce "altro" le singole operazioni, effettivamente svolte in azienda (ed a prescindere, in questo caso, dal riferimento alle singole tipologie di prodotto finito), di: trasformazione, condizionamento, confeziona mento, imballaggio, conservazione. Inoltre, l'operazio ne di etichettatura verrà segnata barrando la casella rela tiva alla voce "etichettatura".
Di contro, l'operatore dovrà aver cura di compilare uno o più riquadri 3 e seguenti per ogni unità di preparazione (U.P.) (così come definita nella tabella A alla presente circolare, relativo alle definizioni) secondo:
-  tipologia di prodotto finito, (per singola linea produttiva: riferibile al singolo prodotto od ai prodotti ottenibili da tale linea, così come specificato nelle voci del riquadro 2 della sezione C );
-  tipologie di attività prevista (di lavorazione, presentazione, conservazione ed identificazione del prodotto), indicando, per ognuna delle quattro tipologie di attività sopra richiamate, la relativa capacità di lavoro oraria delle pertinenti linee produttive, nonché le superfici e/o i volumi, relativi alla capacità di conservazione (o stoccaggio) delle aree a ciò destinate.
Le unità di preparazione (U.P.), a cui si riferiscono le linee produttive di cui sopra, dovranno essere numerate, con numerazione progressiva, sul margine sinistro di ogni riquadro 3 della sezione C compilato, anteponendo la sigla U.P. al numero progressivo cui si riferiscono.
E' evidente che per ogni unità di preparazione potranno essere compilati uno o più "riquadri 3".
E' parimenti evidente l'analogia tra il riferimento all'unità di preparazione e quello dell'unità di produzione.
Per quanto riguarda la sezione G, relativa alle strutture aziendali, oltre all'identificazione di ogni struttura, ai riferimenti catastali o all'eventuale indirizzo ed al titolo di possesso, dovrà farsi particolare attenzione nell'indicare la suddivisione dei volumi dedicati all'agricoltura biologica ed a quella convenzionale delle strutture stesse, qualora vengano effettuate attività di preparazione sia su prodotti provenienti "da agricoltura biologica", sia su prodotti da agricoltura convenzionale.
Produttori o preparatori di prodotti ottenuti in azienda
Il dipartimento ribadisce la necessità di regolamentare, ai fini dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo, l'attività di verifica e controllo sui produttori che effettuano la preparazione di soli prodotti ottenuti nella propria azienda; in particolare, sulla fase di preparazione.
Dato atto che gli organismi di controllo esercitano già di fatto su detti produttori, che sono anche preparatori, i controlli tipici sia dei produttori che dei preparatori, il dipartimento si riserva, tuttavia, di approfondire - con le parti interessate - le tematiche relative ai produttori che effettuano la preparazione di soli prodotti ottenuti nella propria azienda; ciò anche in attesa della legislazione che verrà adottata in sede nazionale in esecuzione della legge n. 38 del 7 marzo 2003.
Adempimenti degli operatori che possono acquisire le qualifiche sia di preparatori che di produttori
Nel caso in cui alcuni operatori possano rientrare sia nella categoria di "produttore" sia di "preparatore", in relazione al conseguimento dei propri scopi sociali che di mercato (ad esempio in relazione a specifiche annate agrarie e all'andamento di mercato), dovranno effettuare di volta in volta la notifica di variazione.
Gli organismi di controllo, in tal caso, provvederanno ad inserire gli operatori in parola nell'elenco degli idonei nella sezione di competenza (produttori o preparatori), sulla base di una specifica comunicazione (notifica) all'organismo di controllo medesimo da parte degli operatori interessati.
Adempimenti degli operatori per la documentazione richiesta
Gli operatori ricadenti nelle categorie appresso indicate dovranno produrre a questo Assessorato - dipartimento regionale interventi strutturali servizio IV - sviluppo locale ed attività agroambientali, unità operativa n. 18 - interventi in materia di agricoltura e zootecnia biologica, la seguente documentazione in originale o in copia autentica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
per gli operatori in forma associata:
-  statuto e atto costitutivo in copia conforme; può essere fornita copia dei predetti documenti avendo cura di indicare in calce agli stessi il numero delle pagine di cui è composto il documento e la dicitura che ne attesti la conformità al documento originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in sostituzione può essere utilizzato l'apposito modello dell'allegato II;
-  dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale si evinca la data della nomina del rappresentante legale e la durata della predetta carica sociale, utilizzando il modello dell'allegato III.
Per i preparatori (persone fisiche o giuridiche):
-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la disponibilità della struttura nella quale viene effettuata la preparazione, utilizzando il modello dell'allegato IV;
-  attestato di assoggettamento rilasciato dall'organismo di controllo contenente:
a)  codice dell'organismo di controllo autorizzato che lo rilascia, dati dell'operatore controllato e codice specifico attribuito ai registri aziendali consegnati al preparatore;
b)  localizzazione dell'impianto/i e/o magazzino/i (indirizzo per i fabbricati urbani, riferimenti catastali negli altri casi), specificando l'idoneità della struttura in ordine alla separazione dei locali e dei prodotti, qualora siano effettuate nei medesimi ambienti anche attività di preparazione di prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o ottenuti da agricoltura convenzionale (allegato III, lett. B, paragrafo 3, regolamento CEE n. 2092/91);
c)  natura dell'operazione/i attuata/e, specificando se l'impianto è destinato a svolgere dette operazioni solo in conto proprio e/o anche in conto terzi;
d)  capacità lavorativa e/o di conservazione dell'impianto per tipologia di attività di preparazione, come sopra specificata.
Con riferimento agli operatori associati che effettuano attività di preparazione, si precisa che gli stessi sono tenuti a produrre anche la documentazione sopra prevista "per gli operatori in forma associata".
Infine, gli operatori (produttori o preparatori) che volessero fornire ulteriori informazioni ritenute utili, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato V.
E' appena il caso di ricordare che, per quanto riguar da in maniera specifica i preparatori, gli organismi di controllo potranno attestarne l'idoneità solo nel momento in cui le strutture degli impianti aziendali di preparazione saranno funzionali allo svolgimento dell'attività notificata nonché conformi alla normativa igienico-sanitaria relativa all'attività svolta.
7.  DISPOSIZIONI FINALI
La presente circolare è stata redatta in conformità delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa tenendo conto, parimenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica nonché della concertazione avviata a seguito di richieste di chiarimento e di osservazioni pervenute circa la applicazione della circolare assessoriale n. 319 del 30 dicembre 2002.
Pertanto la presente circolare assessoriale sostituisce integralmente la circolare assessoriale n. 319/02 nonché abroga parzialmente la circolare assessoriale n. 265 del 23 dicembre 1998 nelle parti a questa non compatibili.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Al fine di facilitare l'accesso agli utenti del settore, la stessa circolare è consultabile sul sito Internet: http:// www.regione.sicilia.it/agricoltura, sezione U.R.P. (Ufficio relazioni col pubblico), da dove sarà possibile sia ottenere il modello di notifica ministeriale, sia consultare gli indirizzi degli organismi di controllo cui inviare la notifica (allegato VII).
N.B. Le note al testo sono in numero di quattro (1-4) e sono:
(1)  Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 nonché dell'art. 8 e dell'allegato III del decreto legislativo n. 220/95.
(2)  Riportata nell'allegato III del decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 (parte prima) alla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2000.
(3)  Ai sensi del paragrafo 11, dell'art. 2, della legge n. 191/98.
(4)  Decreto ministeriale 4 agosto 2000, richiamato alla nota (2).
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
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(2003.43.2588)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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