REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Determinazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica e relative modalità di attuazione.


IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo - contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto l'art. 7, comma 3, della predetta ordinanza n. 2983/99, il quale dispone che il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, istituisca un'apposita tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal Commissario stesso;
Visto il verbale dell'incontro del 20 marzo 2002 tra la struttura commissariale ed i rappresentanti delle prefetture dell'isola, in cui si stabiliva la data del 1° gennaio 2003 come decorrenza di applicazione della tariffa;
Visto il verbale della riunione del 25 luglio 2002 tra gli stessi organismi di cui sopra, durante la quale è stata esaminata la proposta di tariffa ed è stato confermato che la stessa sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 per le discariche autorizzate ex artt. 27 e 28, ivi comprese le discariche ex art. 13 per le quali i prefetti avranno chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed avranno in corso la relativa istruttoria;
Tenuto conto di quanto valutato e stabilito durante gli incontri citati nonché degli arrotondamenti effettuati nel calcolo degli elementi costituenti la tariffa medesima;
Vista l'ordinanza n. 1020 del 19 novembre 2002, con la quale è stata adottata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 29 novembre 2002;
Ritenuto necessario procedere alla regolamentazione della sua applicazione ed all'individuazione dei destinatari delle varie somme che costituiscono la tariffa medesima;
Visto il piano di gestione dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale del 18 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione della direttiva n. 1999/31/CE - discariche di rifiuti) pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2003;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2003;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003, il gestore della discarica è tenuto a prestare garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione dell'impianto, per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica stessa, da costituirsi ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica ed integrazione delle disposizioni concernenti la tariffa e le relative modalità di attuazione;

Ordina:


Art. 1

La tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (come individuati con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) in discariche private e pubbliche autorizzate, ex artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ivi comprese le discariche ex art. 13 dello stesso decreto, per le quali i prefetti abbiano chiesto il finanziamento per l'adeguamento ex artt. 27 e 28 ed abbiano in corso la relativa istruttoria, nel territorio della Regione siciliana, per l'anno 2003, è rimodulata come precisato nella seguente tabella:

Descrizione      Tariffa in euro/Tonn. 
      importi arrotondati 
Ammortamento      18,60 
Gestione      18,70 
Post-mortem      14,30 
Totale      51,60 
Contributo R D      5,20 
Royalties      5,20 
Totale tariffa      62,00 


Ai superiori importi sarà applicata l'aliquota I.V.A. come per legge, se dovuta. Restano salvi il tributo speciale per il deposito e lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilabili, previsto dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e la maggiorazione calcolata sull'importo del suddetto tributo speciale, prevista dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente (15% entro il 31 dicembre 2003, 25% entro il 31 dicembre 2005, 35% a regime).

Art. 2

E' fatto obbligo ai comuni della Regione siciliana di utilizzare le tariffe di cui al precedente articolo 1, in sede di redazione dei bilanci e di tutti gli adempimenti connessi, per la determinazione dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la determinazione delle tariffe o della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3

I soggetti gestori di discariche sono tenuti a trasmettere trimestralmente ai soggetti conferenti ed all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, i dati relativi ai quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti in ogni trimestre alla discarica o impianto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla fine del trimestre stesso.

Art. 4

I soggetti conferitori di rifiuti non pericolosi in discariche autorizzate nel territorio delle Regione siciliana sono tenuti a versare la tariffa, di cui al precedente articolo 1, entro il trentesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre. Detto termine è da intendersi perentorio. Le somme saranno versate nel seguente modo:
-  la quota relativa all'ammortamento, all'ufficio del Commissario delegato, salvo una eventuale quota parte, da stabilire per ogni singolo caso, da corrispondere direttamente all'ente o agli enti cofinanziatori della discarica, nella misura necessaria alla copertura del cofinanziamento;
-  la quota relativa alla gestione, al soggetto gestore della discarica, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la costituzione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003;
-  la quota relativa al "post-mortem", all'ufficio del Commissario delegato salvo quanto previsto al successivo art. 7;
-  il contributo per raccolta differenziata, all'ufficio del Commissario delegato;
-  la quota relativa alle "royalties" al comune nel cui territorio insiste la discarica.
I pagamenti a favore dell'ufficio del Commissario delegato saranno effettuati sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Palermo, ed intestata al Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque.

Art. 5

Il corrispettivo relativo alla gestione delle singole discariche sarà determinato, per ogni discarica, dal Commissario delegato sulla base della quota di tariffa relativa alla gestione (euro 18,70), tenendo conto:
-  per le discariche il cui progetto è stato approvato dal prefetto ex artt. 27 e 28, sulla base del piano finanziario, redatto ai sensi del comma 4 dell'art.7 dell'ordinanza n. 2983/99 e s.m.i., approvato assieme al progetto;
-  per le altre discariche, sulla base della proposta dei prefetti, effettuata ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983/99 e s.m.i.
L'importo così determinato sarà riconosciuto al soggetto gestore della discarica, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
L'eventuale differenza, rispetto ad euro 18,70, sarà versata all'Ufficio del Commissario delegato per essere utilizzata per il finanziamento di nuove discariche, per l'adeguamento di quelle esistenti, o per compensare i minori introiti dovuti a quanto previsto nel comma successivo.
Qualora, in casi eccezionali, da individuare con ap po sita ordinanza, e per i quali sia impossibile provvedere diversamente, l'importo relativo alla gestione sia superiore a quello di cui all'art. 1, sarà possibile riconoscere un corrispettivo maggiore al soggetto gestore della discarica, che verrà compensato con una corrispondente diminuzione della quota relativa all'ammortamento ed un corrispondente aumento del periodo di ammortamento.

Art. 6

Per le discariche che non rientrano in quanto previsto nell'art. 1, i prefetti delle province regionali siciliane, prima dell'autorizzazione all'esercizio e comunque entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, dovranno proporre al Commissario delegato, per l'approvazione, l'adeguamento tariffario ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983/99, secondo i criteri della presente ordinanza, con l'eccezione del "post-mortem" che, trattandosi di discariche autorizzate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/97, potrà superare l'importo previsto all'art. 1 senza per questo dar luogo a compensazione.

Art. 7

La quota di tariffa relativa all'ammortamento sarà versata alla struttura commissariale ed utilizzata per il recupero delle somme erogate per il finanziamento della discarica, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della citata ordinanza n. 2983/99. Nel caso in cui i soggetti gestori abbiano contribuito al finanziamento della discarica, parte dell'importo effettivamente versato sarà corrisposto agli stessi, in funzione dell'entità dell'importo finanziato. Il periodo temporale di ammortamento viene previsto, di norma, in dieci anni.

Art. 8

Il corrispettivo relativo alla gestione "post-mortem" delle singole discariche, determinato in E 14,30 per tonnellata, sarà versato all'Ufficio del Commissario delegato per essere utilizzato per gli interventi di bonifica.
Il suddetto corrispettivo potrà essere rideterminato, per ogni discarica, dal Commissario delegato sulla base della quota della tariffa relativa alla gestione stessa, tenendo conto:
-  per le discariche il cui progetto è stato approvato dal prefetto ex artt. 27 e 28, sulla base del piano finanziario, redatto ai sensi del comma 4 dell'art.7 dell'ordinanza n. 2983/99 e s.m.i., approvato assieme al progetto;
-  per le altre discariche, sulla base della proposta dei prefetti, effettuata ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983/99 e s.m.i.
In questo caso il suddetto importo potrà essere versato al soggetto gestore se allo stesso sia posto in capo, attraverso la stipula di apposito contratto, l'onere per la gestione post-mortem per almeno un trentennio e per il risanamento della discarica.
L'eventuale differenza, rispetto ad E 14,30, sarà versata all'Ufficio del Commissario delegato per essere utilizzata per il finanziamento di nuove discariche, per l'ade guamento di quelle esistenti, per interventi di bonifica o per compensare i minori introiti dovuti a quanto previsto all'art. 7.

Art. 9

La quota relativa alle "royalties" sarà corrisposta al comune nel cui territorio insiste la discarica.

Art. 10

Le quote relative al contributo R.D. ed alle penalizzazioni, saranno versate alla struttura commissariale ed utilizzate per gli interventi a favore dell'incremento della raccolta differenziata.

Art. 11

In favore di quei gestori che possono esibire valide certificazioni ISO 9001, ISO 14002 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, verrà corrisposta una quota di tariffa aggiuntiva pari a:

Descrizione      % sulla quota 
      di gestione 
ISO 9001      5% 
ISO 14001 o EMAS 2      10% 
OHSAS 18001      5% 

da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione.
Le quote aggiuntive di tariffa saranno versate solo in funzione delle certificazioni già rilasciate in atto valide ed esibite dai gestori e saranno compensate con una corrispondente diminuzione della quota relativa all'ammortamento ed un corrispondente aumento del periodo di ammortamento.
Il versamento sarà effettuato direttamente al soggetto gestore, con cadenza trimestrale.

Art. 12

Tutte le discariche pubbliche autorizzate allo smaltimento di RSU, nel territorio della Regione siciliana, dovranno essere provviste di apposita pesa a bilico per la misurazione del peso di automezzi (a vuoto ed a pieno carico).

Art. 13

Restano ferme le prescrizioni contenute nel piano di gestione dei rifiuti adottato con ordinanza commissariale del 18 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003, quelle del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del decreto del Ministro dell'ambiente del 13 marzo 2003, nonché, per quanto non modificato dalla presente, nell'ordinanza n. 1020 del 19 novembre 2002.
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza l'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti coordinerà, in collaborazione con le prefetture, le province regionali e l'A.R.P.A., le attività per ulteriormente definire procedure e standard per i controlli e per la corretta gestione delle discariche.
Le prefetture e le province, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, effettueranno i suddetti controlli con cadenze almeno trimestrali. Ove necessario, ai controlli medesimi parteciperà anche il personale della struttura commissariale.
Nel caso in cui si verifichi una difformità, rispetto alla normativa vigente, nella gestione della discarica, verrà assegnato un termine per la sua eliminazione. Se al controllo successivo alla scadenza del suddetto termine la difformità non sarà stata eliminata, verranno adottati provvedimenti volti alla sospensione, fino alla risoluzione del problema, del versamento della quota di gestione, che verrà incamerata dall'Ufficio del Commissario, nonché di addebito, a carico del soggetto gestore, dei danni eventualmente riscontrati.
Con successivi provvedimenti, da emanare anche sotto forma di lettera circolare, saranno stabilite ulteriori e dettagliate modalità operative sia in merito ai versamenti delle quote che formano la tariffa, sia in merito ai controlli di che trattasi.
Palermo, 1 agosto 2003.
  CUFFARO 

(2003.43.2619)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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