REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 settembre 2003.
Direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il recupero ambientale, inteso come operazione R10 dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97, rientra tra le attività autorizzabili ai sensi degli artt. 31 e 33 del citato decreto legislativo;
Visto l'art. 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 22/97, che individua nelle Province regionali le autorità competenti alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 31 del decreto legislativo n. 22/97, di determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate;
Visto l'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 sulle operazioni di recupero;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il comma 1 dell'art. 5 del citato D.M. 5 febbraio 1998, n. 72, ai sensi del quale le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici;
Visto il comma 2 dell'art. 5 del citato D.M. 5 febbraio 1998, ai sensi del quale l'utilizzo dei rifiuti nelle attività di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 22/97 a condizione che:
a)  i rifiuti non siano pericolosi;
b)  sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c)  sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d)  sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
Visto il piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti, parte integrante del piano di gestione dei rifiuti della regione approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e giudicato favorevolmente dalla direzione generale della Comunità europea con nota n. ENV.A.2.FP/jgD(2002)220445 del 28 maggio 2003;
Visto il verbale della riunione tenutasi in data 24 luglio 2003 con l'Unione regionale delle provincie regionali siciliane, nel corso della quale si è stabilito che:
-  l'autorità competente all'approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate, di cui all'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, secondo le modalità di cui all'ordinanza commissariale del 29 maggio 2002 che adotta il piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti è la Provincia regionale sul cui territorio ricade l'area da recuperare;
-  le autorizzazioni già rilasciate da altri enti pubblici sono fatte salve, previa verifica che siano coerenti con le indicazioni del D.M. 5 febbraio 1998, nonchè con quanto previsto a tal proposito dal piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti;
-  le Province notizieranno l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle autorizzazioni rilasciate;
-  le finalità dell'autorizzazione in oggetto sono quelle del recupero e non dello smaltimento di rifiuti;
Ritenuto di dovere determinare l'autorità competente all'approvazione dei progetti di cui all'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e di definire gli elaborati progettuali da allegare all'istanza, nonché le modalità di gestione dell'attività di recupero;

Decreta:


Art. 1

Dal presente provvedimento sono esclusi i recuperi ambientali di cave autorizzate ai sensi della legge regionale n. 127/80, che saranno approvati dal servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Sono fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già rilasciati da altri enti pubblici, previa verifica di coerenza con i dettami del D.M. 5 febbraio 1998, nonché con quanto previsto a tal proposito dal piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti.

Art. 2

L'autorità competente all'approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate, di cui all'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, è individuata nella Provincia regionale sul cui territorio ricade l'area da recuperare.
Nel caso in cui l'area ricada nel territorio di più province, la competenza all'approvazione dei progetti è delegata al servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 3

Il presente provvedimento riguarda esclusivamente le attività di recupero ambientale di aree degradate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, intese come operazione R10 dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97, che consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici e mediante l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi.
Per le modalità di gestione dell'attività di recupero e gli elaborati progettuali da allegare all'istanza, si rimanda all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

La Provincia regionale competente manderà copia dell'atto di approvazione del progetto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'A.R.P.A. Sicilia e al comune sul cui territorio ricade l'area oggetto del recupero.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 settembre 2003.
  PARLAVECCHIO 

Allegato A
MODALITA' DI GESTIONE ED ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI

Per il recupero possono essere utilizzati solo i rifiuti indicati dall'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e con le modalità in esso previste. In particolare possono essere recuperati esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
-  rifiuti di rocce da cave autorizzate;
-  sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
-  pietrisco tolto d'opera;
-  detriti di perforazione;
-  fanghi di perforazione;
-  calci di defecazione, previa eventuale disidratazione;
-  rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare, previa eventuale disidratazione;
-  scarti da vagliatura latte di calce;
-  terre da coltivo, derivanti dalla pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia;
-  terre e rocce da scavo.
Per tutte le tipologie sopra indicate il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (per le terre dal coltivo, le terre e rocce da scavo e le calci di defecazione viene escluso il parametro COD).
Per qualunque fase lavorativa prevista dal progetto con potenziali refluenze negative sull'ambiente, deve essere prevista l'adozione di adeguati sistemi di contenimento (es. abbattimento delle polveri mediante umidificazione).
La fase finale di recupero deve prevedere il distendimento di una coltre di terra e la successiva seminagione e piantumazione.
Costituiscono fattori penalizzanti ai fini dell'approvazione del progetto:
-  aree soggette a frane o movimenti gravitativi;
-  aree soggette a rischi di inondazione;
-  aree che ricadono negli ambiti fluviali.
I terreni su cui insiste un recupero ambientale devono possedere caratteristiche geologiche tali, o rese tali, da evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo dell'impianto; i rifiuti dovranno essere compattati per evitare successivi fenomeni di instabilità.
I progetti di cui all'art. 1 dovranno essere redatti da ingegnere, architetto o geologo abilitati, dovranno essere esecutivi e dovranno comprendere almeno i seguenti allegati:
-  relazione tecnica illustrante i lavori di recupero ambientale previsti con relativa indicazione delle fasi temporali di esecuzione;
-  planimetria e sezioni illustranti lo stato iniziale dei luoghi antecedenti l'attività di recupero;
-  planimetria e sezioni illustranti le opere in progetto, ivi comprese quelle relative alla regimentazione delle acque meteoriche;
-  planimetria d'insieme;
-  particolari, in pianta e sezione, della ricostituzione del manto vegetale;
-  computo metrico estimativo delle opere da eseguire;
-  esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto del recupero ambientale, con apposita planimetria su cui siano riportati i relativi punti di presa dei fotogrammi;
-  relazione geologica;
-  documenti amministrativi: certificato antimafia, ...
La configurazione dei siti degradati a recupero ultimato dovrà essere tale da favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante.
Il progetto di recupero dovrà comprendere le manutenzioni delle opere di difesa idrogeologica e di quanto altro realizzato per un periodo congruo dopo la fine dei lavori; in particolare dovrà riguardare le irrigazioni, il ripristino delle conche, il rincalzo delle piante, il ripristino dell'efficienza dei tutori, gli sfalci, i diserbi, le sarchiature, la sostituzione delle piante morte, la sistemazione del terreno e degli eventuali danni derivati da eventi meteorici di particolare intensità, la verifica dell'efficienza del drenaggio e di smaltimento delle acque e le potature.
Il progetto dovrà prevedere piani di sicurezza e periodici controlli ingegneristici, nonché un'ipotesi di gestione per almeno un anno successivo al completamento dei lavori di recupero ed, in ogni caso, fino a quando vi siano effetti ambientali da controllare.
Deve essere previsto un controllo periodico dell'assestamento dei materiali utilizzati per il recupero, procedendo anche ad una verifica degli assestamenti per mezzo di periodiche livellazioni topografiche di una rete di capisaldi opportunamente predisposti.
(2003.40.2394)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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