REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 1 agosto 2003.
Criteri di ripartizione e percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ad oggetto "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura di servizi e nei settori esclusi", con cui fra l'altro è stata recepita con modifiche la legge n. 109/94.
Considerato che all'art. 18 della citata legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista la ripartizione dell'incentivo per la progettazione sulla scorta di criteri fissati da ogni ramo dell'Amministrazione regionale previa contrattazione decentrata;
Visto lo schema dei criteri di ripartizione proposto dal dipartimento ispettorato tecnico con la nota n. 351 del 21 maggio 2003;
Visto il verbale di contrattazione decentrata del 18 luglio 2003, con il quale è stato contrattato con le organizzazioni sindacali lo schema dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere alla emanazione dei criteri di ripartizione e la percentuale effettiva soprariportati;

Decreta:


Art. 1

Sono stabiliti, giusta contrattazione decentrata del 18 luglio 2003, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2

I criteri di cui all'art. 1 si applicano ai dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli uffici periferici del Genio civile della Regione.

Art. 3

Il presente decreto di ripartizione, ai sensi del 1° com ma dell'art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce linee guida per l'Amministrazio ne regionale.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2003.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

Allegati
CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, NEL TESTO COORDINATO CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E 19 MAGGIO 2003, N. 7


Art.1
Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, che nel seguito verrà indicata come "legge". Si precisa che con la dizione regolamento si intende il regolamento n. 554/99.
2. I presenti criteri si applicano ai dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli uffici del Genio civile dell'isola.

Art. 2
Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge è destinato - sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri - al personale degli uffici di cui al precedente art. 1, comma 2.
Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, che di seguito verrà indicato R.U.P., e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il R.U.P., i suoi collaboratori e coloro che hanno redatto un atto di pianificazione come di seguito distinto.

Art. 3
Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge è costituito da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1 della legge, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, seguendo quanto riportato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 555 del 2 novembre 1999, come segue:
1)  per importi delle opere sino a E 1.000.000     1,50%; 
2)  per importi delle opere superiori a E 1.000.000; 
  e sino a 5.000.000 di D.S.P.     1,40%; 
3)  per importi delle opere superiori a 5.000.000 di D.S.P. 
  e sino a 25.000.000 di D.S.P.     1,20%; 
4)  importo delle opere superiori a 25.000.000 di D.S.P.     1,10%. 

Relativamente alla manutenzione ordinaria si precisa che si potrà procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge, con particolare riferimento al comma 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, per le opere di importo inferiore a 1.000.000 di E, saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:
a)  responsabile unico del procedimento     25%; 
b)  redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione la- 
  vori e collaudo     52%; 
c)  collaboratori tecnici alla progettazione e direzione la- 
  vori     18%; 
d)  collaboratori amministrativi     5%. 

6. le quote di cui ai punti a) b) c) e d) del precedente comma 6 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.
7. Per le opere di importo superiore a 1.000.000 di E i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro secondo le seguenti percentuali:
a)  responsabile unico del procedimento     25%; 
b)  redattori del progetto, piano di sicurezza, direzione la- 
  vori e collaudo     48%; 
c)  collaboratori tecnici alla progettazione e direzione la- 
  vori     22%; 
d)  collaboratori amministrativi     5%. 

8. Le quote di cui ai punti A) B) C) e D) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del R.U.P. in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.
9. Le prestazioni relative al punto B) dei commi 5 e 7, si intendono per le attività di seguito riportate:
-  per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
-  per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
-  per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
-  per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento e si intende ivi compreso l'incarico in corso d'opera, la revisione tecnico contabile totale e le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia.
10. Nel caso di manutenzione ordinaria il corrispettivo della progettazione verrà determinato solo con riferimento alle aliquote relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'allegato A e B.
11. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 7 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei lavori pubblici costituiscono economia d'appalto.
12. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, della legge ed art. 7, commi 4 e 5 del regolamento, i compensi spettanti ai collaboratori tecnici nelle fasi di progettazione e D.L., vengono incrementati del 25%.
13. Nel caso in cui l'incarico di collaudo statico viene affidato al collaudatore tecnico-amministrativo la relativa aliquota viene maggiorata del 50%.

Art. 4
Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dagli uffici di cui all'art.1, com ma 2 dei presenti criteri, il fondo di cui all'art. 18 della legge è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, sulla base anche dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, e tra questi in particolare:
-  il piano regolatore generale;
-  piani attuativi del piano regolatore generale;
-  il piano di area vasta;
-  il piano d'area dei trasporti;
-  il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
-  il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
-  i piani di recupero;
-  il piano del traffico;
-  le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679.
4. La tariffa urbanistica - ai sensi della circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al com ma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezio ne, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale.
Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il R.U.P., al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
-  responsabile unico del procedimento       10%; 
-  gruppo di progettazione o progettista       70%; 
-  collaboratori tecnici       10%; 
-  collaboratori amministrativi       10%. 


Art. 5
Personale partecipante alla ripartizione del fondo Procedure

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. Il R.U.P. è nominato dal dirigente generale del dipartimento lavori pubblici o dagli ispettori regionali tecnici della struttura a cui è attribuita la competenza dell'opera, su proposta del responsabile del servizio e dell'ing. capo del Genio civile, nell'ambito del l'organico dell'ente.
Il R.U.P. è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Non possono essere affidati incarichi di R.U.P. a funzionari che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi per un'importo superiore al doppio della retribuzione lorda annua prevista.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che è composto dai progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i collaboratori tecnici e amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. La nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente generale sentito anche il R.U.P. Per gli uffici periferici la nomina del nucleo tecnico è di competenza del dirigente l'ufficio.
5. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, definisce nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo del l'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
6. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previste dal regolamento.
7. La scelta degli atti di pianificazione, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su proposta del servizio interessato.
In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione, nominati dal responsabile di servizio; ai R.U.P. spetta la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro.
8. I R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento ai dirigenti generali dei dipartimenti e/o al dirigente dell'ufficio periferico a cui appartengono, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il R.U.P. aggiorna altresì costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'ufficio d'appartenenza circa l'attività svolta. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il dirigente generale competente procede alla revoca motivata del mandato. Nel caso di uffici periferici la revoca è di competenza del dirigente generale su proposta del dirigente l'ufficio.
9. Il R.U.P. provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
10. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più province, il R.U.P. è nominato dal dirigente generale su proposta motivata degli ingg. capo delle province, in cui debba realizzarsi l'opera, tra i tecnici degli uffici, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
11. Il R.U.P. che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6
Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori effettivamente appaltati compreso l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. La distribuzione del fondo, è proposta dal R.U.P. in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al l'art. 1.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente del dipartimento del servizio, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente R.U.P.
4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al nucleo tecnico prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al R.U.P. viene liquidato al 50% dopo l'affidamento dei lavori e al 50% dopo il collaudo.
5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Prestazioni      Percentuali 
Per l'adozione del piano      50% 
Per la redazione di eventuali controdeduzioni      30% 
Ad avvenuta approvazione del piano da parte dell'organo competente      20% 
Totale generale      100% 


6. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al l'art. 2;
c) rinuncia all'incarico;
d) revoca del mandato.
In tali casi, ad eccezione del punto d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante sempre con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.
7. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7
Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del R.U.P. nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione del gruppo tecnico, sarà applicata una penale pari al 1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni di ritardo.
2.  E' facoltà dei dirigenti generali dei dipartimenti, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del R.U.P. e rimuoverlo dall'incarico.
3.  Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento dei dirigenti generali dei dipartimenti, sentito il R.U.P. o il dirigente dell'ufficio periferico.
4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 9
Disposizione finale

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
Allegato A
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento         25% E  0,00 
  Responsabile del procedimento     100% 0,2500 E  0,00 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurez- 
  za e collaudo         52% E  0,00 
  Progettazione preliminare     5% 0,0260 E  0,00 
  Progettazione definitiva     20% 0,1040 E  0,00 
  Progettazione esecutiva     30% 0,1560 E  0,00 
  Redazione piano di sicurezza     4% 0,0208 E  0,00 
  Coordinatore sicurezza in fase esecu- 
  tiva     6% 0,0312 E  0,00 
  Direzione lavori     20% 0,1040 E  0,00 
  Contabilità     4% 0,0208 E  0,00 
  Collaudo     11% 0,0572 E  0,00 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e 
  D.L. e R.U.P.         18% E  0,00 
  Struttura di supporto al R.U.P.     18% 0,0324 E  0,00 
  Progettazione preliminare     7% 0,0126 E  0,00 
  Progettazione definitiva     38% 0,0684 E  0,00 
  Progettazione esecutiva     15% 0,0270 E  0,00 
  Direzione lavori e contabilità     22% 0,0396 E  0,00 
D)  Collaboratori amministrativi     5%     E  0,00 
  Supporto al dirigente comp. alla form. 
  progr. triennale     60% 0,0300 E  0,00 
  Trascrizione elaborati progettuali     35% 0,0175 E  0,00 
  Assemblaggio e copie elaborati proget tuali     5% 0,0025 E  0,00 


Allegato B
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A)  Responsabile del procedimento         25% E  0,00 
  Responsabile del procedimento     100% 0,2500 E  0,00 
B)  Redattori del progetto e piano di sicurez- 
  za e collaudo         48% E  0,00 
  Progettazione preliminare     5% 0,0240 E  0,00 
  Progettazione definitiva     22% 0,1056 E  0,00 
  Progettazione esecutiva     34% 0,1632 E  0,00 
  Redazione piano di sicurezza     5% 0,0240 E  0,00 
  Coordinatore sicurezza in fase esecutiva     7% 0,0336 E  0,00 
  Direzione lavori     22% 0,1056 E  0,00 
  Contabilità     5% 0,0240 E  0,00 
C)  Collaboratori tecnici alla progettazione e 
  D.L. e R.U.P.         22% E  0,00 
  Struttura di supporto al R.U.P.     18% 0,0396 E  0,00 
  Progettazione preliminare     7% 0,0154 E  0,00 
  Progettazione definitiva     38% 0,0836 E  0,00 
  Progettazione esecutiva     15% 0,0330 E  0,00 
  Direzione lavori e contabilità     22% 0,0484 E  0,00 
D)  Collaboratori amministrativi     5%     E  0,00 
  Supporto al dirigente comp. alla form.progr. triennale     60% 0,0300 E  0,00 
  Trascrizione elaborati progettuali     35% 0,0175 E  0,00 
  Assemblaggio e copie elaborati progettuali     5% 0,0025 E  0,00 

(2003.40.2375)
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090

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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