REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2003 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2003.
Recepimento dell'accordo contrattuale contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, gli artt. 14, lett. q, e 20;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;
Visto il D.P.R.S. 30 gennaio 1993;
Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, l'art. 57, comma 1;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 ed, in particolare, l'art. 14;
Vista la nota n. 2630/Gab. del 30 giugno 2003 ed il relativo accordo (allegato "A") con cui l'Assessore regionale destinato alla Presidenza rappresenta alla Giunta regionale che in data 30 giugno 2003 è intervenuto un accordo contrattuale, sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS., contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché di altre prerogative sindacali che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 17 luglio 2003 ha esaminato favorevolmente il documento relativo all'accordo contrattuale sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto dalle OO.SS. in data 30 giugno 2003;
Vista la nota n. 1886 del 24 luglio 2003, con la quale la Giunta regionale ha riferito all'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 38/91 e dell'art. 14 della legge regionale n. 23/02 sul contenuto del suddetto accordo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa permanente per gli "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere, per cui, a termine del comma 7 dell'art. 5 della citata legge regionale n. 38/91, il parere si intende acquisito;
Considerato, infine, che, a termine del comma 10 dell'art.5 della più volte citata legge regionale n. 38/91, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 254 del 2 settembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha recepito l'accordo contrattuale del 30 giugno 2003, sottoscritto dal Governo e dalle OO.SS., contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;
Considerato che, a termine del comma 10 dell'art. 5 della richiamata legge regionale n.38/91, "le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale";
Ritenuto di recepire il suddetto accordo contrattuale contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché di altre prerogative sindacali;

Decreta:


Art. 1

E' recepito, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'allegato accordo del 30 giugno 2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 settembre 2003.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 29 settembre 2003 al n. 4646.
Allegato A
ACCORDO REGIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

Il Governo della Regione siciliana e le organizzazioni sindacali, rappresentate come in calce specificato, tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, convengono quanto segue:
PARTE I
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1
Campo di applicazione

1.  Il presente accordo si applica ai dipendenti, dirigenti e non, del comparto della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il C.C.R.L. del comparto dei dipendenti regionali e dell'area della dirigenza.
2.  Le parti, preso atto delle modificazioni di cui alla legge regionale n. 10/2000 e dei rinvii dalla stessa operati,convengono che la materia delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente accordo, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3.  Le parti danno atto che, ove il presente accordo o i contratti collettivi regionali di lavoro non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge n. 300/70.
4.  Nel testo del presente accordo il termine "amministrazione" indica l'Amministrazione regionale, l'espressione "rami dell'amministrazione" indica ciascun Assessorato regionale, l'espressione "enti di cui all'art. 1 della legge regionale 10/2000" indica tutti gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione presso i quali si applica il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale e dell'area della dirigenza regionale e, in fine, l'espressione "OO.SS. rappresentative" indica le OO.SS. che hanno la rappresentatività di volta in volta prevista per essere ammesse alla contrattazione o a godere dei diritti sindacali, sia nella fase a regime che in quella di prima applicazione ovvero in via transitoria.
Titolo II
ATTIVITA' SINDACALI


Art. 2
Diritto di assemblea

1.  Fatta salva la competenza dei contratti collettivi del comparto dei lavoratori con qualifiche non dirigenziali o dell'area della dirigenza a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CC.CC.RR.L. vigenti, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.  Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nel successivo art. 9.
3.  La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'even tuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'ufficio del personale di ciascun ramo dell'amministrazione o ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto almeno due giorni lavorativi prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4.  La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata dai responsabili dei singoli uffici del personale. Per l'amministrazione regionale ciascun Assessorato provvede a comunicare tempestivamente al servizio gestione giuridica del personale in servizio del dipartimento regionale del personale i dati necessari per effettuare la relativa verifica annuale nei confronti del personale che ha partecipato alle assemblee.
5.  Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
6.  Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili negli uffici che forniscono servizi essenziali.

Art. 3
Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 9, punto 1, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione e gli enti hanno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno degli uffici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

Art. 4
Locali

1.  Ciascun ramo dell'amministrazione e ciascun ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 9 l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2.  Nei rami dell'amministrazione e in ciascun ente di cui al l'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
PARTE II
Titolo I
PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI


Art. 5
Aspettative sindacali

1.  Le aspettative sindacali retribuite sono concesse, con riferimento al comparto unico della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, proporzionalmente alle OO.SS. accreditate dall'Aran-Sicilia, che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, tenendo conto della media tra il dato associativo, accertato dall'Aran-Sicilia, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultante ai sensi del successivo punto 4, ed il dato elettivo delle R.S.U.
2.  I dipendenti, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sono componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, secondo quanto prescritto dal presente accordo, hanno diritto all'aspettativa sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 14 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dal successivo punto 5.
3.  Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie delle aspettative sindacali retribuite previste dal presente accordo.
Alla ripartizione del contingente delle aspettative sindacali retribuite, si procede in rapporto alla rappresentatività di cui al precedente comma 1, accertata dall'Aran-Sicilia, separatamente nel comparto e nell'area della dirigenza.
4.  Le aspettative retribuite sono concesse per un biennio, sulla base della rappresentatività accertata nella rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del C.C.R.L. biennale economico; esse possono essere fruite dalle OO.SS. e dalle confederazioni ad esse affiliate, sia per il comparto che per l'area della dirigenza.
5.  Il numero delle aspettative retribuite da assegnare alle OO.SS., è determinato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio per il personale con qualifica non dirigenziale e per quello dell'area della dirigenza.
6.  Le aspettative dei dirigenti sindacali, spettanti alle confederazioni ed organizzazioni ai sensi del punto 1, possono essere utilizzate anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
7.  I periodi di aspettativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di progressione di carriera. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesta ovvero risulti confermata l'aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza, previste dall'art. 13, punto 3, per la prosecuzione o l'attivazione dell'aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata della stessa aspettativa.

Art. 6
Flessibilità in tema di aspettative sindacali

1.  Fermo restando il loro numero complessivo, le aspettative sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruite dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, punto 2, anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2.  Nei limiti di cui al punto 1, le aspettative sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzate con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con il ramo dellinteressata o dell'ente sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a)  in tutti i giorni lavorativi;
b)  con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3.  Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai punti 1 e 2, il numero dei dirigenti in aspettativa sarà aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare delle aspettative stesse, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4.  Nel caso di aspettativa sindacale, per la parte economica, si applica il successivo art. 14, e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o progressione di carriera (purché in tale ipotesi sia confermata l'aspettativa sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste dal contratto collettivo di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del punto 2. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione delle aspettative sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
5.  Fermo restando quanto previsto dal punto 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, previo accordo con il ramo dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'aspettativa sindacale può essere svolta con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal punto 2, lettera b).
6.  In tutti i casi previsti dal punto 5 si applica il disposto del punto 4.
7.  La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei punti 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
8.  Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei punti 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 7 e 8. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese o del mese successivo.

Art. 7
Contingente dei permessi sindacali

1.  Il contingente complessivo annuo di permessi sindacali spettanti alle OO.SS. nell'anno 2002, pari a 54.810 giornate, è ridotto a complessive 35.000 giornate da distribuire proporzionalmente, in relazione al numero di dipendenti, tra comparto e area della dirigenza.
2.  I permessi sindacali retribuiti sono concessi, con riferimento al comparto unico della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle OO.SS. ed alle confederazioni ad esse affiliate accreditate dall'Aran-Sicilia, che hanno una rappresentatività non inferiore al 5%, tenendo conto della media tra il dato associativo, accertato dall'Aran-Sicilia, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del C.C.R.L. biennale economico ed il dato elettivo delle R.S.U.
3.  Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei permessi sindacali previsti dal presente accordo. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative di cui al punto 2 che alle R.S.U., secondo le modalità indicate nel l'art. 9.
4.  Le OO.SS. rappresentative appartenenti alla stessa sigla sindacale, possono utilizzare in forma compensativa i permessi sindacali di cui al precedente punto 1 tra comparto ed area della dirigenza.

Art. 8
Modalità di ripartizione dei permessi

1.  Il contingente di permessi retribuiti definito ai sensi del l'art. 7, punto 1, di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative, al netto dei permessi indicati al successivo periodo del presente articolo, è ripartito, in proporzione al grado di rappresentatività accertato dall'Aran-Sicilia, tra le OO.SS. e le confederazioni ad esse affiliate che hanno i requisiti di cui al punto 2 del precedente articolo e le R.S.U., sia con riferimento al comparto che all'area della dirigenza. Duemila giornate del contingente complessivo di 35.000, da ripartire proporzionalmente tra comparto e area della dirigenza, sono destinate a riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 10 del presente accordo e distribuite in maniera paritaria tra tutte le OO.SS. rappresentative.
2.  A seguito delle elezioni delle R.S.U., i permessi sindacali di cui all'art. 7, punto 1, vengono ripartiti in misura pari al 70% alle OO.SS. rappresentative e nella misura del 30% alle R.S.U.
3.  A seguito delle elezioni delle R.S.U., ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'Aran-Sicilia ai sensi del presente accordo. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito di cui al punto 2.

Art. 9
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 8, per l'espletamento del loro mandato, sono:
-  i componenti delle R.S.U.;
-  i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (R.S.A.) delle associazioni rappresentative del comparto unico regionale;
-  i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo le elezioni delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;
-  i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in aspettativa.
2.  Le associazioni sindacali rappresentative, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle R.S.U., indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al punto 1, con le modalità indicate all'art. 10, punto 4.
Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti del secondo, terzo e quarto alinea del punto 1 hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
3.  I dirigenti sindacali indicati nel punto 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4.  I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
5.  I permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al punto 1, secondo, terzo e quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle R.S.U. e per i dirigenti sindacali di cui al punto 1, primo alinea, i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6.  Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita, per i servizi essenziali, la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura, secondo le modalità concordate in sede di concertazione di carattere regionale. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso, e va comunque comunicata dalla O.S. richiedente all'ufficio del personale ove il dirigente sindacale presta servizio. Il dipartimento regionale del personale, sulla scorta di riepiloghi trimestrali trasmessi da ciascun ufficio del personale o ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, effettuerà il riscontro a consuntivo delle giornate di permesso fruite da ciascuna O.S.
7.  Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CC.CC.RR.L. vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'ora rio di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito l'espletamento del mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

Art. 10
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1.  Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art. 7, punto 2, sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, nell'ambito dei permessi esistenti, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 9, punto 1, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto non collocati in aspettativa.
2.  Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle giornate assegnate con la ripartizione indicata dal presente accordo ai sensi del successivo art. 8, punto 1.
3.  In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni e agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo, con le modalità espresse al successivo pun to 4.
4.  Ciascuna confederazione ed O.S. comunica alla Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale, ed agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 la composizione aggiornata degli organi statutari, completa delle generalità e dell'amministrazione di appartenenza, anche su supporti informatici.

Art. 11
Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 6 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai punti 1 e 2 dello stesso articolo.
2.  I dirigenti sindacali indicati nell'art. 9, punto 1, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3.  I dirigenti di cui al punto 2, che intendano esercitare il diritto ivi previsto, devono darne comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio d'appartenenza, di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4.  Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 9, punto 6.

Art. 12
Rapporti tra associazioni sindacali ed R.S.U.

1.  Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a)  diritto alle aspettative sindacali;
b)  diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dal l'art. 8;
c)  diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 11.
2.  Le R.S.U. sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti nella misura prevista dagli artt. 8 e 11.
3.  Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed R.S.U. in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'accordo collettivo nazionale quadro, stipulato il 7 agosto 1998.

Art. 13
Procedure per la richiesta, revoca e conferma delle aspettative sindacali retribuite e non retribuite

1.  Le richieste delle aspettative sindacali ai sensi degli artt. 5 e 11 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alla Presidenza della Regione, dipartimento del personale, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, punto 1, il predetto dipartimento provvederà, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, ai conseguenti adempimenti, dandone comunicazione ai rami dell'Amministrazione e agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000.
2.  Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Presidenza della Regione, dipartimento del personale, per i conseguenziali provvedimenti, nonché al ramo di amministrazione o all'ente di appartenenza.
3.  In attesa degli adempimenti istruttori, previsti dal punto 1, per la concessione delle aspettative sindacali retribuite o non retribuite, per motivi di urgenza segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, è consentito l'utilizzo provvisorio dell'aspettativa da parte dei dipendenti interessati dal giorno successivo la data di ricevimento della richiesta medesima.
4.  Qualora la richiesta dell'aspettativa non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 11, con le modalità descritte agli artt. 14, punto 2, e 16, punto 5, ed al successivo punto 6.
5.  Le variazioni alle aspettative vanno comunicate all'amministrazione e agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 interessati entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione dell'aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
6.  Le organizzazioni sindacali e le confederazioni ad esse affiliate che abbiano, nelle more della definizione del rilevamento della rappresentatività e/o del rinnovo del C.C.R.L. già scaduto, ottenuto con riserva aspettative o permessi sindacali retribuiti, sulla base di richieste formulate da esse stesse con procedura di urgenza, nel caso in cui il nuovo rilevamento o le nuove disposizioni contrattuali dovessero concludersi con esito sfavorevole per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 5, punto 1, e art. 7, punto 2, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle aspettative e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, in caso di superamento dei contingenti dei permessi sindacali retribuiti verificati annualmente a consuntivo dal dipartimento del personale.
7.  Nel rispetto delle quote complessive delle aspettative sindacali retribuite assegnate ad ogni O.S. possono essere effettuate compensazioni tra quelle spettanti per il comparto e quelle spettanti per l'area della dirigenza.

Art. 14
Trattamento economico

1. In caso di aspettativa, ai sensi dell'art. 5, al dirigente sindacale è garantito:
-  il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi comprese la retribuzione di posizione parte variabile, se in godimento, e di risultato per i dirigenti e il salario accessorio e di posizione e di risultato, ove attribuito, per il personale con qualifica non dirigenziale;
-  l'equiparazione a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione dei periodi di aspettativa, anche ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
2.  Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale a tempo pieno o parziale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in aspettativa sindacale, retribuita secondo le indicazioni dei C.C.R.L. del comparto o dell'area della dirigenza.
PARTE III
NORME FINALI


Art. 15
Tutela del dirigente sindacale

1.  Il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.
2.  Il dipendente di cui al punto 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
3.  Il trasferimento di un dirigente sindacale indicato all'art. 9 in una sede diversa da quella in cui prestava servizio può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza o della R.S.U. della quale egli è componente.
4.  I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
5.  Le disposizioni di cui al punto 3 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

Art. 16
Disposizioni particolari

1.  Le parti danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente accordo fanno capo solo all'organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.  Ai fini dell'accertamento della rappresentatività, con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 2002, le organizzazioni sindacali che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo danno vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 44, punto 1, lett. c), del decreto legislativo n. 80/98 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei C.C.R.L. e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal punto 5 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo.
3.  Nel caso del punto 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali, riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei C.C.R.L. di comparto o di area, sono esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
4.  Nel rispetto del punto 2 ed in conseguenza degli effetti del l'art. 44 del decreto legislativo n. 80/98, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal punto 6.
5.  L'Aran-Sicilia procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi, relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nella Regione siciliana e negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, istituito presso l'Aran-Sicilia, rispet tivamente aggiornati al 31 dicembre dell' anno precedente quello in cui è scaduto il contratto e al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui è scaduto il primo biennio economico nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle R.S.U. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione delle aspettative e dei permessi.
6.  L'Aran-Sicilia ammette alla contrattazione per il rinnovo del C.C.R.L. dell'area della dirigenza e del comparto le OO.SS. che siano rappresentative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente accordo, nell'ambito considerato. L'Aran-Sicilia sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi d'accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% del comparto o dell'area della dirigenza. La medesima percentuale trova applicazione in tutti i livelli di contrattazione.
7.  Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative regionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle aspettative e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti delle aspettative - verificati annualmente a consuntivo dal dipartimento regionale del personale ai sensi dell'art. 9 - nonché dei permessi loro spettanti ai sensi dell'art. 7.

Art. 17
Durata

1. Il presente accordo ha validità quadriennale. La disdetta può essere richiesta dall'Aran-Sicilia o da almeno quattro organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2.  Per quanto attiene alla ripartizione delle aspettative e dei permessi il presente accordo rispetterà le cadenze previste dagli artt. 5 e 7.
3.  In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente accordo nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'Aran-Sicilia convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

Art. 18
Comitato paritetico

1.  E' istituito con decreto dell'Assessore destinato alla Presidenza il Comitato paritetico tra Amministrazione regionale e OO.SS. regionali firmatarie dei CC.CC.R.L. che abbiano una rappresentatività pari al 5%, al fine di verificare le procedure e le risultanze dell'accertamento delle deleghe e dei contributi sindacali e dirimere l'insorgenza di eventuali controversie.
2.  Il Comitato paritetico è costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. del comparto unico della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che siano firmatarie del vigente C.C.R.L. e che abbiano la prescritta rappresentatività, e, per l'Amministrazione, dal dirigente generale del dipartimento del personale, che lo presiede, dal dirigente del servizio gestione giuridica del personale in servizio, e dal dirigente del servizio gestione economica del personale in servizio del predetto dipartimento.
3.  Il comitato può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle OO.SS. del comparto o dell'area della dirigenza regionale.
4.  Il Comitato formula proposte anche in relazione al fenomeno del mobbing.
Al riguardo, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tale fenomeno, che assume rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 19
Rappresentanze sindacali unitarie

1.  Con successivo accordo, sarà definito il regolamento elettorale per la costituzione delle R.S.U.
2.  La costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie dovrà, possibilmente, coincidere con il rinnovo delle stesse per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni.
PARTE IV
NORME TRANSITORIE


Art. 20

1.  Fino all'entrata in vigore del sistema a regime previsto dal presente accordo e, comunque, fino al 31 dicembre 2004, in fase di prima applicazione sono ammesse alla contrattazione collettiva regionale e a godere dei permessi e delle aspettative sindacali, attribuiti secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, le OO.SS. che abbiano nel comparto dei dipendenti della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, una rappresentatività, rispettivamente, per l'area del comparto e per l'area dirigenziale non inferiore al 4% nel medesimo comparto, tenendo conto del solo dato associativo rilevato al 31 dicembre 2002. L'amministrazione e gli enti predetti ammettono alla contrattazione decentrata le organizzazioni sindacali, secondo la previsione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 396/97.
2.  Il presente accordo è immediatamente esecutivo con riferimento alla possibilità, per le sigle sindacali, di affiliarsi tra loro.
3.  Ai fini della partecipazione alla contrattazione e ai fini delle aspettative e dei permessi sindacali, fino al 30 settembre 2003 trovano applicazione le norme e gli accordi sulla materia vigenti prima della sottoscrizione del presente accordo. I tre dodicesimi (ottobre-dicembre 2003) del contingente complessivo annuo di giornate di permessi sindacali previsto da tale previgente disciplina e non goduto alla data predetta vanno distribuiti percentualmente alle OO.SS., individuate ai sensi del punto 1 del presente articolo
4.  Fino alla costituzione dell'Aran-Sicilia e alla sua piena operatività gli adempimenti previsti dal presente accordo a carico della stessa sono disimpegnati dal dipartimento regionale del personale.
5.  Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del presente accordo partecipano, nella qualità di componenti, all'Osservatorio regionale di vigilanza di cui all'art. 8 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 ed all'Osservatorio regionale di cui all'art. 10 del medesimo D.P.Reg.
Palermo, 30 giugno 2003.
   

ACCORDO INTEGRATIVO

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nella Regione siciliana e negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è disciplinata dal contratto collettivo della relativa area. Non prevedendosi in atto la costituzione di R.S.U. per l'area dirigenziale tutti i riferimenti contenuti nel presente accordo, relativi al dato elettivo delle R.S.U., devono intendersi applicabili al solo comparto non dirigenziale.
La rappresentatività dell'area dirigenziale e la ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali va pertanto calcolata, separatamente dal comparto non dirigenziale, sul solo dato associativo relativo all'area dirigenziale.
Riferimenti nel presente accordo:
-  Art. 5, punto 1;
-  Art. 7, punto 2;
-  Art. 8;
-  Art. 9;
-  Art. 12;
-  Art. 16, comma 5;
-  Art. 18;
-  Art. 19.
Palermo, 30 giugno 2003.
  Per il Governo: Per le OO.SS.: 
      CISL. f.p.s., UIL., COBAS per la carriera, SADIRS - CISAS, SIAD, UGL, UDIRS, DIRSI 
  L'Assessore alla Presidenza 
  COSTA 

(2003.43.2587)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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