REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 OTTOBRE 2003 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 1 settembre 2003.
Riparto del fondo derivante da risorse statali attribuite alla Regione per interventi finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno dei minori.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989" ed, in particolare, l'art. 19;
Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale";
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'ado lescenza" ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. h);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, gli artt. 128 e seguenti;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito fondo destinato a finan ziare specificamente interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;
Visto il D.P.R. 13 giugno 2000 "Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001", approvato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 451/97 ed, in particolare, la parte seconda, lett. D. "Strumenti ed interventi di tutela a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale", ove si prevede tra l'altro l'avvio di specifici interventi volti a fronteggiare la violenza sessuale, i maltrattamenti e gli abusi ai danni di minori;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che, tra l'altro, all'art. 8 attribuisce alle regioni funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che all'art. 80, comma 15, tra l'altro, stabilisce che: "... Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi";
Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
Visto il D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003" ed, in particolare, l'obiettivo 2.1 "Consolidare e rafforzare le risposte per l'infanzia e l'adolescenza";
Vista la legge 11 marzo 2002, n. 46 "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000";
Visto il decreto 13 marzo 2002, n. 89 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'art. 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", che prevede, all'art. 2, comma 1, che le Regioni e le Province autonome promuovano la realizzazione di progetti specifici concernenti:
-  azioni di prevenzione;
-  azioni di presa in carico;
-  azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato;
Atteso che detti progetti specifici devono altresì indicare in linea generale:
-  le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi;
-  i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi;
-  le modalità della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unità sanitarie locali e centri di giustizia minorile;
-  i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria;
-  le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca;
Visti inoltre:
-  il documento predisposto nel settembre 1998 dalla Commissione nazionale per il coordinamento in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori: "Proposte di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del maltrattamento" che individua strategie di interventi essenziali da attivarsi da parte delle pubbliche amministrazioni anche in collaborazione con il privato sociale e con tutta la società civile, per contrastare il fenomeno del maltrattamento, degli abusi e della violenza sessuale;
-  il "Documento di indirizzo per la formazione in materia di abuso e maltrattamento", approvato il 6 aprile 2001 in sede congiunta dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal Comitato di coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale;
Valutata l'opportunità di potenziare le iniziative finalizzate a contrastare i fenomeni di abuso nelle sue varie forme al fine di garantire un approccio sistematico e multidisciplinare al problema, come anche auspicato dal Progetto obiettivo materno infantile del Piano sanitario nazionale 1999-2000 (in riferimento alle azioni previste in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori), dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (in termini di sviluppo di servizi di cura e recupero per i minori vittime di maltrattamenti e violenze, attraverso interventi con caratteristiche di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario, giudiziario e scolastico);
Considerato che con il presente atto, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 269/98 e dal decreto ministeriale n. 89/2002, si intendono promuovere progetti specifici di contrasto ai reati di natura sessuale in danno a minori;
Visto l'allegato documento avente per oggetto: "Inter venti finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno dei minori", ex art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e decreto ministeriale 13 marzo 2002, n. 89, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che prevede le direttive per la presentazione di progetti finalizzati agli interventi di cui sopra;
Ritenuto di dover ripartire la somma di € 1.852.953,00, assegnati con decreto n. 1825 del 12 dicembre 2002 e iscritti sul capitolo 183732, alle amministrazioni provinciali, in quanto ambiti territoriali ottimali per la pianificazione degli interventi di contrasto nei confronti dei fenomeni di abuso in danno dei minori;
Ritenuto di dover garantire un riparto in ragione della popolazione minorile residente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali al 31 dicembre 2000;
Ritenuto necessario riservare la somma di € 185.295,30, pari al 10% del fondo, per interventi di ricerca finalizzati all'acquisizione di informazioni e conoscenze sul fenomeno nel territorio regionale, nonché alla costituzione di una banca dati regionale sull'abuso minorile;
Richiamata la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004";
Vista la nota n. 1154 del 5 agosto 2003 di riproduzione della somma di € 1.852.953,00 sul capitolo 183732;
Ritenuto che ricorrano gli elementi per la ripartizione del fondo derivante dalle risorse statali attribuite alle Regioni dall'art. 80, comma 15, legge n. 328/2000 e del Ministero della solidarietà sociale;

Decreta:


Art. 1

Di ripartire ed assegnare il fondo derivante da risorse statali attribuite alla Regione e, specificamente, dal l'art. 80, comma 15, della legge n. 388/2000 e dal decreto del Ministro della solidarietà sociale in data 28 maggio 2001, pari a E 1.852.953,00, assegnati con decreto n. 1825 del 16 dicembre 2002 ed iscritti sul capitolo 183732, secondo le modalità di cui all'allegata direttiva, che costituisce parte integrante del presente atto, ai soggetti sotto indicati:
-  alla Provincia di Palermo: E 422.583,99; alla Provincia di Messina: E 197.245,80; alla Provincia di Catania: E 376.569,14; alla Provincia di Siracusa: E 125.992,34; alla Provincia di Ragusa: E 97.135,19; alla Provincia di Enna: E 58.512,52; alla Provincia di Caltanissetta: E 98.131,05; alla Provincia di Agrigento: E 154.106,02; alla Provincia di Trapani: E 137.381,65.

Art. 2

Le Province destinatarie delle somme dovranno impegnarsi a predisporre i progetti, per gli interventi di che trattasi, e trasmetterli entro 90 giorni all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle auto nomie locali, servizio 7/U.O. n. 4, che provvederà all'esa me ed alla valutazione degli stessi.

Art. 3

Per quanto specificato in premessa, la somma di E 185.295,30 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle auto nomie locali.

Art. 4

Con successivo provvedimento si assumerà il relativo impegno.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici liana.
Palermo, 1 settembre 2003.
  D'AQUINO 

Allegato
DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI DI CONTRASTO AI REATI DI NATURA SESSUALE IN DANNO DEI MINORI

Obiettivi degli interventi
Nel quadro degli interventi di protezione dell'infanzia il tema della violenza sessuale richiede una particolare attenzione.
La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in carico di casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a livello territoriale, dei seguenti obiettivi:
-  prevenzione del fenomeno;
-  presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette;
-  trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente;
-  protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso.
L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 89/2002 prevede l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio. Si ritiene che di norma l'ambito locale ottimale per la pianificazione degli interventi di contrasto nei confronti dei fenomeni di abuso in danno ai minori sia quello provinciale. Per tale motivazione la Regione trasferisce alle amministrazioni provinciali le risorse statali attribuite, ai sensi dell'art. 80, legge n. 388/2000 e dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 28 maggio 2001, assegnate con decreto n. 1825 del 16 dicembre 2002, ripartendole in ragione della popolazione minorile residente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali al 31 dicembre 2000.
Progetti - Requisiti
A) Le proposte progettuali, di durata annuale, dovranno essere formulate alla luce delle seguenti indicazioni:
Le Province regionali devono:
1)  svolgere funzione di coordinamento ed impulso per la progettazione e la realizzazione di interventi di contrasto ai fenomeni di abuso e maltrattamento in ambito provinciale;
2)  di concerto con gli enti locali e le aziende sanitarie locali favorire la partecipazione dei soggetti appartenenti a:
-  privato sociale (ONLUS, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale...) interessato alle tematiche e alla tutela dei minori;
-  istituzioni scolastiche;
-  centro di giustizia minorile ed uffici giudiziari;
3)  elaborare una proposta di piano provinciale da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione provinciale, previa consultazione con i soggetti titolari o gestori delle funzioni in materia di minori; tale piano deve essere congruente rispetto a quanto pre visto:
-  dal decreto ministeriale n. 89/2002 (in particolare all'art. 3);
-  dal piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (approvato con D.P.R. 3 maggio 2001);
4)  monitorare l'andamento degli interventi previsti dai piani provinciali e predisporre, almeno a cadenza semestrale, delle relazioni da trasmettere alla Regione siciliana, recanti i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate.
B.1) Azioni di prevenzione ed informazione
La Regione siciliana identifica, nell'ambito degli interventi di prevenzione ed informazione, le seguenti aree tematiche nelle quali si dovranno articolare le iniziative previste dai piani provinciali:
I)  iniziative di informazione e sensibilizzazione: tali iniziative sono volte in primo luogo ai bambini e genitori ed hanno principalmente lo scopo di favorirne la capacità di autotutela, evitando nel contempo che i minori percepiscano il rapporto con l'altro prevalentemente in termini di rischio.
L'attività di informazione va anche indirizzata a sensibilizzare categorie professionali che possono essere coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento. Una particolare attenzione va rivolta agli operatori dell'informazione, per una maggiore consapevolezza dei bisogni dei minori e delle famiglie interessate e, quindi, della necessità di coniugare il diritto all'informazione con una maggior capacità di essere compartecipi di un'azione di tutela dei bambini e degli adolescenti;
II)  prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento: tali iniziative riguarderanno in particolare attività di prevenzione di comportamenti abusanti e maltrattanti messi in atto anche da minore, con particolare riferimento a contesti di induzione alla prostituzione minorile, di comportamenti pedofili, di utilizzo e diffusione di materiali pedopornografici, di organizzazione e fruizione del turismo sessuale, di gravi prevaricazioni, ad es. bullismo e gang minorili.
Per attuare le iniziative di cui ai punti I) e II) è opportuno che i progetti prevedano il confronto ed il coinvolgimento del mondo scolastico e dell'aggregazione giovanile (terzo settore, associazionismo sportivo e ricreativo).
B.2) Azioni di presa in carico
Si identificano, nell'ambito delle azioni di presa in carico, le seguenti aree tematiche nelle quali si articoleranno le iniziative:
I)  realizzazione di équipe specializzate integrate in grado di garantire, a livello provinciale, un articolato progetto di presa in carico e trattamento, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, nonché la tempestiva risposta in caso d'urgenza. Si ritiene prioritario organizzare, nell'ambito della provincia, una équipe dotata di specifiche professionalità, diversificate ed integrate tra loro (psicologo, ginecologo, pediatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale...), in grado di garantire un idoneo progetto di intervento a tutela del minore. Tale progetto dovrà prevedere un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico del minore stesso nella fase del procedimento e successivamente. Nei progetti di costituzione delle predette équipe devono tra l'altro essere indicate: competenze, modalità organizzative delle stesse e forme di raccordo ed integrazione coi servizi territoriali di riferimento sociali e sanitari mediante la stesura di appositi protocolli - nonché con enti e soggetti impegnati nella presa in carico e trattamento degli individui abusati/abusanti;
II)  individuazione a livello provinciale di comunità a carattere educativo o familiare in grado di accogliere in modo qualificato, tra i propri ospiti, i minori abusati o gravemente maltrattati. Tale individuazione è finalizzata a garantire un'accoglienza qualificata per i minori che, coinvolti in episodi di abusi, richiedono di essere immediatamente allontanati dalla famiglia;
III)  predisposizioni di ambienti per audizioni protette. L'introduzione, prevista dalla vigente normativa, delle audizioni protette individua la predisposizione di ambienti ed attrezzature, nonché di modalità operative finalizzate a limitare gli effetti traumatici conseguenti agli accertamenti giudiziari e ai necessari interventi dei servizi;
IV)  recupero maltrattanti. L'art. 17 della legge n. 269/98, come pure l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 89/02, danno ampio risalto alla necessità di interventi di recupero di quanti sono responsabili di abusi in danno di minori. Nell'ambito di questi interventi la Regione siciliana ritiene che debba essere conferita particolare attenzione ad azioni che prevedano il recupero di minori protagonisti o coinvolti in episodi di abuso o grave maltrattamento con attività di mediazione tra il reo e la vittima.
B.3) Azione di formazione
La Regione siciliana riconosce l'importanza della formazione quale strumento basilare per la qualificazione dei servizi rivolti all'utenza individuati nella seguente direttiva, per la prevenzione, oltre che per la diffusione di una coscienza di tutela e protezione del minore; ritiene opportuna, pertanto, la realizzazione di progetti formativi, nel limite del 10% della spesa progettuale, che soddisfino le seguenti aree tematiche, in ordine di priorità:
-  supporto alla costituzione delle équipe specializzate di cui al punto I del paragrafo B.2;
-  attivazione di percorsi formativi specifici per il personale impiegato nelle strutture di cui al punto II del paragrafo B.2;
-  continuità con i percorsi formativi già avviati purché in linea con la presente direttiva.
C) Rapporti economici
Per le attività di cui al presente documento, la Regione sicilia na intende assegnare la quota di E 1.852.953,00 provenienti da trasferimenti statali. La destinazione di tale quota avviene nella misura e secondo i parametri previsti a seguire:
-  la somma di E 1.667.657,70 viene assegnata alle amministrazioni provinciali per gli interventi di cui al paragrafo B proporzionalmente alla popolazione minorile residente alla data del 31 dicembre 2000.

      Minori Da ripartire 
Provincia      residenti mediante il presente 
      (31-12-2000) provvedimento 
          (euro) 
Palermo      277.943 422.583,99 
Messina      129.733 197.245,80 
Catania      247.678 376.569,14 
Siracusa      82.868 125.992,34 
Ragusa      63.888 97.135,19 
Enna      38.485 58.512,52 
Caltanissetta      64.543 98.131,05 
Agrigento      101.359 154.106,02 
Trapani      90.359 137.381,65 
Totale      1.096.856 1.667.657,70 


Le Province destinatarie delle somme dovranno impegnarsi a predisporre i progetti, per gli interventi di che trattasi, e trasmetterli entro 90 giorni all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, servizio 7/U.O. n. 4, che provvederà all'esame ed alla valutazione degli stessi;
-  i progetti approvati in ciascun ambito provinciale dovranno rispettare le aree tematiche di cui ai paragrafi B.1, B.2 e B.3.;
-  la somma di E 185.295,30 è riservata alla Regione per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all'acquisizione di informazioni e conoscenze della realtà del territorio, in ordine alle sue dinamiche, ed alla costituzione di una banca dati regionale sull'abuso minorile.
(2003.40.2355)
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012*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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