REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 OTTOBRE 2003 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 17 ottobre 2003, n. 32.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies, legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Art. 4, comma 3 e art. 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e art. 2, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9. Disposizioni attuative 2003.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELL'ISOLA
ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETARIE E COOPERATIVE NONCHÉ CONSORZI DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETARIE E COOPERATIVE CHE ABBIANO UNA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA ED OPERANTI IN QUALSIASI SETTORE PRODUTTIVO, COMMERCIALE O DI SERVIZI
AL SERVIZIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA
ALL'I.N.P.S. DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
ALLA SEDE I.N.P.S. DELLA REGIONE SICILIA
e, p.c.  ALLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - UFFICIO DI PRESIDENZA 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE - DIVISIONE VII
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE AREE ED I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE


1) Piani di inserimento professionale
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive acquisito il parere della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 15 ottobre 2003, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art.11, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Al riguardo, preliminarmente occorre precisare quan to segue.
Con decreto direttoriale del 20 aprile 2001, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito alle regioni le somme da destinare alla realizzazione di piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, assegnando alla Regione siciliana la somma pari a E 4.729.660,63, somma ancora disponibile.
Con nota prot. n. 0655/PIP del 18 luglio 2003, a seguito di un monitoraggio effettuato, il Ministero del lavoro comunicava di potere procedere all'attivazione di nuovi P.I.P., utilizzando le somme rimaste inutilizzate, purché ciò avvenisse entro il corrente esercizio finanziario e limitatamente alle risorse ancora disponibili.
Con successiva nota prot. n. 0869/PIP del 26 settembre 2003, il Ministero del lavoro, trasmetteva il decreto direttoriale del 21 luglio 2003, concernente un'ulteriore ripartizione tra le Regioni di risorse finanziarie, assegnando a questa Regione l'ulteriore somma pari a E 945.932,13.
Ne consegue:

Totale giovani da potere avviare con i PIP regionali
E 5.675.592,76/E 309,87/mesi 12 = 1.526 giovani

Si evidenzia che, per la misura di cui trattasi, trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 451/94, per il ricorso all'istituto, ovvero che ogni azienda può richiedere con i piani di inserimento professionale un numero di giovani pari al 10% del personale dipendente o, in alternativa massimo n. 5 unità, mentre non possono essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto all'assunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.
Ciò posto, ai fini della ripartizione delle risorse finan ziarie disponibili e, quindi, dei giovani da utilizzare con la misura in parola, si terrà conto della ripartizione provinciale, giusta tabella in seguito riportata, in base alla popolazione residente desunta dai dati I.S.T.A.T. (ultimo aggiornamento anno 2001).

Provincia di      Ripartizione provinciale euro Numero giovani 
Agrigento      511.767,15 138 
Caltanissetta      313.003,40 84 
Catania  204.769,82 324 
Enna      202.398,24 54 
Messina      756.651,89 203 
Palermo      1.411.674,05 380 
Ragusa      337.251,20 91 
Siracusa  452.502,84 122 
Trapani      485.574,17 130 
Totale      5.675.592,76 1.526 



Premesso quanto sopra, questa Amministrazione intende realizzare un piano per l'utilizzazione di n. 1.526 giovani, da assegnare alle imprese che ne faranno richiesta, coinvolgendo, al fine di attuare un più puntuale monitoraggio in merito alla effettiva ricaduta occupazionale degli interventi in questione e di agevolare lo sviluppo delle imprese locali, i comuni della Rregione, secondo le seguenti modalità:
-  i comuni interessati si faranno garanti della fattibilità dello sbocco occupazionale dei giovani coinvolti, avendo cura di stipulare un protocollo d'intesa, secondo la modulistica (allegato 1) allegata alla presente, con imprese, purché aderenti ad una Associazione datoriale, o associazioni datoriali stesse, disponibili alla realizzazione della misura, provvedendo ad inviare a questo ufficio la richiesta di adesione all'iniziativa, unitamente al protocollo d'intesa stipulato con le imprese o con le associazioni datoriali individuate, dal quale risulterà il numero complessivo dei giovani richiesto dalle imprese stesse.
Le amministrazioni comunali allegheranno, altresì, le schede di adesione al piano per singola impresa, redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato 2), nel caso in cui il protocollo d'intesa viene stipulato tra il comune stesso e le imprese. Allegheranno, invece, le schede di adesione al piano per singola impresa, redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato 3), nel caso in cui il protocollo d'intesa venga stipulato tra il comune e l'associazione datoriale.
Successivamente si procederà all'istruttoria formale della documentazione pervenuta, ed alla valutazione, per la predisposizione del piano da sottoporre all'approvazione della C.R.I., che comporterà la successiva stipula delle convenzioni tra questa Agenzia regionale per l'impiego e le associazioni datoriali a livello regionale le cui imprese aderenti rientreranno nel piano.
La valutazione sarà effettuata dal comitato di valutazione ex art. 24 della legge regionale n. 30/97.
Costituiranno criteri per l'assegnazione dei P.I.P. di cui trattasi:
-  comuni che presentano minori opportunità di sbocchi occupazionali, anche in considerazione del minor numero di abitanti;
-  che tra i giovani destinatari, ai fini dell'avviamento, sia assicurata la presenza femminile almeno al 50%, a garanzia delle pari opportunità, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione;
-  particolari iniziative locali a favore dell'occupazione che si collegano all'attivazione di interventi di programmazione negoziata: contratti d'area, patti territoriali, etc. o altra iniziativa locale.
I giovani da utilizzare con i piani di inserimento professionale saranno assegnati proporzionalmente al dato percentuale risultante dal rapporto tra P.I.P. richiesti e P.I.P. attivabili a livello provinciale.
La documentazione sopra citata, protocollo d'intesa (allegato 1), scheda di adesione al piano resa dalla singola Impresa (allegato 2 nel caso di stipula del protocollo d'intesa tra comune ed impresa), e scheda di adesione al piano resa dalla singola impresa all'Associazione datoriale (allegato 3 nel caso di stipula del protocollo d'intesa tra il comune e l'associazione datoriale), allegata alla richiesta di adesione all'iniziativa del comune interessato (allegato 4), dovrà pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio II - Ufficio piani di inserimento professionale - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, entro e non oltre giorno lunedì 10 novembre 2003, precisando che ai fini dell'osservanza del termine di ricezione farà fede il timbro di entrata dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato.
Resta inteso che non saranno prese in considerazione le richieste (allegato 4) avanzate dai comuni alle quali non sarà allegata la modulistica sopra citata (allegato 1, allegato 2 e/o allegato 3), ovvero le richieste il cui timbro di entrata apposto dall'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato, risulta successivo al giorno fissato quale termine ultimo di ricezione.
Si avverte che le schede di adesione al piano compilate parzialmente, o difformi da quelle di cui all'allegato 2 e all'allegato 3 alla presente circolare, presentate dalle singole imprese al comune o dalle associazioni datoriali al comune con il quale si è stipulato il protocollo d'intesa (allegato 1) comporteranno l'automatica esclusione dal piano.
Si fa presente che la mancanza di uno solo degli elementi sopra citati, comporterà l'automatica esclusione dell'impresa disponibile agli interventi in questione e, pertanto, non saranno presi in considerazione i comuni che avanzeranno richiesta generica, omettendo di allegare le schede di adesione al piano ed i protocolli d'intesa.
Riassumendo:
-  le amministrazioni comunali, nella qualità di soggetto garante della efficace riuscita del piano, faranno pervenire, entro e non oltre il termine sopra fissato, la propria richiesta di adesione (allegato 4) alle finalità delle presenti direttive, allegando nel contempo il protocollo d'intesa stipulato (allegato 1) con le imprese o le associazioni datoriali individuate e l'elenco delle imprese stesse, che hanno intenzione di aderire al piano;
-  le amministrazioni comunali allegheranno, altresì, le schede di adesione al piano per singola impresa, predisposte dalle imprese secondo il modello allegato 2 nel caso in cui il protocollo d'intesa viene stipulato tra il comune stesso e le imprese. Allegheranno, invece, le schede di adesione al piano per singola impresa, redatte secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato 3), nel caso in cui il protocollo d'intesa viene stipulato tra il comune e l'associazione datoriale;
-  nel caso in cui l'amministrazione comunale sia titolare di interventi di programmazione negoziata, quali "Contratto d'area", "Patto territoriale", etc. o altra iniziativa locale, dovrà allegare idonea documentazione.
Appare pleonastico ricordare che le aziende devono aderire ad una associazione di categoria, in quanto in virtù di legge, queste ultime sono le sole legittimate a potere stipulare convenzione con l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale. A tal proposito, in considerazione del breve lasso di tempo a disposizione, questa agenzia regionale per l'impiego stipulerà le convenzioni, successivamente all'approvazione del piano da parte della commissione regionale per l'impiego, con le associazioni datoriali riconosciute a carattere regionale, cui aderiscono le imprese utilmente inserite nel piano.
Appare utile di seguito riassumere brevemente gli elementi caratteristici della misura.
2) Disciplina normativa
I P.I.P. sono disciplinati dall'art. 15 della legge n. 451/94, di conversione del D.L. n. 299/94.
Tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 9 octies del decreto legislativo n. 510/96 convertito dalla legge n. 608/96 e dall'art. 1 comma 6 del decreto legislativo n. 4/98, convertito dalla legge n. 52/98.
Nell'ambito della Regione siciliana, i piani di inserimento professionale sono disciplinati dall'art. 19 della legge regionale n. 30/97, dall'art. 11 della legge regionale n. 4/99, e dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, e le relative disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2004, così come stabilito all'art. 2, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.
3) Condizioni di attuabilità
In base all'attuale normativa i P.I.P. sono attuabili nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE n. 2052/88 e n.328/88 e nelle zone che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro individuate con i decreti ministeriali 14 marzo 1995, 14 maggio e 14 luglio 1998 e riguardano i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (elevata a 35 per i disoccupati con anzianità di disoccupazione di oltre 24 mesi).
4) Funzionamento dei piani di inserimento professionale
I piani vengono realizzati sulla base di progetti esecutivi, redatti dalle associazioni dei datori di lavoro o dagli ordini e/o collegi professionali, recepiti nelle "convenzioni quadro" predisposte di concerto con le agenzie regionali per l'impiego e approvate successivamente dalle commissioni regionali per l'impiego. I P.I.P. prevedono, oltre ai periodi di formazione, lo svolgimento di una esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
Nel progetto esecutivo devono essere determinati i diversi iter formativi per la sua realizzazione e, per ognuno di essi, il numero delle unità da avviare.
La chiamata dei giovani inseriti nei P.I.P. avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tramite chiamata nominativa.
5) L'iter procedurale
Le procedure del piano di inserimento professionale si articolano, quindi, nelle seguenti fasi:
-  stipula delle convenzioni quadro tra i soggetti proponenti (associazioni datoriali) e le agenzie per l'impiego;
-  predisposizione, da parte dei proponenti, dei progetti esecutivi per l'inserimento professionale che i soggetti utilizzatori intendono attivare;
-  approvazione delle convenzioni ad opera delle C.R.I.;
-  inserimento del giovane.
6) Caratteristiche dei P.I.P.
Ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. n. 19 della legge regionale n. 30/97, ai giovani impegnati nei progetti attuati nella Regione siciliana, è erogata una indennità oraria pari a E 4,13 per un impegno massimo di n. 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi, fermo restando che la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.
Questo Assessorato, con circolare assessoriale 5 novembre 1997 n. 285, in assenza di esplicite previsioni normative, ha ritenuto congruo un periodo di attività formative pari a 50 ore mensili sulle 100 ore massime complessive.
In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della legge n. 451/94 e allo scopo di favorire, al termine del piano di formazione, un più facile inserimento nel mercato del lavoro, è possibile, a carico del soggetto utilizzatore, un'attività formativa aggiuntiva oltre a quella già prevista nelle 100 ore.
L'utilizzazione dei giovani nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione (art. 15, comma 6, della legge n. 451/94), ma comporta, da parte del datore di lavoro, alla conclusione del piano, l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratto a contenuto formativo (di apprendistato, di inserimento, giusta decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2003, n. 235 - supplemento ordinario n. 159) di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti, al termine dell'esperienza, relativamente alla stessa area professionale, di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti, al termine dell'esperienza, relativamente alla stessa area professionale, giusta art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
La possibilità di percepire l'indennità prevista è, quindi, strettamente collegata all'effettiva partecipazione del giovane al piano approvato.
7) Informazioni
Si ribadisce che, così come precisato con circolare assessoriale 28 novembre 2000, n. 3/AG, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 1° dicembre 2000, la Commissione europea - Direzione generale concorrenza ha autorizzato gli aiuti di Stato inerenti il regime di premio per l'utilizzazione di giovani impegnati con i piani d'inserimento professionale (art. 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 18) sino al 31 dicembre 1999, con decisione trasmessa alle autorità italiane con lettera SG (98) D/2242 del 17 marzo 1998 (aiuti di Stato n. 692/97).
In attesa, pertanto, che la Commissione europea esprima il proprio parere in ordine all'applicazione del suddetto regime oltre il 31 dicembre 1999, le agevolazioni in questione potranno essere concesse soltanto nei limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis"disciplinati dal regolamento CE n. 69/2001.
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad una medesima impresa, non può superare l'importo di 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Va, altresì, precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), della costruzione navale e dei trasporti e, comunque, appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del regolamento C.E. n. 69/2001.
Si ritiene, pertanto, in via cautelativa, di sospendere l'attivazione dei piani d'inserimento professionale, per le imprese interessate appartenenti ai settori sopra citati, nelle more che la problematica venga definita da parte della Commissione europea - Direzione generale concorrenza.
8) Tutela privacy
I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche.
9) Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  servizio II - Politiche attive del lavoro;
-  ufficio piani di inserimento professionale;
-  via Imperatore Federico, 52 - Palermo;
-  responsabile del procedimento: Mauro Pasquarel la - tel. 0916960569.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente ai relativi allegati, che potranno, altresì, essere consultati, con possibilità di scaricare l'allegato 1, l'allegato 2, l'allegato 3 e l'allegato 4 in formato "Word", sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 

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(2003.42.2525)
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Bando pubblico - Accesso al finanziamento di cui alla misura 4.14 - Azione A del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura" - FEAOG, sezione I, lett. A, opere di viabilità interaziendali.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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