REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 OTTOBRE 2003 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 agosto 2003.
Conferma della gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona, all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel comune di Aragona, provincia di Agrigento;
Visto il parere reso dalla Commissione legislativa territorio e ambiente dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993 in ordine alla individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n.970/91;
Visti i decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona e di affidamento della relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani - anni 1998-2000;
Visti i decreti n. 64/Gab del 26 settembre 2002 e n. 91 del 31 gennaio 2003 e il decreto n. 603 del 20 maggio 2003, con i quali sono state prorogate le convenzioni di affidamento della riserva in parola, in ultimo fino al 31 luglio 2003;
Considerato, che occorre assicurare la gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona;
Rilevato che dall'esame delle relazioni tecnico-scientifiche presentate annualmente, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
Considerato che è stata avviata la procedura per la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e che, successivamente all'approvazione dello stesso, dovrà procedersi alla redazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali, anche sulla base di una verifica di tutte le gestioni in atto;
Visto il verbale dell'audizione in data 24 giugno 2003 del comune di Aragona;
Visto il verbale dell'audizione in data 7 luglio 2003 del l'ente gestore Legambiente;
Vista la relazione del 31 luglio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale - del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona;
Ritenuto, pertanto, opportuno confermare l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, ciò al fine di consentire il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e garantire il perseguimento delle finalità istitutive del l'area protetta;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del l'art. 4 della legge regionale n. 14/88, a disciplinare i rapporti tra Assessorato ed associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959, e dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente in data 19 agosto 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, la gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona è affidata senza soluzione di continuità a decorrere dall'1 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009, all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano, giusta convenzione sottoscritta in data 19 agosto 2003, che viene approvata con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Fermo restando quanto statuito al superiore art. 1, l'attività di gestione di cui al precedente art. 1 è disciplinata altresì dalle convenzioni facenti parte integrante dei decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995, in premessa citate.

Art. 3

Con successivi provvedimenti saranno impegnate ed accreditate a favore dell'ente gestore, sul capitolo 443302, esercizio finanziario 2003, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 02 del dipartimento regionale del territorio e ambiente dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, le somme per la gestione e per il trattamento economico del personale assunto fino al 31 dicembre 2003, in conformità a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione di affidamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica zione.
Palermo, 20 agosto 2003.
  Per il dirigente generale:MANISCALCO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 22 agosto 2003, al n. 395.
Allegato
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE MACALUBE DI ARAGONA

L'anno 2003, il giorno 19 del mese di agosto in Palermo, presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fìscale 80012000826), in persona del dott. Ignazio Marinese nella qualità di dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in questa via Ugo La Malfa n. 169, e che d'ora in avanti sarà anche denominato A.R.T.A.

e

L'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano (codice fiscale 97009910825), in persona del sig. Bontempo Vincenzo, nato a Capo d'Orlando (ME) il 20 ottobre 1959, nella qualità di presidente e legale rappresentante, con sede in Palermo, via Agrigento n. 67, e che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore.

Premesso

-  che con i decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995 si è provveduto ad istituire la riserva naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento e ad affidarne la relativa gestione all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano;
-  che, essendo scaduta la relativa convenzione di affidamento, occorre assicurare la gestione della suddetta riserva naturale integrale Macalube di Aragona;
-  che allo stato può a ciò provvedersi:
a)  in conformità delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
b)  sulla base del decreto n. 970 del 10 giugno 1991, che ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua anche la riserva naturale di che trattasi;
c)  sulla base del parere reso nella seduta del 3 marzo 1993 dalla IV commissione legislativa "Territorio e ambiente" dell'Assem blea regionale siciliana in ordine all'individuazione degli enti gesto ri delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;
d)  facendo salve le determinazioni che si renderanno necessarie a seguito della complessiva revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/88 e del nuovo piano regionale di affidamento in gestione delle riserve naturali;
-  che dall'esame delle annuali relazioni tecnico-scientifiche sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, emerge che l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano ha adempiuto agli obblighi convenzionali precedentemente assunti, ha perseguito il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva ed ha avviato iniziative per l'ulteriore rafforzamento e valorizzazione della riserva;
-  che l'affidamento della gestione della riserva naturale integrale ~Macalube di Aragona a Legambiente - Comitato regionale siciliano, consente il proseguimento delle attività senza soluzioni di continuità e assicura il perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta;

Preso atto

-  della deliberazione della Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2002, con cui è stata approvata la relazione sull'esito del controllo sulla gestione delle riserve naturali istituite nella provincia di Trapani, anni 1998-2000;
-  della relazione del 31 luglio 2003 del servizio 6 - protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale territorio e ambiente, in cui è stata espressa una valutazione positiva sull'attività di gestione svolta ed è stato proposto il rinnovo dell'affidamento all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano della gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona;
Dovendosi, pertanto, addivenire ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla disciplina dei reciproci rapporti per la prosecuzione delle attività gestionali e per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La gestione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona è affidata all'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano fino al 31 dicembre 2003, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana, fino al 31 dicembre 2009.
Fatto salvo quanto altro convenuto con il presente atto, la disciplina dei reciproci rapporti tra A.R.T.A. ed ente gestore rimane regolata dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 1995 e 10 agosto 1995 e costituenti parte integrante dei decreti n. 290/44 del 16 maggio 1995 e n. 528/44 dell'11 agosto 1995.
Per l'effetto, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di tutti i beni naturali della riserva ed, in particolare, di quelli oggetto di specifica tutela sulla base del relativo decreto istitutivo.
Resta, altresì, confermato l'importo dell'assegnazione finanziaria per il trattamento economico del personale, pari a E 81.643,67, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo bilancio.

Art. 3

Nello svolgimento dell'attività l'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo, nel relativo regolamento della riserva e nelle relative successive modificazioni e integrazioni.
L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette.
In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione e assistenza per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

Entro 6 mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002, in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:
-  regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
-  regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
-  disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
-  semplificare ed aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'amministrazione;
-  definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 5

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, attualmente in corso di elaborazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal 180° giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione. In tale ipotesi, entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'associazione Legambiente - Comitato regionale siciliano dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 6

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.
(2003.40.2392)
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007

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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